Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Si comunica a tutta la clientela la variazione delle norme contrattuali che regolano i seguenti prodotti e servizi: conto corrente; affidamenti in conto corrente; incasso o accettazione degli effetti, documenti ed assegni; carte di pagamento; deposito, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari; Intesa online. La presente comunicazione di variazione viene fatta alla clientela anche mediante invio di apposito documento di sintesi. Le suddette comunicazioni sono fatte ai sensi dell'art. 118, decreto legislativo n. 385/93 Testo Unico Bancario e in confonnita' a quanto previsto nei contratti relativi ai prodotti e servizi sopra indicati. Il diritto di recesso e' esercitatile entro il 15 aprile 2004. A decorrere dal 31 marzo 2004 questi prodotti e servizi sono re-golati, per tutta la clientela, dalle norme sotto riportate con le seguenti avvertenze: 1) la variazione delle suddette norme contrattuali si e' resa opportuna al solo fine di: (i) rendere omogenei i testi contrattuali in vigore presso le tre banche oggi fuse in Banca Intesa (Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde). In tal modo sara' anche possibile espletare con la maggior precisione gli obblighi di comunicazione alla clientela prescritti dalla normativa di vigilanza; (ii) adeguare tali testi all'impostazione degli schemi contrattuali adottati con i protocolli di intesa sottoscritti tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori, schemi caratterizzati dalla suddivisione in sezioni e sottosezioni; 2)la sezione 'Condizioni generali relative al rapporto Bancacliente' si applica a tutti i prodotti e servizi sopra indicati; 3) le sezioni 'Conto corrente bancario', 'Affidamenti in conto corrente' e 'Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni' si applicano a tutte le tipologie in essere di conti correnti e di affidamenti in conto corrente; 4) la sezione 'Carte di pagamento' si applica a tutte le carte emesse da Banca Intesa, rilasciate a clientela privata; 5) la sezione 'deposito, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari' si applica a tutte le tipologie in essere di deposito e amministrazione titoli e strumenti finanziari, nonche' al servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari; 6) la sezione 'Intesa online' si applica a tutte le tipologie di banca a distanza. Inizio parte normativa dei contratti. Sezione - Condizioni generali relative al rapporto Banca/cliente Tutti i rapporti fra il cliente e la Banca Intesa S.p.a. (di seguito 'banca'), esistenti e futuri, sono regolati, oltre che dalle leggi vigenti e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti condizioni generali, ove non derogate dalla disciplina contrattuale relativa ai singoli rapporti. Art. 1.Diligenza della banca nei rapporti con il cliente - Ufficio reclami 1. Nei rapporti con il cliente la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attivita' svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 del Codice civile e nel rispetto del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 (di seguito 'Testo Unico delle leggi bancarie') e relative norme di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente puo' rivolgersi all'Ufficio reclami e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario, seguendo le modalita' indicate nell'apposito regolamento che viene consegnato al cliente contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Eventuali variazioni del citato regolamento verranno comunicate al cliente nell'estratto conto periodico; il nuovo testo del regolamento puo' essere ritirato presso le filiali della banca. Art. 2.Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La Banca e' obbligata ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi, potendosi avvalere anche di procedure elettroniche; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa puo' rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la Banca determina le modalita' di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facolta' attribuitale dall'art. 1856 del Codice civile, e' comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 del Codice civile, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario. 4. Il cliente puo' revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile, l'incarico conferito alla Banca finche' l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Art. 3.Invio di corrispondenza 1. Le comunicazioni e gli ordini di qualsiasi genere del cliente alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale e' aperto il relativo rapporto; il cliente deve far in modo che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonche' i documenti in genere, diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro, leggibile e completo. 2. Gli estratti conto e qualunque altra comunicazione sono inviati al cliente, e le eventuali notifiche sono fatte al medesimo, con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Quando un rapporto e' intestato a piu' persone, tali invii e notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere effettuati dalla Banca anche ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Art. 4.Identificazione della clientela e di altri soggettiche entrano in rapporto con la Banca 1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente deve fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo. 2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta l'idoneita' dei documenti d'identita' prodotti dai soggetti che entrano in rapporto con essa in conseguenza di operazioni disposte dal cliente stesso (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.). Art. 5.Deposito delle firme autorizzate 1. La firma del cliente, cosi' come quella dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare, e' depositata presso lo sportello ove il relativo rapporto e' aperto; a questo fine la Banca puo' utilizzare quale firma depositata quella apposta sul contratto e, per i soggetti autorizzati ad operare, sul modulo di conferimento dei poteri. Tali firme sono valide anche per dar corso, da parte della Banca, a disposizioni e operazioni impartite su rapporti gia' in essere, potendo all'occorrenza costituire l'aggiornamento degli eventuali specimen di firma precedentemente depositati. 2. Il cliente e i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (ad esempio, firma elettronica). Art. 6.Poteri di rappresentanza 1. Il cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facolta' loro accordate. In mancanza di specifiche indicazioni, le facolta' si intendono conferite con firme disgiunte. 2. Quando il rapporto e' intestato a piu' persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facolta' di rappresentanza puo' essere effettuata, in deroga all'art. 1726 del Codice civile, anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facolta' deve essere fatta da tutti. Il cointestatarlo che ha disposto la revoca e' tenuto ad informarne il soggetto revocato e gli altri cointestatari. 3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il cliente nei rapporti con la Banca non determina revoca implicita di precedenti autorizzazioni. 4. Le revoche e le modifiche delle facolta' concesse alle persone autorizzate, nonche' le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca, con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o direttamente presso lo sportello, e sono opponibili alla Banca stessa trascorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; cio' anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 5. Le altre cause di cessazione delle facolta' di rappresentanza (morte o sopravvenuta incapacita' di agire del cliente) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; cio' vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a piu' persone, nel qual caso dette altre cause di cessazione delle facolta' di rappresentanza hanno effetto solo se relative a tutti i cointestatari. Art. 7.Cointestazione del rapporto con facolta' di utilizzo disgiunto 1. Quando il rapporto e' intestato a piu' persone con facolta' per le medesime di compiere operazioni separatamente (firma disgiunta), le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Allo stesso modo, l'estinzione del rapporto puo' essere disposta anche da uno solo di essi, che deve avvertirne tempestivamente gli altri. 2. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facolta' di disposizione separata. 3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito. 4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono pero' tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione. 5. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 devono essere effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello, e sono opponibili alla Banca decorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione. Art. 8.Diritto di garanzia 1. La Banca ha diritto di pegno e ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, gia' in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione Bancaria. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. Art. 9.Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca ed il cliente piu' rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di conto o di deposito, ancorche' intrattenuti presso differenti filiali italiane ed estere dalla Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice civile, senza necessita' di pronunzia giudiziale di insolvenza, la Banca ha altresi' il diritto di valersi della compensazione ancorche' i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e cio' in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalita', fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potra' in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca dara' pronta comunicazione scritta al cliente. 3. Se il rapporto e' intestato a piu' persone, la Banca ha facolta' di valersi dei diritti di cui al comma 2 ed agli artt. 7 e 8, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facolta' di compensazione prevista nel comma 2 e' esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile. Art. 10.Solidarieta' e indivisibilita' delle obbligazioni assuntedal cliente e imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca, comprese quelle derivanti da concessioni di credito, si intendono assunte, pure in caso di cointestazione, in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso. 2. Qualora sussistano piu' rapporti di debito verso la Banca, il cliente puo' dichiarare nel momento del pagamento quale debito intende adempiere. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca puo' imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, del Codice civile, i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o piu' delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo. Art. 11.Modifica delle norme e delle condizioni economiche 1. La Banca ha facolta' di modificare le norme che disciplinano i rapporti con il cliente, dandone preventiva comunicazione con l'indicazione della decorrenza. Il cliente ha diritto di recedere dai rapporti oggetto delle modifiche entro 15 giorni dalla data di decorrenza indicata nella suddetta comunicazione; decorsi i 15 giorni senza che alla Banca sia pervenuta dal cliente comunicazione scritta di recesso, le modifiche si intendono approvate. Qualora il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile la facolta' di modifica e' esercitabile al ricorrere delle condizioni di legge poste a tutela del consumatore stesso. 