Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso per chiamata in causa La signora Tarantino Silvana, nata il 28 marzo 1975 a Palermo, codice fiscale TRNSVN75C68G273N, rapp.ta e difesa dall'avv.to Michele Sabatino, ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv.to Mauro La Franceschina, in Milano, via Pietro Mascagni n. 20, premesso che, con ricorso regolarmente notificato in data 27 gennaio 2004, che prendeva il n. 1065/2004 R.G., dichiarava: 1) all'Universita' degli Studi di Pavia, in persona del legale rapp.te protempore, il rettore, dom.to per la carica in Pavia, via Bordone n. 12 ed ope legis dom.to presso l'avvocatura distrettuale dello stato territorialmente competente, in Milano, via Freguglia n. 1; 2) all'Istituto per il diritto allo studio di Pavia (I.S.U.), in persona del legale rapp.te protempore, dom.to per la carica in Pavia, via Calatafimi n. 11; 3) al signor Ferrera Nicola, residente in Pezzolo (ME), via Liuzzo snc di proporre ricorso avverso e per l'annullamento della graduatoria redatta dall'Istituto per il diritto allo studio di Pavia (I.S.U.), relativamente al bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 2003/2004 per gli studenti iscritti all'anno superiore al primo, pubblicata il giorno 11 dicembre 2003 ed il provvedimento di esclusione della ricorrente Tarantino Silvana, di qualsiasi altro provvedimento conseguente e/o presupposto, comunque connesso, sconosciuto alla ricorrente. Esponeva: di essere iscritta al terzo anno della facolta' di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Infermieristica, presso l'Universita' degli Studi di Pavia. In data 29 settembre 2003 aveva inoltrato regolarmente domanda di partecipazione al bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 2003/2004 per gli studenti iscritti all'anno accademico superiore al primo e per l'accesso alla mensa, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti. Senonche', apprendeva che in data 11 dicembre 2003 era stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso ed ella non figurava tra gli assegnatari della borsa di studio, mentre venivano utilmente collocati in graduatoria tanti altri studenti. Chieste informazioni apprendeva che ella risultava iscritta al 2. anno fuori corso e non al 3. anno. Impugnata la graduatoria, adduceva: violazione e falsa applicazione dell'art 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; violazione delle norme sul procedimento; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione. Rilevava innanzi tutto la ricorrente che il provvedimento impugnato e' illegittimo per carenza assoluta di motivazione. Invero, ella non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione della sua esclusione e/o del suo non inserimento in graduatoria, ne', tanto meno, dei motivi che hanno indotto l'amministrazione a tale decisione. Inoltre risulta pacificamente gia' dalla certificazione rilasciata dall'Universita' che la Tarantino alla data della presentazione della domanda era regolarmente iscritta al terzo anno e non al secondo anno ripetente. Nella fattispecie il responsabile del procedimento avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente che contrariamente a quanto da ella dichiarato risultava invece iscritta al secondo anno ripetente, circostanza ostativa alla concessione della borsa di studio. Sicche' la ricorrente avrebbe potuto chiarire. Risultano, quindi, palesemente violati i principi fondamentali di buon andamento ed imparzialita' della P.A., in forza dei quali la borsa di studio deve essere erogata in favore degli studenti piu' bisognosi e meritevoli. Infine le amministrazioni convenute hanno pure violato il disposto dell'art. 7 della legge n. 241/1990, avendo omesso sia l'I.S.U. sia l'Universita' degli Studi di Pavia di comunicare alla ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione. Domanda cautelare di sospensione: la ricorrente dalla esecuzione del provvedimento impugnato subirebbe un danno grave ed irreparabile, consistente nella violazione del diritto alla studio costituzionalmente garantito. Tanto premesso la Tarantino chiedeva voglia il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, reiectis adversis, previa sospensione cautelare degli effetti, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato e di conseguenza annullarlo con ogni ulteriore statuizione; con vittoria di spese e compensi di causa. Si producono i documenti indicati nell'indice. Il ricorso veniva notificato e regolarmente iscritto al ruolo con il n. 1065/04. Alla udienza dell'11 marzo 2004 si costituiva l'Universita' degli Studi di Pavia riservandosi di svolgere difese; il TAR di Milano, con ordinanza n. 688/04, dell'11 marzo 2004, ordinava alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli assegnatari di borsa di studio entro il termine di giorni 60, autorizzando la notifica a mezzo di pubblici proclami ed ordinando pure all'amministrazione convenuta il deposito degli atti e documenti relativi al procedimento, nonche' nota illustrativa relativa ai fatti di causa. Il bando di concorso de quo relativamente agli anni di corso superiore al primo prevedeva l'assegnazione di 900 borse di studio. Dalla graduatoria risulta che i concorrenti dal n. 896 al 900 sono: Nicastro Valentina; Valorz Edoardo; Gialdini Francesca; Paochi Paola; Borra Andrea. Tanto premesso, la signora Tarantino Silvana cita tutti i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria impugnata di cui in epigrafe a comparire innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, alla udienza che sara' fissata in prosieguo, costituendosi nei modi e termini di rito, per ivi sentire fare diritto relativamente alle domande formulate dalla Tarantino Silvana: reiectis adversis, previa sospensione cautelare degli effetti, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato e di conseguenza annullarlo con ogni ulteriore statuizione; con vittoria di spese. Milano, 7 aprile 2004 Avv.to Michele Sabatino. M-3361 (A pagamento).