Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Si comunica a tutta la clientela interessata la variazione delle
norme contrattuali che regolano il servizio ''Cassette di sicurezza''.
La presente comunicazione di variazione viene fatta anche mediante
invio di apposito documento di sintesi alla clientela che usufruisce
di tale servizio.
Le suddette comunicazioni sono fatte ai sensi dell'art. 118 del
decreto legislativo n. 385/1993 Testo Unico Bancario e in conformita'
a quanto previsto nei contratti relativi al servizio sopra indicato.
A decorrere dal 14 novembre 2005 il servizio ''Cassette di
sicurezza'' e' regolato, per tutta la clientela, dalle norme sotto
riportate. Il diritto di recesso e' esercitabile entro il 29 novembre
2005.
La variazione delle suddette norme contrattuali si e' resa opportuna
al solo fine di rendere omogenei i testi contrattuali in vigore
presso le tre Banche oggi fuse in Banca Intesa (Banca Commerciale
Italiana, Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde).
In tal modo sara' anche possibile adempiere con la maggior
precisione agli obblighi di comunicazione alla clientela prescritti
dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari.
Inizio parte normativa del contratto
norme che regolano il contratto cassette di sicurezza
Art. 1
1. La cassetta di sicurezza e' data in uso secondo le norme
seguenti.
Art. 2
1. L'uso della cassetta e' concesso per la custodia di cose di
valore complessivo non superiore a Euro 5.200. Ove il cliente
intenda conservare nella cassetta cose aventi un valore complessivo
superiore a detto massimale, lo stesso e' tenuto a dichiarare il
massimale assicurativo adeguato a coprire il rischio della Banca
medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente
derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla
distruzione delle cose contenute nella cassetta.
Art. 3
1. La Banca risponde verso il cliente per l'idoneita' e la custodia
dei locali e per l'integrita' esteriore della cassetta, salvo il caso
fortuito.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la Banca fosse tenuta ad
un risarcimento verso il cliente, essa non lo rimborsera' che del
danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore
di affezione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2.
Art. 4
1. E' fatto divieto al cliente di immettere nella cassetta cose che
possono costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque possono
arrecare danno, pregiudizio o disturbo.
2. La Banca, per ragioni di sicurezza, ha facolta' di verificare,
con concorso del cliente, il contenuto della cassetta. In tal caso,
salvo che ricorrano anche ragioni di urgenza, la Banca invia al
cliente una comunicazione, tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, contenente l'invito a presentarsi presso la Banca entro un
determinato termine per procedere alla verifica.3. Se il cliente si
presenta entro il termine comunicato, si procede all'apertura della
cassetta e all'individuazione delle eventuali cose la cui presenza
nella cassetta sia in contrasto con il divieto di cui al primo comma.
4. Se il cliente non si presenta entro il termine comunicato o non
si presta alla verifica, o comunque in caso di urgenza si procede
all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio che
redige il relativo verbale. Le cose rinvenute, ad eccezione di quelle
la cui la presenza nella cassetta sia in contrasto con il divieto di
cui al primo comma, vengono immesse in un'altra cassetta; la chiave di
questa cassetta di pertinenza del cliente viene chiusa in una busta
sigillata col timbro della Banca e quello del notaio e tenuta a
disposizione del cliente. Le spese relative alla procedura di apertura
forzata sono a carico del cliente.
Art. 5
1. La cassetta ha uno sportello munito di serratura, la quale non
puo' essere aperta ne' chiusa se non col concorso di due differenti
chiavi: una che puo' essere comune a piu' serrature, tenuta dalla
Banca, e l'altra, in unico esemplare, consegnata al cliente.
2. La cassetta puo' essere fornita internamente di una scatola
mobile messa a disposizione del cliente per sua comodita'.
3. Se l'impianto lo consente, il cliente puo' provvedere a sue spese
ad applicare allo sportello di chiusura della cassetta un lucchetto
per l'esistenza e l'integrita' del quale la Banca non assume alcuna
responsabilita'.
Art. 6
1. All'atto della sottoscrizione del contratto, il cliente dichiara
le proprie generalita' e quelle delle persone autorizzate a
rappresentarlo nei confronti della Banca precisando per iscritto i
limiti eventuali delle facolta' loro accordate. Ove queste persone
siano piu' d'una, il cliente indica se la relativa facolta' va
esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di specifiche
indicazioni, la facolta' si ritiene conferita in via disgiunta.
2. L'autorizzazione all'apertura della cassetta, conferita
successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali
precedenti autorizzazioni.