2. La Banca si riserva altresi' la facolta' di modificare le condizioni economiche che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli sono rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Entro 15 giorni da tale comunicazione, il cliente in ogni caso ha diritto di recedere dal rapporto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art. 12.Commissioni, spese ed oneri - Addebito sul conto corrente 1. Il cliente e' obbligato a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi ai rapporti in essere con la Banca. 2. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del cliente, sono a carico del cliente (anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento). 3. La Banca e' autorizzata ad addebitare in conto tutte le somme dovute dal cliente a qualsiasi titolo. Qualora il pagamento di dette somme venga effettuato tramite titoli di credito, i medesimi dovranno essere intestati alla Banca. Art. 13.Legge applicabile e Foro competente 1. I rapporti con il cliente sono regolati dalla legge italiana. 2. Per qualunque controversia e' competente anche il Foro di Milano. 3. Laddove il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile, non si applica quanto stabilito nel comma 2. Sezione - Conto corrente bancario Art. 1.Convenzione di assegno 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Alla consegna dei moduli, il cliente deve rendere la dichiarazione di cui all'art. 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e ad eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 2. Il cliente deve custodire con ogni cura i moduli per assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il cliente non e' responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto comunicazione scritta da parte sua della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilita' della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale. 3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di operazioni effettuate tramite carta di pagamento collegata al conto, la Banca, qualora per effetto di tali operazioni le disponibilita' in conto fossero divenute insufficienti, non provvede al pagamento degli assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorche' tratti in data anteriore a quella dell'operazione ed ancorche' la Banca abbia notizia dell'operazione dopo il ricevimento o la presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. 5. In caso di pluralita' di conti, la Banca non e' obbligata al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilita' insufficienti, indipendentemente dalla presenza di fondi su altro conto di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo, e gli eventuali cointestatari del conto, se con firme congiunte, diano preventive istruzioni specifiche scritte. 6. In deroga a quanto previsto nell'art. 7, comma 2, della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente', la facolta' di disposizione separata puo' essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Art. 2.Addebito in conto di assegni e cambiali, nonche' di operazioni effettuate tramite carta di pagamento - Richiesta di carte di pagamento 1. Il cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o titoli cambiari da lui emessi o accettati, ancorche' recanti finne di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dell'art. 8 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. 2. Ciascuno dei cointestatari a firme disgiunte e' autorizzato a richiedere il rilascio di carte di pagamento a se' intestate e disporre i relativi addebiti sul conto. Art. 3.Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto 1. Poiche', per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l'integrita' degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro. Art. 4.Versamento in conto di assegni bancari e circolari e titoli postali - Accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) 1. L'importo degli assegni bancari e circolari e dei titoli postali e' accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed e' disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potra' prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale, verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca da' pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). 2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilita' dell'importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1, ed ancorche' sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, cio' non comportera' affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare sul conto del cliente in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonche' di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice civile. 4. Nonostante il decorso dei termini di cui al precedente comma 1, la Banca trattaria (nel caso di assegni bancari) o la Banca emittente (nel caso di assegni circolari) mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati. 5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi; il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente, nell'ipotesi prevista dal comma 4 spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso. Art. 5.Versamento in conto di altri titoli, effetti,ricevute e documenti similari 1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonche' degli effetti, ricevute e documenti similari, e' accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non e' disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante. 2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilita' dell'importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso, ed ancorche' sull'importo sia iniziata la decorrenza degli' interessi, cio' non comportera' affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 4. La Banca si riserva il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e cio' anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice civile, nonche' il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Art. 6.Versamento in conto di assegni e di effetti cambiari sull'estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarita' formale di detti titoli o l'autenticita' e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi e' tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente e' obbligato altresi' ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art. 7.Movimentazioni del conto 1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e cliente, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo, sono regolati con annotazioni sul conto. 2. Tenuto conto che negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi le banche eseguono i bonifici facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, resta a completo carico del cliente qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente stesso. E' inoltre facolta' della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la Banca deve fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalla Banca corrispondente. Art. 8.Utilizzabilita' del conto in valuta estera 1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuare in valuta estera, il cliente puo' eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro, o nella valuta pattuita, al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalita' sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresi' regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola 'effettivo' di cui all'art. 1279 del Codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la Banca non ha l'obbligo di darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalita' di pagamento alternative, la Banca rifiutera' l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza. Art. 9.Chiusura periodica del conto e regolamentodegli interessi, commissioni e spese 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la identica periodicita' indicata nelle Condizioni Economiche, portando in conto, con valuta 'data di regolamento' dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato produce interessi secondo le medesime modalita'. 2. Il saldo risultante a seguito della estinzione del conto, anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica. 3. Gli interessi, in misura fissa o indicizzata, sono riconosciuti al cliente o sono dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nelle Condizioni Economiche e producono a loro volta interessi nella stessa misura. 4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione 'Affidanienti in conto corrente', ad ognuna delle parti e' sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Art. 10.Conto non movimentato 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto e di inviare l'estratto conto. 2. Ai fini del comma 1 non si considerano movimenti le disposizioni impartite da terzi e le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge. Art. 11.Approvazione dell'estratto conto 1. L'invio degli estratti conto e' effettuato dalla Banca con la periodicita' indicata nelle Condizioni Economiche, entro il termine di 30 giorni, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 del Codice civile. 2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal cliente. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente puo' chiedere la rettifica di tali errori od omissioni nonche' l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine, posto a pena di decadenza, di due anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento e' fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca puo' ripetere quanto dovutole per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Fermo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del cliente devono essere fatti da questi per iscritto e devono pervenire alla Banca entro 60 giorni dal momento in cui il cliente sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Trascorso tale termine, l'operato della Banca si intende approvato. Art. 12.Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 9, comma 1, della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente', essa non e' obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto della compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 9, comma 2, della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente', essa non e' obbligata a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il cliente deve costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora scaduto il terinine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si e' verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilita'. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a piu' persone. Art. 13.Recesso 1. Il cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 3 giorni lavorativi, dal contratto di conto e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonche' di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto determina la chiusura del conto. 2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto, essa non e' obbligata ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso e' divenuto efficace; ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non e' obbligata a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella di efficacia del recesso. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma 2, non e' obbligata ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso e' divenuto efficace; ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non e' obbligata a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella di efficacia del recesso.4. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 3, il cliente, nell'esercitare il diritto di recesso, puo' per iscritto, al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti, comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto comma 1, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano eseguiti o pagati, purche' impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo e' divenuto efficace. 