Sezione territoriale di Milano
Pubblicazione del decreto 29 marzo 1991 n. 604 del Ministro dei
Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze.
Visto il regio decreto 16 febbraio 1928 n. 193 registrato alla
Corte dei conti il 17 marzo 1928 reg. n. 7 LL.PP. foglio n. 200, con
cui si assentiva al Comune di Oleggio di derivare dal fiume Ticino
nel Comune di Varallo Pombia in prov. di Novara, da immettersi nella
Roggia detta di Oleggio, mod. 60 di acqua nel periodo estivo e mod.
40 nel periodo jemale a scopo di irrigazione e forza motrice nei
comuni di Varallo Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago e
Cameri;
Visto il successivo regio decreto 15 aprile 1937 n. 9736/718
registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1937 reg. n. 11 LL.PP.
foglio n. 385 con il quale si concedeva al Comune di Oleggio di
apportare alla derivazione dal Ticino di cui al R.D. sopra indicato,
le varianti previste nel progetto 2 febbraio 1933 a firma dell'ing.
Francesco Bronzini e consistenti nella deviazione dell'acqua della
Roggia Molinara di Oleggio in localita' Maglio, mediante un nuovo
canale della lunghezza di km 3,5 per utilizzarla su un salto di m.
10,04; nella costruzione in localita' Fonte Calussa di una centrale
idroelettrica utilizzante il salto di cui sopra per produrre forza
motrice per 492 kw, da impiegarsi esclusivamente al sollevamento
dell'acqua dalla quota 172,40 ai terrazzi di quota 200 e 215; nella
costruzione di tre canali principali a servizio dei due suddetti
terrazzi per irrigare una superficie di 650 ha; e col quale si
autorizzava il comune stesso ad affittare le opere deviatorie al
Consorzio della Roggia Molinara di Oleggio per un trentennio a
decorrere dal 16 maggio 1933;
Vista l'istanza 20 febbraio 1974 con la quale il Comune di
Oleggio chiedeva il rinnovo della concessione di cui ai succitati
RR.DD. 16 febbraio 1928 n. 193 e 15 aprile 1937 n. 9736/718, istanza
nella quale veniva specificato che la superficie da irrigare era
aumentata passando dai 650 ha ai 1670 ha;
Visti gli atti dell'istruttoria debitamente esperita a norma di
legge;
Considerato che, l'ENEL per il tramite del geom. Luciano Manara
propose una riserva, in sede di visita locale, in merito alla
destinazione ed uso dell'acqua richiesta e relativi atti di
concessione;
Che la riserva e' stata ritirata con dichiarazione 24 marzo 1976
n. 12994;
Visto il parere favorevole dell'ENEL, secondo quanto disposto
dall'art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, in data 24 marzo 1976
con nota n. 12993;
Sentita la Regione Piemonte giusta nota n. 3585 del 17 settembre
1976;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956
n. 735 e' stato acquisito il nulla osta del Magistrato per il Po nei
riguardi idraulici, giusta nota n. 1630 del 16 marzo 1977;
Visto il parere del Consiglio Superiore espresso con voto 22
settembre 1977 n. 551;
Visto il disciplinare sottoscritto dal dott. Roberto Negri in
qualita' di Sindaco del Comune di Oleggio, in data 2 novembre 1981
presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP per la Lombardia di
Milano repertorio n. 391, contenente gli obblighi e le condizioni cui
deve essere vincolata la concessione;
Considerato che il Comune di Oleggio ha effettuato un versamento
presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 2.259.015 come
da quietanza n. 186 in data 22 aprile 1982 al fine di adeguare il
deposito cauzionale agli aumenti dei canoni sopraggiunti con la legge
1 dicembre 1981 n. 692;
Considerato che, persistendo i fini della derivazione e non
ostando motivi di decadenza o ragioni superiori di pubblico
interesse, puo' farsi luogo al chiesto rinnovo per anni sessanta
successivi e continui a decorrere dall'8 marzo 1974, data di scadenza
della concessione originaria;
Visto il T.U. delle leggi sulle acque ed impianti elettrici
approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive
disposizioni;
Sentito il Ministero delle Finanze;
Decreta:
Art. 1.
Salvi i diritti dei terzi, e respinta ogni opposizione di cui
non sia stato tenuto conto nel disciplinare, e' concesso al Comune di
Oleggio, a rinnovo dell'utenza di cui ai suddetti RR.DD., di derivare
in sponda destra del fiume Ticino in localita' Maglio del Comune di
Pombia (NO) a mezzo della Roggia di Oleggio, moduli 60 di acqua nel
periodo estivo, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno, e
moduli 40 di acqua nel
periodo jemale, allo scopo di irrigare il comprensorio della
Roggia di Oleggio, della superficie di ha 1670, posti nei territori
dei Comuni di Pombia, Marano Ticino, Varallo Pombia, Oleggio,
Bellinzago e Cameri; e produrre nella centrale idroelettrica in
localita' Raspagna sul salto di m. 10,04, forza motrice nominale
media complessiva di kw 492, necessaria per il sollevamento delle
portate irrigue, e per l'azionamento idraulico di sei mulini situati
lungo l'asta della Roggia.
Art. 2.
L'art. 9 capo b) del disciplinare 2 novembre 1981 rep. n. 391 e'
cosi' sostituito:
'b) il versamento presso la Cassa Depositi e prestiti della
somma di complessive L. 2.582.015 come da quietanze n. 346 del 18
agosto 1981 e n. 186 del 22 aprile 1982 a titolo di cauzione a
garanzia di obblighi che viene ad assumere per effetto della
concessione medesima, somma che sara', ove nulla osti, restituita al
termine della concessione stessa'.
Art. 3.
La concessione e' accordata per anni sessanta successivi e
continuativi decorrenti dall'8 marzo 1974, data di scadenza
dell'originaria concessione, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare 2 novembre 1981
repertorio n. 391 e verso il pagamento dei seguenti canoni:
a) annue L. 645.510 dall'8 marzo 1974 al 31 ottobre 1981 in
ragione di L. 1312 x kilowattora e x kw 492;
b) annue L. 5.164.032 dal 1 novembre 1981 in poi in ragione di
L. 10.496 x kilowattora e x gli stessi kw 492.
Art. 4.
In virtu' della legge 1 dicembre 1981 n. 692 e' fatto obbligo al
Comune di Oleggio, concessionario della derivazione assentita, di
provvedere al pagamento degli arretrati nella misura di:
L. 2.226.987 quale differenza tra il canone pagato e quello
effettivamente da pagare nel periodo 8 marzo 1981-7 marzo 1982;
L. 41.312.256 quale integrazione del canone relativo al periodo
8 marzo 1982-7 marzo 1990.
Art. 5.
L'introito della suindicata prestazione annua e delle somme da
pagare relative ai canoni arretrati sara' imputato al capitolo 2608
dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio
finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
L'ingegnere capo del Provveditorato alle OO.PP. per la
Lombardia-Sezione Territoriale di Milano - e' incaricato della
esecuzione del presente decreto.
Roma, 29 marzo 1991
Il Ministro dei Lavori Pubblici: Prandini
p. Il Ministro delle Finanze: Merolli.
Dott. ing. Donato Carlea.
M-5385 (A pagamento).