BANCA INTESA - S.p.a.
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
ed al Fondo nazionale di garanzia
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5361 e capogruppo
del ''Gruppo Intesa'' iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Sede sociale in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10
Capitale sociale Euro 3.596.249.720,96 interamente versato
Iscrizione al registro imprese di Milano n. 00799960158
Codice fiscale n. 00799960158
Partita I.V.A. n. 10810700152

(GU Parte Seconda n.240 del 14-10-2005)

  Si  comunica  a  tutta  la clientela interessata la variazione delle
norme contrattuali che regolano il servizio ''Cassette di sicurezza''.
  La  presente  comunicazione di variazione viene fatta anche mediante
invio  di  apposito documento di sintesi alla clientela che usufruisce
di tale servizio.
  Le  suddette  comunicazioni  sono  fatte  ai sensi dell'art. 118 del
decreto  legislativo n. 385/1993 Testo Unico Bancario e in conformita'
a quanto previsto nei contratti relativi al servizio sopra indicato.
  A   decorrere  dal  14  novembre  2005  il  servizio  ''Cassette  di
sicurezza''  e'  regolato,  per  tutta la clientela, dalle norme sotto
riportate.  Il diritto di recesso e' esercitabile entro il 29 novembre
2005.
  La variazione delle suddette norme contrattuali si e' resa opportuna
al  solo  fine  di  rendere  omogenei  i  testi contrattuali in vigore
presso  le  tre  Banche  oggi  fuse in Banca Intesa (Banca Commerciale
Italiana,  Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde).
  In   tal  modo  sara'  anche  possibile  adempiere  con  la  maggior
precisione  agli  obblighi  di comunicazione alla clientela prescritti
dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari.
Inizio parte normativa del contratto
norme che regolano il contratto cassette di sicurezza
Art. 1
  1.  La  cassetta  di  sicurezza  e'  data  in  uso  secondo le norme
seguenti.
Art. 2
  1.  L'uso  della  cassetta  e'  concesso  per la custodia di cose di
valore complessivo non superiore a  Euro  5.200.   Ove   il   cliente
intenda  conservare  nella  cassetta cose aventi un valore complessivo
superiore  a  detto  massimale,  lo  stesso  e' tenuto a dichiarare il
massimale  assicurativo  adeguato  a  coprire  il  rischio della Banca
medesima  per  il  risarcimento  dei danni che dovessero eventualmente
derivare  al  cliente  dalla  sottrazione,  dal danneggiamento o dalla
distruzione delle cose contenute nella cassetta.
Art. 3
  1.  La Banca risponde verso il cliente per l'idoneita' e la custodia
dei  locali e per l'integrita' esteriore della cassetta, salvo il caso
fortuito.
  2.  Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la Banca fosse tenuta ad
un  risarcimento  verso  il  cliente,  essa non lo rimborsera' che del
danno  comprovato  ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore
di affezione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2.
Art. 4
  1.  E' fatto divieto al cliente di immettere nella cassetta cose che
possono  costituire  pericolo  di  qualsiasi genere o comunque possono
arrecare danno, pregiudizio o disturbo.
  2.  La  Banca,  per ragioni di sicurezza, ha facolta' di verificare,
con  concorso  del  cliente, il contenuto della cassetta. In tal caso,
salvo  che  ricorrano  anche  ragioni  di  urgenza,  la Banca invia al
cliente  una  comunicazione, tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, contenente l'invito a presentarsi presso la Banca entro un
determinato  termine  per  procedere alla verifica.3. Se il cliente si
presenta  entro  il  termine comunicato, si procede all'apertura della
cassetta  e  all'individuazione  delle  eventuali cose la cui presenza
nella cassetta sia in contrasto con il divieto di cui al primo comma.
  4.  Se  il cliente non si presenta entro il termine comunicato o non
si  presta  alla  verifica,  o  comunque in caso di urgenza si procede
all'apertura  forzata  della  cassetta  alla presenza di un notaio che
redige  il relativo verbale. Le cose rinvenute, ad eccezione di quelle
la  cui  la presenza nella cassetta sia in contrasto con il divieto di
cui al primo comma, vengono immesse in un'altra cassetta; la chiave di
questa  cassetta  di  pertinenza del cliente viene chiusa in una busta
sigillata  col  timbro  della  Banca  e  quello  del notaio e tenuta a
disposizione del cliente. Le spese relative alla procedura di apertura
forzata sono a carico del cliente.
