PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA LOMBARDIA

(GU Parte Seconda n.121 del 25-5-1992)

    Sezione territoriale di Milano
      Pubblicazione del decreto 29 marzo 1991 n. 604 del Ministro dei
 Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze.
      Visto il regio decreto 16 febbraio 1928 n. 193 registrato alla
 Corte dei conti il 17 marzo 1928 reg. n. 7 LL.PP. foglio n. 200, con
 cui si assentiva al Comune di Oleggio di derivare dal fiume Ticino
 nel Comune di Varallo Pombia in prov. di Novara, da immettersi nella
 Roggia detta di Oleggio, mod. 60 di acqua nel periodo estivo e mod.
 40 nel periodo jemale a scopo di irrigazione e forza motrice nei
 comuni di Varallo Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago e
 Cameri;
      Visto il successivo regio decreto 15 aprile 1937 n. 9736/718
 registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1937 reg. n. 11 LL.PP.
 foglio n. 385 con il quale si concedeva al Comune di Oleggio di
 apportare alla derivazione dal Ticino di cui al R.D. sopra indicato,
 le varianti previste nel progetto 2 febbraio 1933 a firma dell'ing.
 Francesco Bronzini e consistenti nella deviazione dell'acqua della
 Roggia Molinara di Oleggio in localita' Maglio, mediante un nuovo
 canale della lunghezza di km 3,5 per utilizzarla su un salto di m.
 10,04; nella costruzione in localita' Fonte Calussa di una centrale
 idroelettrica utilizzante il salto di cui sopra per produrre forza
 motrice per 492 kw, da impiegarsi esclusivamente al sollevamento
 dell'acqua dalla quota 172,40 ai terrazzi di quota 200 e 215; nella
 costruzione di tre canali principali a servizio dei due suddetti
 terrazzi per irrigare una superficie di 650 ha; e col quale si
 autorizzava il comune stesso ad affittare le opere deviatorie al
 Consorzio della Roggia Molinara di Oleggio per un trentennio a
 decorrere dal 16 maggio 1933;
      Vista l'istanza 20 febbraio 1974 con la quale il Comune di
 Oleggio chiedeva il rinnovo della concessione di cui ai succitati
 RR.DD. 16 febbraio 1928 n. 193 e 15 aprile 1937 n. 9736/718, istanza
 nella quale veniva specificato che la superficie da irrigare era
 aumentata passando dai 650 ha ai 1670 ha;
      Visti gli atti dell'istruttoria debitamente esperita a norma di
 legge;
      Considerato che, l'ENEL per il tramite del geom. Luciano Manara
 propose una riserva, in sede di visita locale, in merito alla
 destinazione ed uso dell'acqua richiesta e relativi atti di
 concessione;
      Che la riserva e' stata ritirata con dichiarazione 24 marzo 1976
 n. 12994;
      Visto il parere favorevole dell'ENEL, secondo quanto disposto
 dall'art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, in data 24 marzo 1976
 con nota n. 12993;
      Sentita la Regione Piemonte giusta nota n. 3585 del 17 settembre
 1976;
      Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956
 n. 735 e' stato acquisito il nulla osta del Magistrato per il Po nei
 riguardi idraulici, giusta nota n. 1630 del 16 marzo 1977;
      Visto il parere del Consiglio Superiore espresso con voto 22
 settembre 1977 n. 551;
      Visto il disciplinare sottoscritto dal dott. Roberto Negri in
 qualita' di Sindaco del Comune di Oleggio, in data 2 novembre 1981
 presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP per la Lombardia di
 Milano repertorio n. 391, contenente gli obblighi e le condizioni cui
 deve essere vincolata la concessione;
      Considerato che il Comune di Oleggio ha effettuato un versamento
 presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 2.259.015 come
 da quietanza n. 186 in data 22 aprile 1982 al fine di adeguare il
 deposito cauzionale agli aumenti dei canoni sopraggiunti con la legge
 1 dicembre 1981 n. 692;
      Considerato che, persistendo i fini della derivazione e non
 ostando motivi di decadenza o ragioni superiori di pubblico
 interesse, puo' farsi luogo al chiesto rinnovo per anni sessanta
 successivi e continui a decorrere dall'8 marzo 1974, data di scadenza
 della concessione originaria;
      Visto il T.U. delle leggi sulle acque ed impianti elettrici
 approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive
 disposizioni;
    Sentito il Ministero delle Finanze;
    Decreta:
    Art.  1.