5. L'esecuzione degli ordini e il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. 6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facolta' di compiere operazioni separatamente. 7. Salvo diverso accordo fra le parti, la comunicazione di recesso dal contratto di conto vale anche quale comunicazione di recesso dagli altri rapporti ad esso collegati. Sezione - Affidamenti in conto corrente Art. 1.Utilizzo e rimborso dell'apertura di credito;pagamento degli interessi. 1. Il cliente puo' utilizzare in una o piu' volte la somma messagli a disposizione e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita', salvo diverso accordo. 2. Se l'apertura di credito e' a tempo determinato, il cliente e' obbligato ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un'espressa richiesta della Banca. 3. Gli interessi dovuti dal cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita; si applica l'art. 9 della Sezione 'Conto corrente bancario'. Art. 2.Recesso 1. La Banca ha la facolta' di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorche' concessa a tempo determinato, nonche' di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sara' dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. 2. Qualora il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile, la Banca ha la facolta' di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo (come, ad esempio, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice civile, senza che occorra pronuncia giudiziale di insolvenza, o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente, quali, a titolo esemplificativo, l'emissione di decreto ingiuntivo, di provvedimento di sequestro o l'esistenza di un procedimento esecutivo), ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facolta' di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa, ai sensi dell'art. 1845, comma 1 del Codice civile. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sara' dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni. 3. Analoga facolta' di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. 4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso, mentre la riduzione ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso per la parte eccedente il nuovo limite di credito. 5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. 6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al cliente. Art. 3.Recesso, compensazione e pagamento di assegni 1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il cliente deve costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. 2. Nel caso di cui al comma 1, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 9, comma 2, della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente' si intende operata al momento stesso del ricevimento della comunicazione di recesso da parte del cliente. 3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione 'Conto corrente bancario' si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito. Art. 4.Apertura di credito utilizzabile mediantepresentazione di titoli o ricevute 1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonche' di effetti, ricevute bancarie Riba, RID, MAV o documenti similari, anche in forma elettronica (di seguito genericamente: 'titoli e documenti') la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli e documenti che non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca da' pronta comunicazione al cliente. 2. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito, ancorche' i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facolta' di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti. 3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. 4. E' fatta salva l'applicazione delle norme relative ai servizi di incasso 'titoli e documenti'. Art. 5.Garanzie L'utilizzo dell'apertura di credito e' subordinato al perfezionamento delle garanzie concordate. Sezione - Servizio di incasso o di accettazione degli effetti,documenti ed assegni Art. 1.Oggetto e limiti del servizio 1. La Banca svolge il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente'; sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse in via esemplificativa quelle dipendenti: da indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; da casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in euro o in valuta estera; o da atti di autorita' nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi (come, a titolo esemplificativo, scioperi anche del personale della Banca, sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento delle comunicazioni, dei trasporti, dell'erogazione dell'energia elettrica). 2. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non indicate bancabili dalla Banca d'Italia e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficolta' di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. 3. Le clausole che non comportano domiciliazione (ad esempio, la clausola 'incasso tramite') non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in localita' diversa dal luogo di pagamento. 4. La Banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. 5. La Banca e' autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilita' materiale. 6. Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le norme della Camera di commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. Art. 2.Effetti cambiari con clausola senza speseo altra equivalente - Pagamento mediante assegni 1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e cio' anche quando si tratti di effetti con clausola 'senza spese', 'senza protesto' o altra equivalente, sia essa firmata o meno. 2. Nel caso di effetti con clausola 'senza spese', 'senza protesto' o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facolta' di non far levare il protesto. 3. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facolta' di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati. Art. 3.Ordini di proroga di scadenza effetti 1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e cio' anche quando si tratti di effetti recanti piu' firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349, a far elevare protesto. Art. 4.Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni 1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, e' eseguita dalla Banca, direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non, con applicazione di tutte le disposizioni della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 3. 2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 della Sezione 'Conto corrente bancario', il cliente e' obbligato a rimborsare la Banca, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, se, per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilita' del ricavo. Sezione - Carte di pagamento Sottosezione A - Condizioni generali Art. 1.Oggetto 1. Le carte di pagamento emesse dalla Banca possono essere abilitate a funzioni di credito o a funzioni di debito o a entrambi i tipi di funzione. La Carta di pagamento richiesta dal cliente (di seguito: Carta) e' abilitata alle funzioni indicate nel contratto, le quali potranno essere modificate o integrate mediante attivazione di nuovi tipi di operazioni. 2. Nel contratto e' indicato anche il circuito di pagamento cui abilitare la Carta per consentire l'esecuzione delle operazioni; a seconda del circuito, la Carta viene abilitata anche alle operazioni di prelievo o di pagamento consentite dai marchi collegati ai suddetti circuiti, nel rispetto di quanto indicato nelle Condizioni Economiche. 3. La Carta e' soggetta alla disciplina della presente sottosezione e a quella delle sottosezioni corrispondenti alle funzioni cui essa e' abilitata. Art. 2.Richiesta della Carta: casi particolari 1. Il cliente puo' chiedere il rilascio di una Carta da intestare a un terzo non intestatario del conto corrente cui la Carta e' collegata (di seguito: Conto). In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta anche dal terzo e, se il Conto e' cointestato, da tutti i cointestatari; 2. Il cliente puo' chiedere piu' Carte con funzione di debito, tutte collegate a uno stesso Conto. In tal caso il Conto e' addebitato, fino al limite del saldo disponibile, per le operazioni eseguite tramite tutte le Carte collegate: il Conto puo' quindi essere addebitato per un importo pari alla somma dei limiti di utilizzo concordati per ciascuna Carta. 3. Quando il Conto e' intestato a piu' persone con firma congiunta, la richiesta deve essere sottoscritta anche da tutti gli altri cointestatari. Art. 3.Consegna della Carta e del PIN 1. La Banca consegna la Carta e il relativo Codice Personale Segreto (di seguito: PIN) al cliente o, se diverso, all'intestatario della Carta. Il PIN assegnato ad ogni Carta viene elaborato con modalita' che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca. 2. Nel caso di utilizzo della posta la Banca puo' inviare solo la Carta o solo il PIN. Su richiesta scritta del cliente ed a rischio del medesimo, la Banca puo' provvedere alla spedizione congiunta della Carta e del PIN. La Banca ha facolta' di inviare per posta la Carta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza. 3. La Carta resta di proprieta' della Banca, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta a terzi. Art. 4.Utilizzo e sostituzione della Carta 1. Le modalita' di utilizzo della Carta sono indicate, oltre che nel contratto, anche in eventuali avvisi esposti nei locali della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta e' utilizzabile. La Carta e' utilizzabile anche all'estero nei Paesi ove sono disponibili i circuiti internazionali cui la Carta e' abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti. 2. Il cliente, non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto. Il cliente deve inoltre esibire, su richiesta degli esercenti convenzionati, un documento di identita'; per ragioni di sicurezza, gli esercenti convenzionati possono richiedere una specifica autorizzazione verbale della Banca. 3. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validita' indicato sulla medesima o nel contratto; in mancanza di tali indicazioni, la validita' della Carta si intende a tempo indeterminato. La Carta in scadenza viene sostituita dalla Banca di propria iniziativa. 4. La Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione o contraffazione avviene a condizione che il cliente abbia trasmesso la documentazione prevista dal successivo articolo 9 e con facolta' per la Banca di addebitare i costi previsti nelle Condizioni Economiche. La sostituzione a seguito di danneggiamento e' gratuita. 5. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta e' utilizzabile, il cliente e' obbligato a non effettuare operazioni e cosi' pure in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta; in quest'ultimo caso il cliente deve consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 5.Utilizzo della Carta presso esercenti convenzionati o altre banche 1. La Banca e' estranea ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il cliente e gli esercenti convenzionati, inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta. Pertanto, le eventuali controversie con gli esercenti non escludono ne' sospendono l'obbligo del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base al contratto. 2. Nel caso in cui il cliente intenda utilizzare la Carta presso esercenti o altre banche, la Banca non incorre in responsabilita' qualora la Carta non sia accettata, ad esempio a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l'esercente. 