3. Le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta
devono essere depositate: a questo fine, la Banca puo' utilizzare
quale firma depositata quella apposta sul contratto e, per le persone
autorizzate all'apertura della cassetta, quella apposta sul modulo di
conferimento di tale facolta'.
4. Le revoche e le modifiche delle facolta' concesse alle persone
autorizzate, nonche' le rinunce da parte delle medesime, devono essere
comunicate alla Banca, con lettera raccomandata, telegramma, telex,
telefax o direttamente presso lo sportello, e sono opponibili alla
Banca stessa trascorsi 3 giorni lavorativi da quello di ricezione
della suddetta comunicazione; cio' anche quando dette revoche,
modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
5. Le altre cause di cessazione delle facolta' di rappresentanza non
sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto
notizia legalmente certa.
6. Le persone giuridiche e gli enti in genere devono dichiarare
quali siano le persone investite della facolta' di rappresentanza. In
questi casi le disposizioni dei due commi precedenti si applicano
anche se la cessazione della facolta' di rappresentanza riguardi un
legale rappresentante del cliente.
7. Per ogni cassetta viene stipulato un contratto distinto, anche se
due o piu' cassette vengono date in uso alla medesima persona od
ente.
Art. 7
1. All'atto della firma del contratto la Banca consegna al cliente
la chiave della cassetta a lui spettante.
2. Nel caso di perdita della chiave il cliente deve darne per
iscritto immediata comunicazione alla Banca, la quale, a mezzo di
persona di propria fiducia, provvede, con l'intervento del cliente,
all'apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura,
tutto cio' a spese del cliente.
3. In attesa che la Banca provveda alla sostituzione della serratura
o della cassetta il cliente deve ritirarne il contenuto.
Art. 8
1. La Banca rilascia al cliente un documento contrassegnato dal
numero che figura sulla cassetta.
2. Nel caso di perdita di detto documento, il cliente deve darne
immediata comunicazione scritta alla Banca, la quale glie ne rilascia
uno nuovo con l'indicazione di ''duplicato'' contro rimborso delle
spese.
Art. 9
1. La Banca non risponde dei danni eventualmente derivanti al
cliente dalla perdita della chiave e/o del documento.
2. Qualora la chiave e/o il documento fossero ritrovati, dovranno
essere senza ritardo consegnati alla Banca.
Art. 10
1. Il contratto puo' avere durata, a scelta del cliente, semestrale
o annuale e decorre dalla data di sottoscrizione della presente.
Art. 11
1. Il cliente puo' disdire in qualunque momento il contratto con
preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
In mancanza di disdetta, il contratto s'intende tacitamente rinnovato
per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e
cosi' ad ogni successiva scadenza.
2. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non
intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere il
cliente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta, della
relativa chiave e del documento di cui all'art. 8.
3. La Banca puo' disdire in qualunque momento il contratto negli
stessi termini e con le stesse modalita' previste per il cliente; in
questo caso e' restituita al cliente la parte del canone gia' pagata
corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.
4. Se il cliente non si presenta entro il termine fissato a
riconsegnare la cassetta e la relativa chiave, la Banca si regola come
stabilito all'art. 22.
Art. 12
1. Il cliente e' tenuto a corrispondere anticipatamente, per i
periodi indicati in contratto, i canoni per l'uso della cassetta,
nonche' altre eventuali spese, parimenti indicate in contratto.
2. La Banca e' autorizzata a provvedere anche mediante addebito in
conto alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma del presente
contratto.
3. La Banca ha la facolta' di non consentire l'apertura della
cassetta ove il cliente sia in mora nel pagamento del canone e di
quanto altro dovuto.
Art. 13
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in
dipendenza di pignoramenti o sequestri operati contro il cliente,
stanno interamente a carico di questi, anche se non fossero ripetibili
nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo
procedimento.
Art. 14
1. Ogni qualvolta il cliente intenda aprire la cassetta, deve
consegnare all'addetto al servizio il documento previsto dall'art. 8
ed apporre la propria firma sull'apposito modulo esibitogli dalla
Banca, sul quale devono essere indicate la data e l'ora dell'apertura
della cassetta. Il documento viene restituito al cliente ad avvenuta
chiusura della cassetta.
2. La Banca non risponde dei danni subiti dal cliente nel periodo di
tempo intercorrente tra la consegna del documento e la restituzione
dello stesso.
