TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
Sezione di Milano

(GU Parte Seconda n.94 del 22-4-2004)

                    Ricorso per chiamata in causa                     
                                                                      
      La signora Tarantino Silvana, nata il 28 marzo 1975 a Palermo,
 codice fiscale TRNSVN75C68G273N, rapp.ta e difesa dall'avv.to Michele
 Sabatino, ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv.to Mauro La
 Franceschina, in Milano, via Pietro Mascagni n. 20, premesso che, con
 ricorso regolarmente notificato in data 27 gennaio 2004, che prendeva
 il n. 1065/2004 R.G., dichiarava: 1) all'Universita' degli Studi di
 Pavia, in persona del legale rapp.te protempore, il rettore, dom.to
 per la carica in Pavia, via Bordone n. 12 ed ope legis dom.to presso
 l'avvocatura distrettuale dello stato territorialmente competente, in
 Milano, via Freguglia n. 1; 2) all'Istituto per il diritto allo
 studio di Pavia (I.S.U.), in persona del legale rapp.te protempore,
 dom.to per la carica in Pavia, via Calatafimi n. 11; 3) al signor
 Ferrera Nicola, residente in Pezzolo (ME), via Liuzzo snc di proporre
 ricorso avverso e per l'annullamento della graduatoria redatta
 dall'Istituto per il diritto allo studio di Pavia (I.S.U.),
 relativamente al bando di concorso per il conferimento di borse di
 studio per l'anno accademico 2003/2004 per gli studenti iscritti
 all'anno superiore al primo, pubblicata il giorno 11 dicembre 2003 ed
 il provvedimento di esclusione della ricorrente Tarantino Silvana, di
 qualsiasi altro provvedimento conseguente e/o presupposto, comunque
 connesso, sconosciuto alla ricorrente. Esponeva: di essere iscritta
 al terzo anno della facolta' di Medicina e Chirurgia, corso di laurea
 in Infermieristica, presso l'Universita' degli Studi di Pavia. In
 data 29 settembre 2003 aveva inoltrato regolarmente domanda di
 partecipazione al bando di concorso per il conferimento di borse di
 studio per l'anno accademico 2003/2004 per gli studenti iscritti
 all'anno accademico superiore al primo e per l'accesso alla mensa,
 dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.
 Senonche', apprendeva che in data 11 dicembre 2003 era stata
 pubblicata la graduatoria definitiva del concorso ed ella non
 figurava tra gli assegnatari della borsa di studio, mentre venivano
 utilmente collocati in graduatoria tanti altri studenti. Chieste
 informazioni apprendeva che ella risultava iscritta al 2. anno fuori
 corso e non al 3. anno. Impugnata la graduatoria, adduceva:
 violazione e falsa applicazione dell'art 3 della legge n. 241/1990;
 eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; eccesso di
 potere per travisamento dei fatti; violazione dell'art. 22 della
 legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dell'art. 71 del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; violazione
 delle norme sul procedimento; violazione dei principi di buon
 andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione.
      Rilevava innanzi tutto la ricorrente che il provvedimento
 impugnato e' illegittimo per carenza assoluta di motivazione. Invero,
 ella non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione della sua esclusione
 e/o del suo non inserimento in graduatoria, ne', tanto meno, dei
 motivi che hanno indotto l'amministrazione a tale decisione. Inoltre
 risulta pacificamente gia' dalla certificazione rilasciata
 dall'Universita' che la Tarantino alla data della presentazione della
 domanda era regolarmente iscritta al terzo anno e non al secondo anno
 ripetente.
      Nella fattispecie il responsabile del procedimento avrebbe
 dovuto comunicare alla ricorrente che contrariamente a quanto da ella
 dichiarato risultava invece iscritta al secondo anno ripetente,
 circostanza ostativa alla concessione della borsa di studio. Sicche'
 la ricorrente avrebbe potuto chiarire. Risultano, quindi, palesemente
 violati i principi fondamentali di buon andamento ed imparzialita'
 della P.A., in forza dei quali la borsa di studio deve essere erogata
 in favore degli studenti piu' bisognosi e meritevoli. Infine le
 amministrazioni convenute hanno pure violato il disposto dell'art. 7
 della legge n. 241/1990, avendo omesso sia l'I.S.U. sia l'Universita'
 degli Studi di Pavia di comunicare alla ricorrente l'avvio del
 procedimento di esclusione. Domanda cautelare di sospensione: la
 ricorrente dalla esecuzione del provvedimento impugnato subirebbe un
 danno grave ed irreparabile, consistente nella violazione del diritto
 alla studio costituzionalmente garantito. Tanto premesso la Tarantino
 chiedeva voglia il Tribunale Amministrativo Regionale della
 Lombardia, Sezione di Milano, reiectis adversis, previa sospensione
 cautelare degli effetti, ritenere e dichiarare illegittimo il
 provvedimento impugnato e di conseguenza annullarlo con ogni
 ulteriore statuizione; con vittoria di spese e compensi di causa. Si
 producono i documenti indicati nell'indice.
      Il ricorso veniva notificato e regolarmente iscritto al ruolo
 con il n. 1065/04.
  Alla udienza dell'11 marzo 2004 si costituiva l'Universita' degli
 Studi di Pavia riservandosi di svolgere difese; il TAR di Milano, con
 ordinanza n. 688/04, dell'11 marzo 2004, ordinava alla ricorrente
 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli
 assegnatari di borsa di studio entro il termine di giorni 60,
 autorizzando la notifica a mezzo di pubblici proclami ed ordinando
 pure all'amministrazione convenuta il deposito degli atti e documenti
 relativi al procedimento, nonche' nota illustrativa relativa ai fatti
 di causa. Il bando di concorso de quo relativamente agli anni di
 corso superiore al primo prevedeva l'assegnazione di 900 borse di
 studio. Dalla graduatoria risulta che i concorrenti dal n. 896 al 900
 sono: Nicastro Valentina; Valorz Edoardo; Gialdini Francesca; Paochi
 Paola; Borra Andrea. Tanto premesso, la signora Tarantino Silvana
 cita tutti i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria
 impugnata di cui in epigrafe a comparire innanzi il Tribunale
 Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, alla
 udienza che sara' fissata in prosieguo, costituendosi nei modi e
 termini di rito, per ivi sentire fare diritto relativamente alle
 domande formulate dalla Tarantino Silvana: reiectis adversis, previa
 sospensione cautelare degli effetti, ritenere e dichiarare
 illegittimo il provvedimento impugnato e di conseguenza annullarlo
 con ogni ulteriore statuizione; con vittoria di spese.
     Milano, 7 aprile 2004
                                              Avv.to Michele Sabatino.
M-3361 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.