3. La Banca, inoltre, non risponde dei danni che dovessero derivare al cliente per il mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche abilitate all'accettazione della Carta. Art. 6.Utilizzo della Carta mediante tecniche di comunicazione a distanza 1. La Carta, purche' abilitata alla funzione di credito, e' utilizzabile anche tramite telefono, internet o altre tecniche di comunicazione a distanza per compiere operazioni di pagamento presso gli esercenti convenzionati. 2. Per effettuare tali operazioni possono essere assegnati dalla Banca specifici codici di sicurezza (ad esempio: codice utente e password). Riguardo a tali codici di sicurezza, il cliente deve osservare l'obbligo di diligente custodia previsto nel successivo art. 8 e gli obblighi di segnalazione previsti nell'art. 9. Art. 7.Carta familiare e Carta aggiuntiva 1. Il cliente gia' intestatario di una Carta (di seguito: Carta titolare) puo' chiedere il rilascio di Carte familiari e Carte aggiuntive abilitate a funzioni di credito e/o di debito. La validita' della Carta familiare e di quella aggiuntiva e' sempre subordinata alla validita' della Carta titolare. 2. La Carta familiare e' rilasciata a nome della persona fisica indicata dal cliente; la Carta aggiuntiva e' rilasciata a nome del cliente stesso, o a nome di una persona fisica indicata dal cliente purche' gia' intestataria di una Carta familiare, per consentire l'utilizzo della medesima per prodotti o su circuiti di pagamento diversi. 3. L'obbligo di rimborso per gli utilizzi di Carta familiare o di Carta aggiuntiva grava sul cliente e, se diverso, in via solidale sull'intestatario delle medesime. Il cliente e' responsabile del corretto uso di tali Carte da parte degli intestatari. 4. Quando il cliente chiede il rilascio di una Carta familiare, puo' indicare se desidera che la funzione Monetacredito sia abilitata: senza un proprio massimale; in tal caso la funzione puo' essere utilizzata nell'ambito del massimale attribuito alla Carta titolare; con un proprio autonomo massimale; in tal caso la funzione puo' essere utilizzata entro il proprio massimale che va a decurtare quello della Carta titolare. 5. Alla Carta aggiuntiva non e' invece attribuibile un autonomo massimale; essa e' utilizzabile entro il massimale attribuito alla Carta titolare o alla Carta familiare cui e' riferita. Art. 8.Registrazione delle operazioni 1. L'addebito e l'accredito in Conto relativo alle operazioni compiute tramite la Carta e' eseguito in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso la quale e' stata eseguita l'operazione oppure, nel caso di operazioni non registrabili su apparecchiature, in base agli ordini di pagamento del cliente o a documenti equipollenti. 2. Qualora la Banca debba procedere alla rettifica o all'eliminazione di una registrazione, provvede a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilita' della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione fosse stata correttamente eseguita. Art. 9.Custodia della Carta e del PIN - Responsabilita' del cliente 1.Il cliente e, se diverso, l'intestatario della Carta, hanno l'obbligo di custodire con ogni cura la Carta e il PIN; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta ne' conservato insieme ad essa. Il cliente e' responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'abuso o dall'uso illecito della Carta o del PIN, salvo quanto previsto al successivo art. 10, comma 2. Art. 10.Smarrimento, sottrazione o contraffazione 1. In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta o del PIN o dei codici di sicurezza, il cliente deve segnalare immediatamente tali eventi con le modalita' indicate nei commi 3 e 4. 2. Il cliente e' responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'indebito o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui al comma 1, entro il limite di Euro 150, fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca, ai sensi del comma 5, la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione. La predetta limitazione di responsabilita' a favore del cliente non si applica qualora il medesimo abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo o dell'obbligo di diligente custodia previsto nell'art. 9. 3. In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta o del PIN, il cliente deve: chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, ai numeri telefonici comunicati dalla Banca, che offrono copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioe' almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l'esatta intestazione della Carta), e annotando il 'numero di blocco' che gli viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata; entro 48 ore dal momento della telefonata, presentare denuncia alle Autorita' di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa di fronte ad un pubblico ufficiale; entro due giorni lavorativi dal momento della telefonata, confermare la segnalazione telefonica, recandosi personalmente presso qualsiasi filiale della Banca oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma alla filiale della Banca che ha rilasciato la Carta, indicando il numero di blocco e fornendo in ogni caso copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. hi caso di impossibilita' di utilizzo dei numeri telefonici, il cliente deve comunque segnalare nel piu' breve tempo possibile l'accaduto alla filiale della Banca che ha rilasciato la Carta, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma e fornendo copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione e' opponibile alla Banca: a)se effettuata telefonicamente al Numero Verde, dal momento in cui il cliente riceve il numero del blocco da parte dell'operatore; b)se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione e' effettuata; c)se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24 del giorno della ricezione, nell'orario di apertura dello sportello, salvo i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca). Art. 11.Sospensione della Carta l. La Banca puo' sospendere o escludere l'utilizzo della Carta in qualunque momento, in relazione a eventi connessi all'efficienza e alla sicurezza dell'utilizzo medesimo, senza necessita' di preavviso. Sempre per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta e' utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi il cliente e' tenuto a prendere contatto con la filiale della Banca che ha rilasciato la Carta. 2. La Banca puo' altresi' sospendere provvisoriamente l'utilizzo della Carta, in qualunque momento e con effetto immediato, in presenza di significativi inadempimenti del cliente agli obblighi assunti nell'ambito dei rapporti esistenti con la Banca ovvero qualora ricorra un giustificato motivo. La Banca da' pronta comunicazione al cliente dell'avvenuta sospensione. Art. 12.Recesso della Banca o del cliente 1. La Banca puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato. 2. Qualora il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis comma 2, del Codice civile, la Banca puo' recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso di 15 giorni; in tal caso il recesso ha effetto dalla data di scadenza del preavviso. La Banca puo' altresi' recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 1469-bis comma 4, del Codice civile, dandone immediata comunicazione al cliente; in tal caso il recesso ha effetto dalla data di ricezione della predetta comunicazione. 3. Il cliente puo' recedere dal contratto in qualunque momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla Banca. Tuttavia, qualora la comunicazione di recesso non pervenga alla Banca almeno 45 giorni prima di quello previsto per il pagamento della quota annuale, il cliente sara' tenuto a corrispondere una nuova quota annuale nella misura prevista dalle Condizioni Economiche. 4. Il recesso dal contratto relativo a una Carta intestata a un terzo non intestatario del Conto puo' essere esercitato dal cliente o dall'intestatario della Carta. Art. 13.Obblighi conseguenti al recesso 1. A seguito del recesso, il cliente deve rimborsare alla Banca quanto dovuto in relazione all'utilizzo della Carta entro le scadenze contrattualmente previste. Tuttavia, in caso di recesso del cliente o in caso di recesso della Banca dovuto a giusta causa, ai sensi dell'art. 1845, comma 1 del Codice civile, il rimborso ha luogo secondo quanto previsto dall'art. 6 della sottosezione B o dall'art. 2 della sottosezione F. 2. Entro la data in cui il recesso diviene efficace, il cliente deve restituire la Carta alla Banca. Il cliente deve restituire la Carta anche in caso di richiesta della Banca, entro il termine da questa indicato, o alla scadenza dell'eventuale periodo di validita' della Carta. 3. In caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di agire del cliente, la Carta deve essere restituita, rispettivamente, dagli eredi o dal legale rappresentante del cliente. 4. Gli obblighi di cui al presente articolo sono a carico del cliente anche in caso di estinzione per qualsiasi motivo del Conto. Art. 14.Utilizzo illecito della Carta E' illecito l'utilizzo di una Carta scaduta o denunciata come smarrita o sottratta o che non sia restituita ai sensi del precedente articolo o, infine, che sia utilizzata oltre i limiti di utilizzo o oltre il massimale in vigore per ciascuna funzione. Sottosezione B - Funzione Moneta Art. 1.Contenuto 1. La funzione Moneta puo' essere di credito o di debito. Gli articoli 2 e 3 di questa sottosezione si applicano alla funzione Monetadebito. Gli articoli 3 e seguenti si applicano alla funzione Monetacredito. Art. 2.Funzione Monetadebito 1. La funzione Monetadebito consente di prelevare denaro contante presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi riportati sulla Carta e di disporre pagamenti nel confronti degli esercenti commerciali convenzionati con i soggetti i cui marchi sono riportati sulla Carta (di seguito: Convenzionati). 2. La funzione Monetadebito e' utilizzabile solo: entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e inoltre entro i limiti di utilizzo della Carta indicati in contratto. I limiti di utilizzo della Carta sono modificabili dal cliente con comunicazione scritta alla Banca. I medesimi limiti possono essere modificati anche dalla Banca in qualunque momento ove ricorrano esigenze di efficienza, con preavviso di almeno 15 giorni e mediante comunicazione scritta. I limiti di utilizzo sono modificabili dalla Banca anche senza preavviso ove ricorrano esigenze di sicurezza. 3. La Banca puo' non dare corso all'operazione di prelievo o pagamento, neanche parzialmente, ove accerti la mancanza sul Conto di disponibilita' sufficiente. Art. 3.Operazioni eseguite con funzione Monetacredito o Monetadebito 1. Il cliente e' responsabile delle operazioni convalidate con una delle seguenti modalita': operazioni eseguite mediante digitazione del PIN; operazioni eseguite mediante apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dal Convenzionato o dall'apparecchiatura POS; operazioni eseguite con tecniche di comunicazione a distanza mediante utilizzo di specifici codici di sicurezza comunicati dalla Banca al cliente (operazioni limitate alle Carte Monetacredito); operazioni eseguite previa comunicazione del cliente al Convenzionato, anche con tecniche di comunicazione a distanza, degli estremi della Carta (operazioni limitate alle Carte Monetacredito). Riguardo a tali operazioni, il cliente prende atto che il Convenzionato puo' chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi dal cliente al Convenzionato; di tali importi il Convenzionato e' tenuto a fornire i giustificativi al cliente, fermo comunque restando l'obbligo del cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca. 2. Se l'operazione e' da convalidare tramite firma della memoria di spesa, il cliente deve sottoscrivere con firma conforme a quella apposta sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. Eseguita l'operazione, che e' irrevocabile, il Convenzionato consegna al cliente copia della memoria di spesa. La Banca si riserva di non onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispetto a quanto sopra indicato. Art. 4.Funzione Monetacredito 1. La funzione Monetacredito consente al cliente, intestatario della Carta e titolare del relativo contratto, di ottenere: beni o servizi dai Convenzionati, senza pagamento in contanti; anticipi di denaro contante da banche o da altri soggetti convenzionati con i soggetti i cui marchi sono riportati sulla Carta. 