Art. 5
  1.  La  cassetta  ha uno sportello munito di serratura, la quale non
puo'  essere  aperta  ne' chiusa se non col concorso di due differenti
chiavi:  una  che  puo'  essere  comune a piu' serrature, tenuta dalla
Banca, e l'altra, in unico esemplare, consegnata al cliente.
  2.  La  cassetta  puo'  essere  fornita  internamente di una scatola
mobile messa a disposizione del cliente per sua comodita'.
  3. Se l'impianto lo consente, il cliente puo' provvedere a sue spese
ad  applicare  allo  sportello di chiusura della cassetta un lucchetto
per  l'esistenza  e  l'integrita' del quale la Banca non assume alcuna
responsabilita'.
Art. 6
  1.  All'atto della sottoscrizione del contratto, il cliente dichiara
le   proprie   generalita'   e  quelle  delle  persone  autorizzate  a
rappresentarlo  nei  confronti  della  Banca precisando per iscritto i
limiti  eventuali  delle  facolta'  loro accordate. Ove queste persone
siano  piu'  d'una,  il  cliente  indica  se  la  relativa facolta' va
esercitata  congiuntamente  o separatamente. In mancanza di specifiche
indicazioni, la facolta' si ritiene conferita in via disgiunta.
  2.   L'autorizzazione   all'apertura   della   cassetta,   conferita
successivamente,   non  determina  revoca  implicita  delle  eventuali
precedenti autorizzazioni.
  3.  Le  firme  di  tutte  le persone abilitate ad aprire la cassetta
devono  essere  depositate:  a  questo  fine, la Banca puo' utilizzare
quale  firma depositata quella apposta sul contratto e, per le persone
autorizzate  all'apertura della cassetta, quella apposta sul modulo di
conferimento di tale facolta'.
  4.  Le  revoche  e le modifiche delle facolta' concesse alle persone
autorizzate, nonche' le rinunce da parte delle medesime, devono essere
comunicate  alla  Banca,  con lettera raccomandata, telegramma, telex,
telefax  o  direttamente  presso  lo sportello, e sono opponibili alla
Banca  stessa  trascorsi  3  giorni  lavorativi da quello di ricezione
della   suddetta  comunicazione;  cio'  anche  quando  dette  revoche,
modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
  5. Le altre cause di cessazione delle facolta' di rappresentanza non
sono  opponibili  alla  Banca  sino a quando questa non ne abbia avuto
notizia legalmente certa.
  6.  Le  persone  giuridiche  e  gli enti in genere devono dichiarare
quali  siano le persone investite della facolta' di rappresentanza. In
questi  casi  le  disposizioni  dei  due commi precedenti si applicano
anche  se  la  cessazione della facolta' di rappresentanza riguardi un
legale rappresentante del cliente.
  7. Per ogni cassetta viene stipulato un contratto distinto, anche se
due  o  piu'  cassette  vengono  date  in uso alla medesima persona od
ente.
Art. 7
  1.  All'atto  della firma del contratto la Banca consegna al cliente
la chiave della cassetta a lui spettante.
  2.  Nel  caso  di  perdita  della  chiave  il cliente deve darne per
iscritto  immediata  comunicazione  alla  Banca,  la quale, a mezzo di
persona  di  propria  fiducia, provvede, con l'intervento del cliente,
all'apertura  forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura,
tutto cio' a spese del cliente.
  3. In attesa che la Banca provveda alla sostituzione della serratura
o della cassetta il cliente deve ritirarne il contenuto.
Art. 8
  1.  La  Banca  rilascia  al  cliente un documento contrassegnato dal
numero che figura sulla cassetta.
  2.  Nel  caso  di  perdita di detto documento, il cliente deve darne
immediata  comunicazione scritta alla Banca, la quale glie ne rilascia
uno  nuovo  con  l'indicazione  di ''duplicato'' contro rimborso delle
spese.
Art. 9
  1.  La  Banca  non  risponde  dei  danni  eventualmente derivanti al
cliente dalla perdita della chiave e/o del documento.
  2.  Qualora  la  chiave e/o il documento fossero ritrovati, dovranno
essere senza ritardo consegnati alla Banca.
Art. 10
  1.  Il contratto puo' avere durata, a scelta del cliente, semestrale
o annuale e decorre dalla data di sottoscrizione della presente.
Art. 11
  1.  Il  cliente  puo'  disdire in qualunque momento il contratto con
preavviso  di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
In  mancanza di disdetta, il contratto s'intende tacitamente rinnovato
per  un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e
cosi' ad ogni successiva scadenza.
