BANCA INTESA - S.p.a.
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
ed al Fondo nazionale di garanzia
Iscritta all'albo delle banche al n. 5361
e capogruppo del 'Gruppo Intesa'
Iscritto all'albo dei gruppi bancari
Sede sociale in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10
Capitale sociale Euro 3.561.062.849,24 interamente versato
Numero iscrizione registro imprese di Milano n. 00799960158
Codice fiscale n. 00799960158
Partita I.V.A n. 10810700152

(GU Parte Seconda n.53 del 4-3-2004)

      Si comunica a tutta la clientela la variazione delle norme
 contrattuali che regolano i seguenti prodotti e servizi: conto
 corrente; affidamenti in conto corrente; incasso o accettazione degli
 effetti, documenti ed assegni; carte di pagamento; deposito,
 amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su
 titoli e strumenti finanziari; Intesa online.
      La presente comunicazione di variazione viene fatta alla
 clientela anche mediante invio di apposito documento di sintesi.
      Le suddette comunicazioni sono fatte ai sensi dell'art. 118,
 decreto legislativo n. 385/93 Testo Unico Bancario e in confonnita' a
 quanto previsto nei contratti relativi ai prodotti e servizi sopra
 indicati. Il diritto di recesso e' esercitatile entro il 15 aprile
 2004.
      A decorrere dal 31 marzo 2004 questi prodotti e servizi sono
 re-golati, per tutta la clientela, dalle norme sotto riportate con le
 seguenti avvertenze:
       1) la variazione delle suddette norme contrattuali si e' resa
 opportuna al solo fine di:
         (i) rendere omogenei i testi contrattuali in vigore presso le
 tre banche oggi fuse in Banca Intesa (Banca Commerciale Italiana,
 Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie
 Lombarde). In tal modo sara' anche possibile espletare con la maggior
 precisione gli obblighi di comunicazione alla clientela prescritti
 dalla normativa di vigilanza;
         (ii) adeguare tali testi all'impostazione degli schemi
 contrattuali adottati con i protocolli di intesa sottoscritti tra
 l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori,
 schemi caratterizzati dalla suddivisione in sezioni e sottosezioni;
       2)la sezione 'Condizioni generali relative al rapporto
 Bancacliente' si applica a tutti i prodotti e servizi sopra indicati;
       3) le sezioni 'Conto corrente bancario', 'Affidamenti in conto
 corrente' e 'Servizio di incasso o di accettazione degli effetti,
 documenti ed assegni' si applicano a tutte le tipologie in essere di
 conti correnti e di affidamenti in conto corrente;
       4) la sezione 'Carte di pagamento' si applica a tutte le carte
 emesse da Banca Intesa, rilasciate a clientela privata;
       5) la sezione 'deposito, amministrazione, negoziazione,
 ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari'
 si applica a tutte le tipologie in essere di deposito e
 amministrazione titoli e strumenti finanziari, nonche' al servizio di
 negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e
 strumenti finanziari;
       6) la sezione 'Intesa online' si applica a tutte le tipologie
 di banca a distanza.
 
    Inizio parte normativa dei contratti.
 
   Sezione - Condizioni generali relative al rapporto Banca/cliente   
                                                                      
      Tutti i rapporti fra il cliente e la Banca Intesa S.p.a. (di
 seguito 'banca'), esistenti e futuri, sono regolati, oltre che dalle
 leggi vigenti e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di
 essi, anche dalle seguenti condizioni generali, ove non derogate
 dalla disciplina contrattuale relativa ai singoli rapporti.
 
  Art. 1.Diligenza della banca nei rapporti con il cliente - Ufficio  
                               reclami                                
                                                                      
      1. Nei rapporti con il cliente la Banca osserva criteri di
 diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura
 dell'attivita' svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 del
 Codice civile e nel rispetto del decreto legislativo 1. settembre
 1993, n. 385 (di seguito 'Testo Unico delle leggi bancarie') e
 relative norme di attuazione.
      2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti
 intrattenuti con la Banca, il cliente puo' rivolgersi all'Ufficio
 reclami e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario,
 seguendo le modalita' indicate nell'apposito regolamento che viene
 consegnato al cliente contestualmente alla sottoscrizione del
 contratto. Eventuali variazioni del citato regolamento verranno
 comunicate al cliente nell'estratto conto periodico; il nuovo testo
 del regolamento puo' essere ritirato presso le filiali della banca.
 