2. La funzione Monetacredito deve essere utilizzata entro massimale concesso dalla Banca all'atto del rilascio della Carta. Il massimale della funzione Monetacredito e' modificabile dalla Banca con comunicazione scritta al cliente. Art. 5.Rimborso degli utilizzi 1. Il cliente deve rimborsare alla Banca l'importo degli utilizzi effettuati tramite la funzione Monetacredito. 2. L'importo delle operazioni effettuate nei Paesi non appartenenti all'Unione Monetaria Europea, e' convertito in euro ad un tasso di cambio determinato direttamente dal circuito internazionale, maggiorato degli oneri di negoziazione nella misura indicata nelle Condizioni Economiche. 3. Il pagamento alla Banca degli importi dovuti deve avvenire nel termine indicato nelle Condizioni Economiche, pena la decadenza dal beneficio del termine. Art. 6.Rimborso immediato degli utilizzi 1. Il cliente decade dal beneficio del termine, oltre che nei casi di legge, al ricorrere di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1 del Codice civile, ad esempio se per qualsiasi motivo non effettui il pagamento degli importi dovuti entro il termine contrattualmente previsto. In tal caso il cliente e' obbligato al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca; a quest'ultima sono inoltre dovuti gli interessi di mora contrattualmente stabiliti, dalla scadenza del termine previsto per il pagamento fino al giorno di effettivo rimborso. Art. 7.Addebito in Conto degli utilizzi 1. A seguito dell'utilizzo della funzione Monetacredito, la Banca addebita mensilmente sul Conto gli importi dovuti. La Banca trasmette al cliente un apposito riepilogo delle operazioni. Per l'approvazione di tale riepilogo valgono le disposizioni per l'approvazione dell'estratto previste nel contratto del Conto. 2. Se la Banca addebita con ritardo gli importi a essa dovuti, il cliente non puo' comunque rifiutare l'addebito. Sottosezione C - Funzioni Bancomat e PagoBancomat Art. 1.Contenuto 1. Le funzioni Bancomat e PagoBancomat sono funzioni di debito utilizzabili mediante uso congiunto della Carta e del PIN. Tale uso congiunto identifica il cliente e lo legittima a disporre del Conto. 2. La funzione Bancomat consente di prelevare denaro contante presso qualunque apparecchiatura contraddistinta dal Marchio Bancomat. 3. La funzione PagoBancomat consente di disporre pagamenti nei confronti dei Convenzionati mediante apposita apparecchiatura contrassegnata dal marchio PagoBancomat. La funzione consente altresi' al cliente di disporre i suddetti pagamenti tramite apparecchiature diverse, previa attivazione delle specifiche funzionalita' mediante utilizzo della Carta e del PIN (ad esempio, per ricarica cellulari). Tali pagamenti risultano dall'apparecchiatura in forma elettronica. Art. 2.Limiti di utilizzo e relativa modifica 1. Le funzioni Bancomat e PagoBancomat sono utilizzabili solo: entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e inoltre entro i limiti di utilizzo della Carta indicati in contratto. I limiti di utilizzo della Carta sono modificabili dal cliente con comunicazione scritta alla Banca. I medesimi limiti possono essere modificati anche dalla Banca in qualunque momento ove ricorrano esigenze di efficienza, con preavviso di almeno 15 giorni e mediante comunicazione scritta. I limiti di utilizzo sono modificabili dalla Banca anche senza preavviso ove ricorrano esigenze di sicurezza. 2.La Banca puo' non dare corso all'operazione di prelievo o pagamento, neanche parzialmente, ove accerti la mancanza sul Conto di disponibilita' sufficiente. Art. 3.Utilizzo delle funzioni Bancomat e PagoBancomat 1. L'orario di apertura in circolarita' della funzione Bancomat e' di regola il seguente dalle 00,00 alle 2 e dalle 5 alle 24 dal lunedi' al venerdi' incluse le festivita' infrasettimanali; 24 ore su 24 il sabato e la domenica. Per gli impianti situati all'interno di sportelli Bancari o di altri locali vale l'orario di apertura al pubblico. 2. La funzione PagoBancomat e' utilizzabile negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati ovvero, nel caso in cui la funzione sia utilizzata mediante apparecchiature relative alla funzione Bancomat, negli orari di cui al primo comma. Sottosezione D - Funzione Fastpay Art. 1.Contenuto 1. La funzione Fastpay (pagamento pedaggi autostradali) consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da societa' convenzionate, nonche' di prestazioni connesse alla viabilita', fornite da societa' convenzionate dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay. 2. La Banca e' irrevocabilmente autorizzata ad addebitare sul Conto gli importi relativi all'utilizzo della funzione Fastpay sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente dalle suddette apparecchiature. Art. 2.Utilizzo della funzione Fastpay e addebito in conto 1. La funzione e' di norma utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza richiesta di digitazione del PIN. 2. La Carta puo' essere utilizzata per un solo veicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro veicolo anche se al seguito del primo. 3. La contabilizzazione in Conto dell'importo dei pedaggi o di altri importi avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi o di altre singole prestazioni. Sottosezione E - Versamento valori Art. 1.Contenuto 1. Il servizio consente al cliente intestatario di Carta con funzione di debito di versare sul Conto: banconote, assegni Bancari e circolari, assegni postali (esclusi i vaglia). I valori versati sono accreditati secondo le norme contrattuali che regolano il Conto e le norme contrattuali che regolano il servizio di incasso assegni, gia' sottoscritte dal cliente. Art. 2.Data di versamento 1. Per 'data di versamento' si intende: lo stesso giorno del versamento, se questo e' effettuato entro le ore 16 dei giorni lavorativi (ore 12 nei giorni semifestivi); il giorno lavorativo successivo a quello del versamento, se questo e' effettuato dopo le ore 16 o nei festivi. Art. 3.Verifica regolarita' valori 1. L'importo indicato sullo scontrino rilasciato dall'apparecchiatura e' contabilizzato sul Conto subito dopo l'operazione o successivamente alla rilevazione dei valori, a seconda del tipo di apparecchiatura. Tale contabilizzazione e' comunque provvisoria, poiche' l'accredito effettivo e' subordinato a verifica da parte della Banca dell'importo e della regolarita' dei valori. 2. Se la Banca riscontra errori nell'importo degli assegni o comunque irregolarita' dei valori: annulla l'operazione e la reimposta secondo l'importo accertato dei valori regolari, oppure rettifica l'importo dell'operazione con riaddebito dei valori non regolari. Art. 4.Versamento assegni 1. Prima di immettere gli assegni nell'apparecchiatura, il cliente deve verificare l'integrita' del titolo, nonche' la completezza e l'esattezza dei dati. 2. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati dalla Banca e sono restituiti al cliente di persona, se possibile, o con assicurata convenzionale. Sono a carico del cliente le spese postali e i rischi connessi alla spedizione e alla eventuale scadenza dei termini di presentazione. Art. 5.Versamento banconote 1. La Banca verifica l'autenticita' delle banconote. Le banconote non riconosciute come tali sono restituite al cliente dall'apparecchiatura. Sottosezione F - Carta Clessidra Art. 1.Caratteristiche 1. La Carta e' disciplinata dalla presente sottosezione e dalle condizioni generali della sottosezione A. Nella presente sottosezione il termine cliente individua l'intestatario della Carta e titolare del relativo contratto. 2. La Carta e' utilizzabile a valere sull'apertura di credito rotativa concessa al cliente per l'importo indicato in contratto e consente al cliente di ottenere dai Convenzionati: beni o servizi, senza pagamento in contanti; anticipi di denaro contante da banche o da altri soggetti convenzionati con i soggetti i cui marchi sono riportati sulla Carta. 2. L'apertura di credito e' utilizzabile, oltre che mediante la Carta, anche attraverso disposizioni di giroconto (di seguito 'Ordine di prelevamento'); con l'Ordine di prelevamento il cliente puo' disporre il trasferimento di somme di denaro dal conto sul quale e' evidenziata l'apertura di credito (di seguito 'Conto revolving') al proprio Conto. Art. 2.Apertura di credito: forma tecnica, durata e recesso 1. L'apertura di credito e' concessa a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 della sottosezione A in tema di recesso, la Banca puo' recedere, ridurre o sospendere l'apertura di credito secondo quanto previsto dalle norme sugli affidamenti in conto corrente. Il recesso e la sospensione della Carta comportano il recesso o la sospensione dell'apertura di credito e viceversa. 2. In caso di recesso di una delle parti, cosi' come in caso di risoluzione, per qualunque causa, del rapporto, il saldo del Conto revolving, ossia il debito per gli utilizzi della Carta, e' addebitato sul Conto alla scadenza. Art. 3.Modalita' di utilizzo della Carta 1. Il cliente e' responsabile delle operazioni convalidate con una delle seguenti modalita': operazioni eseguite mediante digitazione del PIN; operazioni eseguite mediante apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dal Convenzionato o dall'apparecchiatura POS; ordini di prelevamento (c.d. Servizio 'Subito in conto'); operazioni eseguite previa comunicazione del cliente al Convenzionato, anche con tecniche di comunicazione a distanza, degli estremi della Carta. Riguardo a tali operazioni, il cliente prende atto che il Convenzionato puo' chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi dal cliente al Convenzionato. Di tali importi il Convenzionato e' tenuto a fornire i giustificativi al cliente, fermo comunque restando l'obbligo del cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca. 2. Se l'operazione e' da convalidare tramite firma della memoria di spesa, il cliente deve sottoscrivere con firma conforme a quella apposta sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. Eseguita l'operazione, che e' irrevocabile, il Convenzionato consegna al cliente copia della memoria di spesa. La Banca si riserva di non onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispetto a quanto sopra indicato. Art. 4.Carta familiare 1. Il cliente gia' intestatario di una Carta Clessidra (di seguito: Carta titolare) puo' chiedere il rilascio di Carte familiari, la cui validita' e' in ogni caso subordinata alla validita' della Carta titolare. 2. La Carta familiare e' rilasciata a nome della persona fisica indicata dal cliente. 3. L'obbligo di rimborso per gli utilizzi di Carta familiare grava solidalmente sull'intestatario della medesima e sul cliente (intestatario della Carta titolare). Quest'ultimo e' responsabile del corretto uso di tali Carte da parte degli intestatari. Art. 5.Rimborso degli utilizzi 1. Quote, commissioni e spese relative al rilascio e all'utilizzo della Carta sono addebitate sul Conto revolving nella misura indicata nelle Condizioni Economiche. 