  2.   La  disdetta  non  ha  effetto,  e  si  ha  pertanto  come  non
intervenuta,  se  alla  data  in  cui il contratto dovrebbe scadere il
cliente  non  abbia  fatto luogo alla riconsegna della cassetta, della
relativa chiave e del documento di cui all'art. 8.
  3.  La  Banca  puo'  disdire in qualunque momento il contratto negli
stessi  termini  e con le stesse modalita' previste per il cliente; in
questo  caso  e' restituita al cliente la parte del canone gia' pagata
corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.
  4.  Se  il  cliente  non  si  presenta  entro  il  termine fissato a
riconsegnare la cassetta e la relativa chiave, la Banca si regola come
stabilito all'art. 22.
Art. 12
  1.  Il  cliente  e'  tenuto  a  corrispondere anticipatamente, per i
periodi  indicati  in  contratto,  i  canoni per l'uso della cassetta,
nonche' altre eventuali spese, parimenti indicate in contratto.
  2.  La  Banca e' autorizzata a provvedere anche mediante addebito in
conto  alla  regolazione di quanto ad essa dovuto a norma del presente
contratto.
  3.  La  Banca  ha  la  facolta'  di  non consentire l'apertura della
cassetta  ove  il  cliente  sia  in mora nel pagamento del canone e di
quanto altro dovuto.
Art. 13
  1.  Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in
dipendenza  di  pignoramenti  o  sequestri  operati contro il cliente,
stanno interamente a carico di questi, anche se non fossero ripetibili
nei   confronti   di   chi   ha   promosso  o  sostenuto  il  relativo
procedimento.
Art. 14
  1.  Ogni  qualvolta  il  cliente  intenda  aprire  la cassetta, deve
consegnare  all'addetto  al servizio il documento previsto dall'art. 8
ed  apporre  la  propria  firma  sull'apposito modulo esibitogli dalla
Banca,  sul quale devono essere indicate la data e l'ora dell'apertura
della  cassetta.  Il documento viene restituito al cliente ad avvenuta
chiusura della cassetta.
  2. La Banca non risponde dei danni subiti dal cliente nel periodo di
tempo  intercorrente  tra  la consegna del documento e la restituzione
dello stesso.
Art. 15
  1.  All'atto  dell'apertura  della  cassetta  da  parte  di  persona
autorizzata ai sensi del primo comma dell'art. 6, questa, oltre quanto
prescritto  dall'articolo precedente, deve firmare sul modulo indicato
nell'articolo  stesso  una dichiarazione attestante che, per quanto e'
a sua conoscenza, il cliente e' tuttora in vita.
Art. 16
  1.  La cassetta puo' essere data in uso anche a piu' persone: in tal
caso il contratto deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari, i
quali   devono  dichiarare  le  proprie  generalita'  e  quelle  delle
eventuali persone autorizzate all'apertura della cassetta.
  2.    L'autorizzazione   all'apertura   della   cassetta   conferita
successivamente   non   determina  revoca  implicita  delle  eventuali
precedenti autorizzazioni.
  3.  Le  firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta in
proprio o per autorizzazione devono essere depositate.
  4. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene, tanto per
cio'  che  concerne  i  cointestatari quanto per cio' che concerne gli
autorizzati,  che  la  facolta'  di  aprire  la  cassetta possa essere
esercitata separatamente.
  5.  Il  cointestatario  che  intende aprire la cassetta, deve, oltre
quanto disposto all'art. 14, firmare sul modulo indicato nell'articolo
stesso   una  dichiarazione  attestante  che,  per  quanto  e'  a  sua
conoscenza, gli altri cointestatari sono tuttora in vita.
  6.  Se  la  cassetta  e'  aperta da parte di persona autorizzata, la
dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari.
  7.  Mentre il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e
la  eventuale modifica delle relative facolta' debbono essere fatti da
tutti i cointestatari con dichiarazione scritta, la revoca, sempre per
iscritto,  puo'  essere  fatta,  in  deroga  all'art.  1726 del Codice
civile,  anche  da  uno solo di essi. Per cio' che concerne la forma e
gli  effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce vale quanto
stabilito  al  quarto  comma dell'art. 6. Le altre cause di cessazione
dell'autorizzazione  avranno effetto anche se relative soltanto ad uno
dei cointestatari, applicandosi in proposito quanto disposto al quinto
comma dell'art. 6.