Art. 15
1. All'atto dell'apertura della cassetta da parte di persona
autorizzata ai sensi del primo comma dell'art. 6, questa, oltre quanto
prescritto dall'articolo precedente, deve firmare sul modulo indicato
nell'articolo stesso una dichiarazione attestante che, per quanto e'
a sua conoscenza, il cliente e' tuttora in vita.
Art. 16
1. La cassetta puo' essere data in uso anche a piu' persone: in tal
caso il contratto deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari, i
quali devono dichiarare le proprie generalita' e quelle delle
eventuali persone autorizzate all'apertura della cassetta.
2. L'autorizzazione all'apertura della cassetta conferita
successivamente non determina revoca implicita delle eventuali
precedenti autorizzazioni.
3. Le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta in
proprio o per autorizzazione devono essere depositate.
4. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene, tanto per
cio' che concerne i cointestatari quanto per cio' che concerne gli
autorizzati, che la facolta' di aprire la cassetta possa essere
esercitata separatamente.
5. Il cointestatario che intende aprire la cassetta, deve, oltre
quanto disposto all'art. 14, firmare sul modulo indicato nell'articolo
stesso una dichiarazione attestante che, per quanto e' a sua
conoscenza, gli altri cointestatari sono tuttora in vita.
6. Se la cassetta e' aperta da parte di persona autorizzata, la
dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari.
7. Mentre il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e
la eventuale modifica delle relative facolta' debbono essere fatti da
tutti i cointestatari con dichiarazione scritta, la revoca, sempre per
iscritto, puo' essere fatta, in deroga all'art. 1726 del Codice
civile, anche da uno solo di essi. Per cio' che concerne la forma e
gli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce vale quanto
stabilito al quarto comma dell'art. 6. Le altre cause di cessazione
dell'autorizzazione avranno effetto anche se relative soltanto ad uno
dei cointestatari, applicandosi in proposito quanto disposto al quinto
comma dell'art. 6.
8. Qualora da uno dei cointestatari venga fatta opposizione alla
prosecuzione della facolta' di apertura separata questa si intende
cessata e l'apertura potra' avere luogo solo con l'intervento di tutti
i cointestatari. L'opposizione dovra' essere comunicata mediante
lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o mediante comunicazione
scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui il rapporto
e' costituito e sara' opponibile alla Banca stessa trascorsi 3 giorni
lavorativi da quello di ricezione della predetta comunicazione.
9. Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via
solidale.
Art. 17
1. Qualunque sia il numero dei cointestatari la Banca rilascia una
sola chiave e un solo documento.
2. Le denunce previste dagli articoli 7 e 8 possono essere fatte
anche da uno solo dei cointestatari, ma all'apertura forzata della
cassetta ed alla consegna del nuovo documento si procede soltanto con
l'intervento di tutti i cointestatari.
3. La comunicazione di disdetta di cui all'art. 11 avra' effetto
verso tutti i cointestatari, anche se inviata alla Banca da uno solo
di questi. Tuttavia, se l'intestazione e' con facolta' di apertura
congiunta, la cassetta, anche dopo la disdetta, non puo' essere aperta
che con l'intervento di tutti i cointestatari.
Art. 18
1. Qualora il cliente riscontri lesione dell'integrita' esteriore
della cassetta, deve, prima di procedere all'apertura, presentare
reclamo per iscritto alla Banca, indicando le cose contenute nella
cassetta.
2. Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica
del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della Banca e di
un notaio, a meno che il cliente non rinunci preventivamente per
iscritto all'intervento di quest'ultimo.
3. Delle operazioni di apertura e di verifica e' redatto verbale con
la descrizione dello stato della cassetta, delle cose in essa
rinvenute e con l'indicazione di quelle che, secondo il cliente
risultassero mancanti o manomesse. Se il cliente dichiara per iscritto
che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle
cose rinvenute nella cassetta.
4. Se il cliente rinuncia all'intervento del notaio, il verbale
viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti: una copia
viene trattenuta dalla Banca e l'altra ritirata dal cliente.
5. Qualora la lesione o la manomissione della cassetta sia
riscontrata dalla Banca, questa invita il cliente con lettera
raccomandata a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo
termine.
6. Se il cliente non si presenta o non si presta alla verifica o se
vi e' urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla
presenza di un notaio, procedendosi poi in conformita' al quarto comma
dell'art. 4.
Art. 19
1. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la
Banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentira' l'apertura
della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o
secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' giudiziaria, con
provvedimento definitivo.