2. Ogni mese il cliente e' tenuto a versare la rata minima o la diversa rata concordata con la Banca al momento della richiesta ovvero quella che fosse stata successivamente convenuta. Tale rata comprende, oltre ad una quota in conto capitale, gli interessi pattuiti calcolati a decorrere dalla data di acquisto dei beni o servizi ovvero dalla data di esecuzione dell'Ordine di prelevamento delle somme tenute a disposizione del Titolare sul Conto revolving (c.d. Servizio 'Subito in conto'). Il pagamento ha l'effetto di ripristinare la disponibilita' del credito concesso in misura corrispondente al capitale rimborsato. 3. Gli eventuali saldi a credito del cliente non producono interessi sul Conto revolving, ma vengono accreditati sul Conto. 4. Gli addebiti per acquisti di beni o servizi effettuati in paesi esteri vengono operati applicando il tasso di cambio determinato il giorno della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato degli oneri di negoziazione nella misura stabilita nelle Condizioni Economiche. 5. La Banca trasmette al cliente apposito riepilogo delle operazioni, con indicazione anche del residuo debito. Per l'approvazione di tale riepilogo valgono le disposizioni per l'approvazione dell'estratto previste nel contratto del Conto. Se la Banca addebita con ritardo gli importi a essa dovuti, il cliente non puo' comunque rifiutare l'addebito. Art. 6.Rimborso immediato degli utilizzi 1. Il cliente decade dal beneficio del termine, oltre che nei casi di legge, in caso di mancato pagamento di due rate mensili consecutive o di pagamento solo parziale di esse. In tal caso il cliente e' obbligato al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca; a quest'ultima sono inoltre dovuti gli interessi di mora contrattualmente stabiliti, dalla scadenza del termine previsto per il pagamento fino al giorno di effettivo rimborso. Art. 7.Dichiarazioni relative alla polizza assicurativa facoltativa 1. La copertura assicurativa per il caso di decesso, inabilita' temporanea e totale al lavoro ed invalidita' totale e permanente e' disciplinata dalle condizioni generali di polizza il cui estratto e' di seguito riportato ed il cui testo integrale e' a disposizione del cliente presso le filiali di Banca Intesa. 2. Con la firma nell'apposito spazio della richiesta di Carta Clessidra, il cliente aderisce alla copertura assicurativa e, ai fini della validita' della copertura stessa, dichiara di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico regolare e di non essere stato assente dal lavoro, negli ultimi dodici mesi, per piu' di trenta giorni a causa di una malattia o di un infortunio. 3. La spesa per la copertura assicurativa viene addebitata nell'importo della mensilita' di rimborso nella misura indicata nelle Condizioni Economiche. Sezione - Deposito, amministrazione, negoziazione,ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari Art. 1.Oggetto del servizio 1. Oggetto del servizio di deposito, amministrazione, negoziazione in conto proprio e in conto terzi, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche indifferentemente 'titoli' o 'strumenti finanziari') possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. 2. Nel caso di strumenti finanziari cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta, contenente gli estremi necessari per identificarli. 3. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, il servizio si espleta in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi). Per detti strumenti finanziari, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo allo stesso trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalita' e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilita' di rilascio di certificati in forma cartacea. Art. 2.Svolgimento del servizio 1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. 2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente stesso. 3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non puo' essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 giorni lavorativi dalla data di negoziazione 'ex cedola' o 'ex dividendo', la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi. 5. La Banca, salvo espressa richiesta scritta del cliente, da farsi di volta in volta con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, e' autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di pertinenza del cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle societa' emittenti i titoli azionari depositati e dall'inviare il relativo biglietto di ammissione al cliente stesso, sia dal dare a quest'ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee. Art. 3.Conferimento ed esecuzione degli ordini 1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorita' della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. 2. Il cliente puo' consegnare ai promotori finanziari, e questi possono ricevere dal cliente, esclusivamente: a)assegni bancari o assegni circolari, muniti di clausola di non trasferibilita', intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operano ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti; b)ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c)strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. Nel caso in cui il cliente, in violazione delle prescrizioni di cui al periodo precedente, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, la Banca non risponde dei disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni. 3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. Nello svolgimento della predetta attivita', la Banca e' autorizzata ad agire per conto del cliente anche in nome proprio. 4. La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema; interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi. 5. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal cliente. Qualora detti ordini siano eseguiti sui mercati regolamentati vengono osservate le regole ivi previste. Qualora il cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avviene in conformita' alle disposizioni vigenti. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioe' in contropartita diretta con il cliente, la Banca comunica al cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale e' disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni. Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi il prezzo praticato al cliente e' esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca, ferma restando l'applicazione delle commissioni e spese pattuite. 6. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari e' subordinata alla costituzione da parte del cliente delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 7. Il cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca, sugli strumenti finanziari intestati al cliente di cui il medesimo dovesse dare ordini di vendita. 8. Qualora gli ordini di acquisto riguardino strumenti finanziari nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilita' connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della societa' emittente. 9. In caso di ordini di vendita, la Banca, qualora non possa prelevare dal deposito del cliente la quantita' di strumenti finanziari venduta per mancanza dei 'tagli', e' autorizzata a prelevare una quantita' superiore provvedendo a tutto quanto occorre (compreso l'eventuale frazionamento del certificato), restando impegnata ad immettere la quantita' prelevata in piu', non appena disponibile, nel deposito. 10. Salvo diversa disposizione scritta del cliente, gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente Sezione sono immessi o registrati nel deposito presso la Banca disciplinato dal presente contratto. Tali strumenti possono essere trasferiti o ritirati dal cliente, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalita'. Art. 4.Operazioni non adeguate 1. La Banca si astiene dall'effettuare operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. A tal fine, la Banca tiene conto delle informazioni indicate nell'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998 (di seguito regolamento Consob) e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 2. La Banca quando riceve dal cliente disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non e' opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il cliente intenda comunque dare corso all'operazione, la Banca puo' eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Art. 5.Conflitti di interesse 1. La Banca puo' effettuare con o per conto della propria clientela operazioni in cui abbia un interesse in conflitto (direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di piu' servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di altri soggetti appartenenti al gruppo), purche' abbia preventivamente informato per iscritto il cliente circa la natura e l'estensione del proprio interesse nell'operazione ed il cliente abbia espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa. Art. 6.Ordini e autorizzazioni telefoniche 1. Il cliente puo' impartire alla Banca gli ordini di compravendita di strumenti finanziari, le conferme e le autorizzazioni di cui alla presente Sezione anche per telefono. In tal caso la Banca puo' parimenti comunicare per telefono al cliente le informazioni e le avvertenze dovute. 2. Il cliente da' atto che sia le informazioni e le avvertenze fornite dalla Banca sia gli ordini di compravendita di strumenti finanziari, le conferme e le autorizzazioni dal medesimo trasmessi per telefono sono registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Art. 7.Avvertenze generali 1. Il cliente prende atto: che, nello svolgimento dell'attivita' di cui alla presente Sezione non sussiste alcuna garanzia, per il cliente stesso, di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati; che, con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente; che, per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione puo' risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sara' eseguita in conformita' alle disposizioni vigenti. Art. 8.Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziariderivati, warrant e covered warrant 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da f)a j), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cliente prende atto che: il valore di mercato di tali strumenti e' soggetto a notevoli variazioni; l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 1, viene stipulato apposito atto integrativo nel quale sono, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. 3. Per l'esecuzione delle operazioni in warrant e covered warrant, il cliente fissa il valore di riferimento in relazione al quale la Banca effettua le comunicazioni previste nel comma 4. Nel caso in cui nel deposito vengano immessi o registrati warrant o covered warrant per effetto di operazioni disposte dall'emittente di strumenti finanziari gia' presenti nello stesso deposito (ad esempio: assegnazione gratuita), la Banca assume quale valore di riferimento, in mancanza di apposita dichiarazione da parte del cliente, il controvalore del warrant o covered warrant al primo giorno di quotazione. 4. La Banca, ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera h), 28, comma 3 e 30, comma 2, lett. e), del regolamento Consob, informa prontamente e per iscritto il cliente nel caso in cui le operazioni da lui disposte per finalita' diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50%: del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia, per le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati; del valore di riferimento di cui al comma 3 per le operazioni in warrant e covered warrant. I suddetti valori si rideterminano in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonche' in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore e' prontamente comunicato al cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, gli viene comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Art. 9.Documentazione delle operazioni eseguitee della posizione titoli in deposito 1. Per ogni operazione eseguita la Banca invia al cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le inforinazioni di cui all'art. 61 del regolamento Consob. 