  8.  Qualora  da  uno  dei cointestatari venga fatta opposizione alla
prosecuzione  della  facolta'  di  apertura separata questa si intende
cessata e l'apertura potra' avere luogo solo con l'intervento di tutti
i  cointestatari.  L'opposizione  dovra'  essere  comunicata  mediante
lettera  raccomandata, telegramma, telex, fax o mediante comunicazione
scritta  consegnata  allo sportello della Banca presso cui il rapporto
e'  costituito e sara' opponibile alla Banca stessa trascorsi 3 giorni
lavorativi da quello di ricezione della predetta comunicazione.
  9. Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via
solidale.
Art. 17
  1.  Qualunque  sia il numero dei cointestatari la Banca rilascia una
sola chiave e un solo documento.
  2.  Le  denunce  previste  dagli articoli 7 e 8 possono essere fatte
anche  da  uno  solo  dei cointestatari, ma all'apertura forzata della
cassetta  ed alla consegna del nuovo documento si procede soltanto con
l'intervento di tutti i cointestatari.
  3.  La  comunicazione  di  disdetta di cui all'art. 11 avra' effetto
verso  tutti  i cointestatari, anche se inviata alla Banca da uno solo
di  questi.  Tuttavia,  se  l'intestazione e' con facolta' di apertura
congiunta, la cassetta, anche dopo la disdetta, non puo' essere aperta
che con l'intervento di tutti i cointestatari.
Art. 18
  1.  Qualora  il  cliente riscontri lesione dell'integrita' esteriore
della  cassetta,  deve,  prima  di  procedere all'apertura, presentare
reclamo  per  iscritto  alla  Banca, indicando le cose contenute nella
cassetta.
  2.  Si  fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica
del  suo  contenuto con l'intervento di un incaricato della Banca e di
un  notaio,  a  meno  che  il  cliente non rinunci preventivamente per
iscritto all'intervento di quest'ultimo.
  3. Delle operazioni di apertura e di verifica e' redatto verbale con
la  descrizione  dello  stato  della  cassetta,  delle  cose  in  essa
rinvenute  e  con  l'indicazione  di  quelle  che,  secondo il cliente
risultassero mancanti o manomesse. Se il cliente dichiara per iscritto
che  ha  trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle
cose rinvenute nella cassetta.
  4.  Se  il  cliente  rinuncia  all'intervento del notaio, il verbale
viene  steso  in  duplice  copia e sottoscritto dalle parti: una copia
viene trattenuta dalla Banca e l'altra ritirata dal cliente.
  5.   Qualora  la  lesione  o  la  manomissione  della  cassetta  sia
riscontrata   dalla  Banca,  questa  invita  il  cliente  con  lettera
raccomandata  a  presentarsi  per  la  verifica, stabilendo un congruo
termine.
  6.  Se il cliente non si presenta o non si presta alla verifica o se
vi  e'  urgenza,  si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla
presenza di un notaio, procedendosi poi in conformita' al quarto comma
dell'art. 4.
Art. 19
  1. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la
Banca  che  ne abbia ricevuto comunicazione non consentira' l'apertura
della  cassetta  se  non  con  l'accordo di tutti gli aventi diritto o
secondo   le   modalita'  stabilite  dall'Autorita'  giudiziaria,  con
provvedimento definitivo.
Art. 20
  1.  In  caso  di  sopravvenuta  incapacita'  di  agire  di  uno  dei
cointestatari con facolta' di apertura disgiunta, ciascuno degli altri
cointestatari  conserva il diritto di aprire la cassetta. Analogamente
conserva  tale  diritto  il  legale  rappresentante  dell'interdetto o
inabilitato.
  2.  Anche  nel  caso previsto dal precedente comma, l'opposizione di
cui   all'art.   16,   comma   8,   potra'  essere  fatta  da  ciascun
cointestatario  o dal suo legale rappresentante con analoghe modalita'
ed effetti.
Art. 21
  1.  Quando  il  cliente ritardi per oltre 15 giorni il pagamento del
canone o di quanto altro dovuto alla Banca a norma dell'art. 12, primo
comma,  il  contratto e' risolto di diritto, e la Banca puo' procedere
all'apertura forzata della cassetta a norma dell'articolo seguente.
Art. 22
  1.  Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Banca, previa
intimazione  al  cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno  e  decorsi  6  mesi  dalla data dell'intimazione stessa, puo'
chiedere al Tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
  2.  L'apertura  si  esegue  con  l'assistenza  di un notaio all'uopo
designato e con le eventuali cautele disposte dal Tribunale.