Art. 20
1. In caso di sopravvenuta incapacita' di agire di uno dei
cointestatari con facolta' di apertura disgiunta, ciascuno degli altri
cointestatari conserva il diritto di aprire la cassetta. Analogamente
conserva tale diritto il legale rappresentante dell'interdetto o
inabilitato.
2. Anche nel caso previsto dal precedente comma, l'opposizione di
cui all'art. 16, comma 8, potra' essere fatta da ciascun
cointestatario o dal suo legale rappresentante con analoghe modalita'
ed effetti.
Art. 21
1. Quando il cliente ritardi per oltre 15 giorni il pagamento del
canone o di quanto altro dovuto alla Banca a norma dell'art. 12, primo
comma, il contratto e' risolto di diritto, e la Banca puo' procedere
all'apertura forzata della cassetta a norma dell'articolo seguente.
Art. 22
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Banca, previa
intimazione al cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno e decorsi 6 mesi dalla data dell'intimazione stessa, puo'
chiedere al Tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
2. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo
designato e con le eventuali cautele disposte dal Tribunale.
3. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni
date dal Tribunale o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute
opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui il
Tribunale abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto
dovuto dal cliente per canoni e spese.
Art. 23
L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra
dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al cliente con
pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del
rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
1. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte
per iscritto allo sportello presso il quale si e' costituito il
rapporto.
Art. 24
1. Quando la cassetta e' intestata a piu' persone, le comunicazioni
e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere
fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo
da questi indicato per iscritto, con pieno effetto anche nei
confronti degli altri.
Art. 25
1. L'orario del servizio delle cassette e le relative variazioni
sono portati a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali
della Banca.
Art. 26
1. La Banca ha facolta' di trasportare in altri locali nello stesso
immobile od in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza
e, comunque, di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso ai
clienti con lettera raccomandata nella quale e' fissato il giorno in
cui si fara' luogo al trasporto ovvero si dovra' procedere
all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione
dell'impianto.
2. Se il cliente non si presenta, si fara' luogo al trasporto,
ovvero all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio
nei modi di cui al quarto comma dell'art. 4.
3. Il cliente, tanto prima che dopo il trasporto, la modificazione o
sostituzione dell'impianto, ai quali non puo' opporsi, puo' recedere
dal contratto con dichiarazione scritta nel qual caso avra' diritto
alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.
4. Se la Banca ritenga che i provvedimenti di cui sopra siano resi
necessari da ragioni a suo giudizio urgenti, i provvedimenti stessi
potranno essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva
notizia ai clienti.
Art. 27
1. La Banca ha facolta' di modificare le norme che disciplinano il
rapporto con il cliente, dandone preventiva comunicazione con
l'indicazione della decorrenza. Il cliente ha diritto di recedere dal
rapporto entro 15 giorni dalla data di decorrenza indicata nella
suddetta comunicazione; decorsi i 15 giorni senza che alla Banca sia
pervenuta dal cliente comunicazione scritta di recesso, le modifiche
si intendono approvate. Qualora il cliente rivesta la qualita' di
consumatore ai sensi dell'art. 1469 -bis, comma 2 del Codice civile la
facolta' di modifica e' esercitabile al ricorrere delle condizioni di
legge poste a tutela del consumatore stesso.
2. La Banca si riserva altresi' la facolta' di modificare le
condizioni economiche che, in caso di variazioni in senso sfavorevole
per il cliente, gli sono rese note mediante apposita comunicazione,
anche impersonale, mediante inserzione di appositi avvisi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel rispetto delle
prescrizioni di legge vigenti. Entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta ovvero dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il cliente in ogni caso ha diritto di recedere dal
rapporto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione dello
stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 28
1. Le spese, anche di carattere fiscale, inerenti al rapporto e
all'uso della presente sono a carico del cliente.
Art. 29
1. Per eventuali contestazioni in ordine al presente rapporto, il
cliente puo' rivolgersi all'Ufficio reclami e, ove ne ricorrano i
presupposti, all'Ombudsman bancario, seguendo le modalita' indicate
nell'apposito regolamento che viene consegnato al cliente
contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Art. 30
1. Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la
Banca in dipendenza diretta o indiretta del rapporto con il cliente,
sara' competente anche il Foro di Milano.
3. Laddove il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai sensi
dell'art. 1469-
bis, secondo comma, del Codice civile non si applica quanto stabilito
al comma precedente.
Fine parte normativa del contratto.
Milano, 3 ottobre 2005
L'amministratore delegato e CEO: Corrado Passera.
M-3199 (A pagamento).