2. La documentazione si intende tacitamente approvata dal cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa. 3. La Banca invia almeno una volta all'anno al cliente una posizione dei titoli in deposito. Fermo quanto previsto nel comma 2, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata. Art. 10.Cointestazione del rapporto con facolta' di utilizzo disgiunto Ciascuno dei cointestatari a firme disgiunte e' autorizzato, anche ai sensi dell'art. 1395 del Codice civile, ad impartire qualsiasi disposizione concernente strumenti finanziari nominativi intestati ad altro cointestatario, come ad esempio: dare le conferme per l'esecuzione delle operazioni ritenute dalla Banca non adeguate nonche' le autorizzazioni per le operazioni in conflitto di interesse; ritirare gli strumenti finanziari o trasferirli ad altro deposito; acquistare o vendere gli strumenti finanziari e i pertinenti diritti; costituire in pegno gli strumenti finanziari a garanzia di obbligazioni proprie, di altri cointestatari o di terzi; esercitare i diritti di opzione; effettuare operazioni di riporto o prestito; sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata degli strumenti finanziari medesimi, anche a favore della Banca; effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per conto degli intestatari degli strumenti finanziari. Art. 11.Vendita dei titoli in caso di inadempimento dei cliente 1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data di ricezione della lettera. 2. Se il cliente rimane in mora, la Banca puo' valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, del Codice civile realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il cliente con lettera raccomandata a/r del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni decorrente dalla data di ricezione della lettera. 3. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita, accreditando il residuo sul conto del cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Art. 12.Trasferimento del deposito e ritiro di titoli cartacei 1. La Banca ha facolta' di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene piu' opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresi' di trasferirlo dandone comunicazione al cliente. 2. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 2 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. 3. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 13, 14 e 15, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione del suddetto avviso del cliente di parziale o totale ritiro dei titoli, tenuto conto della necessita' di ricevere i titoli stessi dai subdepositari. Art. 13.Subdeposito dei titoli cartacci presso societa' di gestione accentrata 1. La Banca e' autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle societa' di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e s.s. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione. 2. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il cliente prende atto che puo' disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositariaaderente e secondo le modalita' indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della societa' di gestione accentrata. Art. 14.Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti 1. La Banca e' autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle societa' di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze possono affidame la materiale custodia a terzi. Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilita' o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilita' del cliente in ordine alla regolarita' dei titoli, la Banca e' altresi' autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualita'. 2. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto. Art. 15.Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero 1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca e' autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 2, da societa' estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalita' indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette societa' estere subdepositarie. Art. 16.Recesso 1. Il cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni lavorativi. La Banca, ricevuta la comunicazione di recesso, puo' rinunciare in tutto o in parte al periodo di preavviso. Art. 17.Modifica delle norme e delle condizioni economiche 1. La Banca si riserva, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b)del regolamento Consob, la facolta' di modificare le norme e le condizioni economiche applicate al servizio di negoziazione, trasmissione e ricezione ordini. Le comunicazioni relative sono validamente effettuate mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente ed entrano in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. 2. In caso di variazioni generalizzate delle condizioni economiche, la comunicazione puo' essere effettuata in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il cliente ha diritto di recedere dal servizio senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. 4. La modifica delle norme e delle condizioni economiche applicate al rapporto di deposito e amministrazione restano regolate dall'art. 11 della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente'. Sezione - Intesa online Art. 1.Definizioni e avvertenze 1. Nella presente sezione contrattuale si intendono per: cliente: l'intestatario o il cointestatario dei rapporti bancari utilizzabili attraverso il servizio Intesa online, o il soggetto autorizzato con apposita delega a utilizzare i predetti rapporti tramite il servizio Intesa online; rapporti: il conto corrente, il deposito titoli e gli altri rapporti Bancari utilizzabili attraverso il servizio Intesa online indicati dal cliente; servizio: il servizio Intesa online, utilizzabile tramite collegamento telefonico o telematico, come indicato nelle istruzioni operative; istruzioni operative: le istruzioni allegate al contratto ove sono indicate le caratteristiche del servizio, le relative modalita' di accesso e di utilizzo e i limiti operativi del servizio (inclusi i limiti di importo cui sono soggette le operazioni dispositive). 2. Caratteristica dell'operativita' in strumenti finanziari svolta a distanza (trading on line) e' la facilita' di accesso ai mercati e la rapidita' di esecuzione delle disposizioni impartite. Tale caratteristica puo' indurre il cliente a disporre frequenti operazioni, anche nel corso della medesima seduta borsistica, senza valutare adeguatamente il contenuto delle stesse. Si avverte che un tale comportamento puo' determinare un aumento del rischio finanziario nonche' favorire un aumento del costo complessivo delle commissioni. 3. Con riguardo ai dati e alle informazioni forniti tramite il servizio, si avverte che le simulazioni di rendimento di un portafoglio potenziale non possono essere considerate previsioni di rendimento effettivo futuro e che gli andamenti passati degli strumenti finanziari non sono indicativi di risultati futuri. Si avverte altresi' che il collegamento telematico consente di accedere, tramite il sito della Banca, anche a siti internet di terzi: tale possibilita' non costituisce un invito della Banca ad accedere ai predetti siti e, in ogni caso, la Banca non assume alcuna responsabilita' circa l'accuratezza, la completezza e la liceita' delle infonnazioni ricavabili da tali siti. Art. 2.Oggetto del servizio 1. Il servizio consente al cliente di acquisire informazioni e di effettuare operazioni tramite collegamento telefonico o telematico. L'elenco delle informazioni e operazioni disponibili e' indicato nelle istruzioni operative, e' pubblicato sul sito internet della Banca ed e' reperibile presso le filiali. 2. Le modalita' di collegamento e le istruzioni operative possono essere modificate o integrate dalla Banca al fine di: consentire l'utilizzo di nuove tecnologie, migliorare l'efficienza del servizio, ampliare la gamma delle operazioni rese disponibili alla clientela. 3. Il cliente puo' chiedere in ogni momento: la disattivazione o il ripristino di una modalita' di collegamento oppure la modifica delle caratteristiche di utilizzo di tali modalita' di collegamento; l'esclusione della funzione dispositiva del servizio o, se gia' esclusa, il ripristino della stessa. La richiesta puo' essere formulata per iscritto, tramite collegamento telefonico o, quando disponibile, tramite collegamento telematico. 4. Riguardo alle operazioni effettuate tramite il servizio, le parti derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme che regolano i rapporti. 5. Le informazioni sui rapporti che il cliente puo' acquisire tramite il servizio corrispondono a quelle memorizzate negli archivi della Banca e sono quindi suscettibili di rettifiche e aggiornamenti nei limiti e con le modalita' previste dalle norme che regolano i rapporti. Tali informazioni sono fornite tenendo conto delle operazioni contabilizzate dalla Banca sino al momento in cui e' effettuata la richiesta. I dati relativi a operazioni contabilizzate il giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche; i dati forniti nei giorni non lavorativi sono riferiti di norma al giorno lavorativo precedente. Art. 3.Procura per l'adesione a offerte pubbliche e per i pagamenti fiscali 1. Il cliente - o, se diverso, l'intestatario del rapporto - con la sottoscrizione del contratto conferisce alla Banca procura speciale affinche' questa, in suo nome e conto, compili e sottoscriva anche in forma elettronica: le schede di adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari; le deleghe di pagamento fiscali relative a tributi a favore di enti territoriali, uffici finanziari e altri enti di natura pubblicistica in genere. Nel caso in cui il cliente effettui pagamenti fiscali per conto di terzi contribuenti, e' obbligo del cliente raccogliere specifica procura da parte del contribuente, con cui questo autorizzi la Banca a compilare e sottoscrivere la delega di pagamento in suo nome e conto; il cliente e' tenuto a far pervenire alla Banca tale procura prima della data fissata per il pagamento. 2. I dati necessari alla compilazione dei suddetti documenti sono forniti alla Banca dal cliente tramite il servizio. Art. 4.Rapporti utilizzabili tramite il servizio 1. I rapporti utilizzabili tramite il servizio devono essere intestati al cliente oppure, ove non lo fossero, devono essere rapporti sui quali il cliente e' autorizzato a operare. Sono utilizzabili anche i rapporti cointestati, sempreche' a firme disgiunte. 2. Il cliente, tramite collegamento telefonico o telematico, puo' in ogni momento attivare ulteriori rapporti dei quali sia l'unico intestatario. 3. Sono utilizzabili tramite il servizio, ma limitatamente alle sole funzioni informative, anche rapporti di cui il cliente non sia intestatario ne' autorizzato ad operare, previo rilascio di apposita procura da parte dell'intestatario o degli intestatari dei rapporti stessi. 