      Salvi i diritti dei terzi, e respinta ogni opposizione di cui
 non sia stato tenuto conto nel disciplinare, e' concesso al Comune di
 Oleggio, a rinnovo dell'utenza di cui ai suddetti RR.DD., di derivare
 in sponda destra del fiume Ticino in localita' Maglio del Comune di
 Pombia (NO) a mezzo della Roggia di Oleggio, moduli 60 di acqua nel
 periodo estivo, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno, e
 moduli 40 di acqua nel
      periodo jemale, allo scopo di irrigare il comprensorio della
 Roggia di Oleggio, della superficie di ha 1670, posti nei territori
 dei Comuni di Pombia, Marano Ticino, Varallo Pombia, Oleggio,
 Bellinzago e Cameri; e produrre nella centrale idroelettrica in
 localita' Raspagna sul salto di m. 10,04, forza motrice nominale
 media complessiva di kw 492, necessaria per il sollevamento delle
 portate irrigue, e per l'azionamento idraulico di sei mulini situati
 lungo l'asta della Roggia.
    Art.  2.
      L'art. 9 capo b) del disciplinare 2 novembre 1981 rep. n. 391 e'
 cosi' sostituito:
      'b) il versamento presso la Cassa Depositi e prestiti della
 somma di complessive L. 2.582.015 come da quietanze n. 346 del 18
 agosto 1981 e n. 186 del 22 aprile 1982 a titolo di cauzione a
 garanzia di obblighi che viene ad assumere per effetto della
 concessione medesima, somma che sara', ove nulla osti, restituita al
 termine della concessione stessa'.
    Art.  3.
      La concessione e' accordata per anni sessanta successivi e
 continuativi decorrenti dall'8 marzo 1974, data di scadenza
 dell'originaria concessione, subordinatamente all'osservanza delle
 condizioni contenute nel citato disciplinare 2 novembre 1981
 repertorio n. 391 e verso il pagamento dei seguenti canoni:
      a) annue L. 645.510 dall'8 marzo 1974 al 31 ottobre 1981 in
 ragione di L. 1312 x kilowattora e x kw 492;
      b) annue L. 5.164.032 dal 1 novembre 1981 in poi in ragione di
 L. 10.496 x kilowattora e x gli stessi kw 492.
    Art.  4.
      In virtu' della legge 1 dicembre 1981 n. 692 e' fatto obbligo al
 Comune di Oleggio, concessionario della derivazione assentita, di
 provvedere al pagamento degli arretrati nella misura di:
      L. 2.226.987 quale differenza tra il canone pagato e quello
 effettivamente da pagare nel periodo 8 marzo 1981-7 marzo 1982;
    L. 41.312.256 quale integrazione del canone relativo al periodo
    8 marzo 1982-7 marzo 1990.
    Art.  5.
      L'introito della suindicata prestazione annua e delle somme da
 pagare relative ai canoni arretrati sara' imputato al capitolo 2608
 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio
 finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
      L'ingegnere capo del Provveditorato alle OO.PP. per la
 Lombardia-Sezione Territoriale di Milano - e' incaricato della
 esecuzione del presente decreto.
    Roma, 29 marzo 1991
    Il Ministro dei Lavori Pubblici: Prandini
    p. Il Ministro delle Finanze: Merolli.
    Dott. ing. Donato Carlea.
M-5385 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.