  3.  Gli  oggetti  rinvenuti  sono conservati secondo le disposizioni
date dal Tribunale o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute
opportune,  previa  deduzione  di  quella  parte  di  essi  di  cui il
Tribunale  abbia  disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto
dovuto dal cliente per canoni e spese.
Art. 23
  L'invio  di  lettere,  le  eventuali  notifiche  e  qualunque  altra
dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al cliente con
pieno  effetto  all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del
rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
  1.  Le  comunicazioni  e le notifiche alla Banca devono essere fatte
per  iscritto  allo  sportello  presso  il  quale  si e' costituito il
rapporto.
Art. 24
  1.  Quando la cassetta e' intestata a piu' persone, le comunicazioni
e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere
fatte  dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo
da   questi  indicato  per  iscritto,  con  pieno  effetto  anche  nei
confronti degli altri.
Art. 25
  1.  L'orario  del  servizio  delle cassette e le relative variazioni
sono  portati  a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali
della Banca.
Art. 26
  1.  La Banca ha facolta' di trasportare in altri locali nello stesso
immobile  od in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza
e,  comunque, di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso ai
clienti  con  lettera raccomandata nella quale e' fissato il giorno in
cui   si   fara'   luogo  al  trasporto  ovvero  si  dovra'  procedere
all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione
dell'impianto.
  2.  Se  il  cliente  non  si  presenta, si fara' luogo al trasporto,
ovvero  all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio
nei modi di cui al quarto comma dell'art. 4.
  3. Il cliente, tanto prima che dopo il trasporto, la modificazione o
sostituzione  dell'impianto,  ai quali non puo' opporsi, puo' recedere
dal  contratto  con  dichiarazione scritta nel qual caso avra' diritto
alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.
  4.  Se  la Banca ritenga che i provvedimenti di cui sopra siano resi
necessari  da  ragioni  a suo giudizio urgenti, i provvedimenti stessi
potranno  essere  adottati  anche  senza preavviso, dandone successiva
notizia ai clienti.
Art. 27
  1.  La  Banca ha facolta' di modificare le norme che disciplinano il
rapporto   con   il  cliente,  dandone  preventiva  comunicazione  con
l'indicazione  della decorrenza. Il cliente ha diritto di recedere dal
rapporto  entro  15  giorni  dalla  data  di decorrenza indicata nella
suddetta  comunicazione;  decorsi i 15 giorni senza che alla Banca sia
pervenuta  dal  cliente comunicazione scritta di recesso, le modifiche
si  intendono  approvate.  Qualora  il  cliente rivesta la qualita' di
consumatore ai sensi dell'art. 1469  -bis, comma 2 del Codice civile la
facolta'  di modifica e' esercitabile al ricorrere delle condizioni di
legge poste a tutela del consumatore stesso.
2.  La  Banca  si  riserva  altresi'  la  facolta'  di  modificare  le
condizioni  economiche che, in caso di variazioni in senso sfavorevole
per  il  cliente,  gli sono rese note mediante apposita comunicazione,
anche  impersonale,  mediante  inserzione  di  appositi  avvisi  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nel  rispetto  delle
prescrizioni  di  legge vigenti. Entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione   scritta  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, il cliente in ogni caso ha diritto di recedere dal
rapporto  senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione dello
stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 28
  1.  Le  spese,  anche  di  carattere fiscale, inerenti al rapporto e
all'uso della presente sono a carico del cliente.
Art. 29
  1.  Per  eventuali  contestazioni in ordine al presente rapporto, il
cliente  puo'  rivolgersi  all'Ufficio  reclami  e, ove ne ricorrano i
presupposti,  all'Ombudsman  bancario,  seguendo le modalita' indicate
nell'apposito    regolamento   che   viene   consegnato   al   cliente
contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Art. 30
1. Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana.
  2.  Per  ogni  controversia  che potesse sorgere tra il cliente e la
Banca  in  dipendenza diretta o indiretta del rapporto con il cliente,
sara' competente anche il Foro di Milano.
3.  Laddove  il  cliente  rivesta  la qualita' di consumatore ai sensi
dell'art.                                                        1469-
bis,  secondo comma, del Codice civile non si applica quanto stabilito
al comma precedente.
Fine parte normativa del contratto.
Milano, 3 ottobre 2005
                     L'amministratore delegato e CEO: Corrado Passera.
M-3199 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.