4. Puo' essere richiesta alla Banca in ogni momento l'esclusione di uno o piu' rapporti dall'ambito di utilizzo del servizio. La richiesta puo' essere formulata per iscritto, tramite collegamento telefonico o, quando disponibile, tramite collegamento telematico. Art. 5.Accesso al servizio, Ambito di responsabilita' 1. Per accedere al servizio il cliente deve dotarsi a sua cura e spese delle apparecchiature necessarie e deve inoltre attenersi alle istruzioni operative. Il cliente e' responsabile degli eventuali danni derivanti alla Banca o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni. 2. La Banca non e' responsabile: di eventuali malfunzionamenti del servizio derivanti dal non corretto funzionamento delle apparecchiature del cliente, ne' delle conseguenze derivanti dall'utilizzo, da parte del cliente, di dati o informazioni forniti da terzi e resi disponibili sul sito della Banca o forniti telefonicamente; della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso il servizio, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca. Art. 6.Sospensione del servizio 1. La Banca puo' sospendere il servizio anche senza preavviso nei seguenti casi: reputi cio' necessario a garantire la sicurezza del servizio stesso; riscontri un utilizzo del servizio, da parte del cliente, improprio o difforme dalle norme indicate nel contratto (comprese le istruzioni operative); venga a conoscenza di notizie, non legalmente certe, circa l'intervenuta morte o la sopravvenuta incapacita' di agire del cliente. 2. Sospensioni del servizio possono inoltre verificarsi per fatti non imputabili alla Banca, quali ad esempio: scioperi anche del personale della Banca, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico; alterazioni dei documenti elettronici scambiati nell'ambito del servizio; impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorita'; provvedimenti di natura giudiziaria; fatti di terzi. 3. Le eventuali sospensioni non determinano responsabilita' della Banca, neanche per errori o ritardi nella messa a disposizione, telematica o telefonica, di dati, quotazioni o notizie finanziarie. Art. 7.Codici di sicurezza 1. Il servizio e' utilizzabile tramite i codici aventi le caratteristiche indicate nelle istruzioni operative, i quali possono essere variati su richiesta del cliente. I codici sono predisposti secondo criteri idonei a garantirne la massima riservatezza. 2. In caso di indisponibilita' dei sistemi informatici di verifica dei codici, la Banca, per consentire comunque al cliente di operare, si riserva di richiedere le informazioni necessarie per l'identificazione del medesimo (ad esempio: dati anagrafici, rapporti Bancari). Art. 8.Custodia dei codici; relativo smarrimento, sottrazione o distruzione 1. Il cliente e' tenuto a custodire con ogni cura ed a mantenere segreti i codici, i quali, nell'interesse del cliente, non devono essere conservati insieme, ne' annotati su un unico documento. La responsabilita' nei confronti della Banca per la custodia e per il corretto utilizzo dei codici, nonche' per il loro eventuale illecito o indebito uso, pure se in conseguenza di smarrimento o furto, compete al cliente e, se diverso, anche all'intestatarlo del rapporto. 2. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei codici, il cliente deve: a)darne tempestiva comunicazione alla Banca telefonando al numero verde indicato nelle istruzioni operative o alla filiale presso la quale e' stato stipulato il contratto; b)in caso di smarrimento o sottrazione, presentare denuncia alle Autorita' di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa di fronte a pubblico ufficiale; c)confermare per iscritto la comunicazione indicata al punto a) entro due giorni lavorativi Bancari da quello della comunicazione, recandosi personalmente alla suddetta filiale oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma e in ogni caso fornendo copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 3. Ricevuta la comunicazione indicata al punto a), la Banca provvede a disattivare il servizio. Per la riattivazione del servizio, il cliente deve recarsi alla suddetta filiale per il rilascio di una nuova serie di codici. Le conseguenze dell'uso illecito dei codici restano a carico del cliente e, se diverso, anche dell'intestatario del rapporto fino al momento in cui la Banca riceve la suddetta comunicazione. Art. 9.Esecuzione delle disposizioni l. La Banca da' corso alle disposizioni che sono impartite dal cliente previa corretta esecuzione delle procedure di identificazione indicate nelle istruzioni operative. In particolare il cliente e' tenuto a osservare i limiti operativi indicati nelle istruzioni operative o successivamente modificati dal cliente. 2. La prova della provenienza dal cliente delle disposizioni impartite ovvero delle comunicazioni trasmesse nell'ambito del presente contratto e' data ad ogni effetto dal corretto utilizzo dei codici secondo le modalita' previste dalle istruzioni operative. La Banca non e' tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha fisicamente impartito le disposizioni. 3. Le disposizioni del cliente si considerano pervenute alla Banca: se inviate tramite collegamento telefonico, nel momento in cui l'operatore della Banca conferma l'avvenuta ricezione; se inviate tramite collegamento telematico, nel momento in cui la procedura, con le modalita' proprie dello strumento di trasmissione utilizzato, da' conferma della ricezione indicando i riferimenti con cui la disposizione e' stata presa in carico dalla Banca. 4. I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti e delle eventuali limitazioni specificate nelle istruzioni operative e inoltre, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, anche dell'orario di apertura dei mercati stessi. Le disposizioni impartite dal cliente sono eseguite dalla Banca in ogni caso nel termine massimo di 5 giorni lavorativi. 5. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo. Inoltre, per l'esecuzione delle disposizioni e' necessario, secondo i casi: che sul conto corrente vi siano disponibilita' sufficienti per eseguire le disposizioni; che sul deposito titoli vi siano strumenti finanziari sufficienti per eseguire le disposizioni. Nel caso di operazioni in quote o azioni di OICR, le suddette condizioni devono sussistere alla data della trasmissione dell'ordine alla societa' di gestione. Art. 10.Esecuzione di disposizioni particolari: adesionea offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizionedi quote od azioni di OICR (Fondi Comuni e Sicav) 1. L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi Comuni e Sicav) puo' essere effettuata dal cliente in conformita' alla disciplina tempo per tempo vigente in materia. 2. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene: nei termini e secondo le modalita' previsti dai relativi documenti di offerta; al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso. 3. La documentazione d'offerta relativa all'adesione a offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al cliente in caso di operazione effettuata tramite collegamento telefonico o messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite collegamento telematico. 4. Per quegli OICR che prevedono l'intestazione cumulativa di quote ed azioni, la Banca, qualora cio' sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti integrativi, e' autorizzata ai sensi dell'art. 1395 del Codice civile ad eseguire di volta in volta a suo nome, ma per conto dell'intestatario del rapporto, le disposizioni impartite dal cliente mediante il servizio. 5. Nell'esecuzione del mandato di cui al comma 4 la Banca e' autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa d'investimento, Banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso nessun corrispettivo aggiuntivo e' dovuto ne' alla Banca, ne' al suo sostituto. 6. Le quote e le azioni di OICR sottoscritte tramite il servizio sono registrate o depositate secondo le modalita' previste dalla documentazione d'offerta; in ogni caso, la Banca si riserva la facolta' di evidenziare le suddette quote o azioni nell'ambito del rapporto indicato dal cliente. Art. 11.Revoca o modifica delle disposizioni 1. La revoca di una disposizione gia' impartita e' ammessa a condizione che essa pervenga alla Banca, ai sensi del comma 3 dell'art. 9, prima che la disposizione sia stata eseguita. La modifica di una disposizione gia' impartita non e' invece ammessa; a tale fine, il cliente deve chiedere la revoca della disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova. Art. 12.Registrazione delle disposizioni - Prova delle operazioni 1. Il cliente autorizza la Banca, o le societa' eventualmente incaricate, a registrare le comunicazioni telefoniche che intercorrono nello svolgimento del servizio, anche al fine di adempiere la normativa vigente in materia di servizi di investimento. 2. La Banca puo' validamente fornire la prova delle operazioni eseguite, nonche' di ogni comunicazione effettuata tramite il servizio, per mezzo di registrazione fonografica o elettronica, a seconda dell'apparecchiatura utilizzata, effettuata su supporto durevole. Art. 13.Invio di comunicazioni tramite posta elettronica o rete telematica 1. Il cliente non puo' utilizzare, nell'ambito del servizio, la funzione di posta elettronica per impartire disposizioni alla Banca. Eventuali operazioni disposte mediante messaggio di posta elettronica non sono accettate dalla Banca. 2. In alternativa alla comunicazione scritta, la Banca puo' mettere a disposizione del cliente per posta elettronica o in via telematica le lettere estratto, le lettere singole, le note delle operazioni eseguite. Le comunicazioni effettuate dalla Banca tramite posta elettronica sono inviate all'ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato dal cliente. 3. I documenti e le comunicazioni per i quali la normativa vigente in tema di servizi di investimento e di sollecitazione al pubblico risparmio non impone la forma scritta, possono essere messi a disposizione dalla Banca o dal cliente in via telematica, per l'acquisizione su supporto durevole, in modo che possano essere stampati in qualsiasi momento. Art. 14.Modifica delle norme 1. La comunicazione di modifica delle norme di tutti i rapporti intrattenuti con la Banca puo' essere messa a disposizione del cliente tramite avviso sul sito Internet della Banca o tramite messaggio di posta elettronica. Art. 15.Reclami 1. Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio devono essere inoltrati alla Banca per iscritto. I reclami relativi alle operazioni comunicate dalla Banca tramite posta elettronica o comunque in via telematica possono essere effettuati dal cliente, anche tramite posta elettronica, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, ovvero dalla data in cui la Banca rende disponibile le informazioni sull'operazione. In tutti gli altri casi restano ferme le norme in proposito previste nei contratti riguardanti i rapporti. Art. 16.Recesso 1. Ciascuna delle parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto con preavviso di 3 giorni lavorativi, salvo che ricorra un giustificato motivo. 2. La Banca puo' altresi' recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente, qualora le sia comunicata notizia legalmente certa della morte o sopravvenuta incapacita' di agire del cliente. Finche' la notizia legalmente certa dei predetti eventi non sia comunicata con documentazione idonea, non sono opponibili alla Banca gli eventuali atti di disposizione sui rapporti compiuti mediante il servizio dopo il verificarsi dell'evento medesimo. 3. In caso di recesso di una delle parti, la Banca da' esecuzione alle disposizioni ricevute entro il giorno precedente a quello in cui il recesso diviene efficace. 4. In caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario puo' rinunciare al servizio disgiuntamente dagli altri. Fine parte normativa dei contratti. Milano, 24 febbraio 2004 L'amministratore delegato e CEO: Corrado Passera. M-716 (A pagamento).