     Art. 2.Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela      
                                                                      
      1. La Banca e' obbligata ad eseguire gli incarichi conferiti dal
 cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli
 contratti dallo stesso conclusi, potendosi avvalere anche di
 procedure elettroniche; tuttavia, qualora ricorra un giustificato
 motivo, essa puo' rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto,
 dandone tempestiva comunicazione al cliente.
      2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la Banca
 determina le modalita' di esecuzione degli incarichi tenendo conto
 degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
      3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla
 facolta' attribuitale dall'art. 1856 del Codice civile, e' comunque
 autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 del
 Codice civile, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un
 proprio corrispondente anche non Bancario.
      4. Il cliente puo' revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice
 civile, l'incarico conferito alla Banca finche' l'incarico stesso non
 abbia avuto un principio di esecuzione.
 
                    Art. 3.Invio di corrispondenza                    
                                                                      
      1. Le comunicazioni e gli ordini di qualsiasi genere del cliente
 alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale e'
 aperto il relativo rapporto; il cliente deve far in modo che le
 comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonche' i documenti
 in genere, diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito,
 siano compilati in modo chiaro, leggibile e completo.
      2. Gli estratti conto e qualunque altra comunicazione sono
 inviati al cliente, e le eventuali notifiche sono fatte al medesimo,
 con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
 Quando un rapporto e' intestato a piu' persone, tali invii e
 notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere
 effettuati dalla Banca anche ad uno solo dei cointestatari all'ultimo
 indirizzo da questi indicato per iscritto, con pieno effetto anche
 nei confronti degli altri.
 
    Art. 4.Identificazione della clientela e di altri soggettiche     
                   entrano in rapporto con la Banca                   
                                                                      
      1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente
 deve fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone
 eventualmente autorizzate a rappresentarlo.
      2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta
 l'idoneita' dei documenti d'identita' prodotti dai soggetti che
 entrano in rapporto con essa in conseguenza di operazioni disposte
 dal cliente stesso (quali portatori di assegni, beneficiari di
 disposizioni di pagamento, ecc.).
 
               Art. 5.Deposito delle firme autorizzate                
                                                                      
      1. La firma del cliente, cosi' come quella dei soggetti a
 qualsiasi titolo autorizzati ad operare, e' depositata presso lo
 sportello ove il relativo rapporto e' aperto; a questo fine la Banca
 puo' utilizzare quale firma depositata quella apposta sul contratto
 e, per i soggetti autorizzati ad operare, sul modulo di conferimento
 dei poteri. Tali firme sono valide anche per dar corso, da parte
 della Banca, a disposizioni e operazioni impartite su rapporti gia'
 in essere, potendo all'occorrenza costituire l'aggiornamento degli
 eventuali specimen di firma precedentemente depositati.
      2. Il cliente e i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad
 utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione
 autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata,
 ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite
 dalle vigenti leggi (ad esempio, firma elettronica).
 
                   Art. 6.Poteri di rappresentanza                    
                                                                      
      1. Il cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate
 a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli
 eventuali limiti delle facolta' loro accordate. In mancanza di
 specifiche indicazioni, le facolta' si intendono conferite con firme
 disgiunte.
      2. Quando il rapporto e' intestato a piu' persone, i soggetti
 autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati
 per iscritto da tutti. La revoca delle facolta' di rappresentanza
 puo' essere effettuata, in deroga all'art. 1726 del Codice civile,
 anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facolta'
 deve essere fatta da tutti. Il cointestatarlo che ha disposto la
 revoca e' tenuto ad informarne il soggetto revocato e gli altri
 cointestatari.
      3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a
 rappresentare il cliente nei rapporti con la Banca non determina
 revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
      4. Le revoche e le modifiche delle facolta' concesse alle
 persone autorizzate, nonche' le rinunce da parte delle medesime,
 devono essere comunicate alla Banca, con lettera raccomandata,
 telegramma, telex, telefax o direttamente presso lo sportello, e sono
 opponibili alla Banca stessa trascorsi tre giorni lavorativi da
 quello di ricezione della suddetta comunicazione; cio' anche quando
 dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica
 ragione.
      5. Le altre cause di cessazione delle facolta' di rappresentanza
 (morte o sopravvenuta incapacita' di agire del cliente) non sono
 opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia
 legalmente certa; cio' vale anche nel caso in cui il rapporto sia
 intestato a piu' persone, nel qual caso dette altre cause di
 cessazione delle facolta' di rappresentanza hanno effetto solo se
 relative a tutti i cointestatari.
 
Art. 7.Cointestazione del rapporto con facolta' di utilizzo disgiunto 
                                                                      
      1. Quando il rapporto e' intestato a piu' persone con facolta'
 per le medesime di compiere operazioni separatamente (firma
 disgiunta), le disposizioni relative al rapporto medesimo possono
 essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena
 liberazione della Banca anche nei confronti degli altri
 cointestatari. Allo stesso modo, l'estinzione del rapporto puo'
 essere disposta anche da uno solo di essi, che deve avvertirne
 tempestivamente gli altri.
      2. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari
 qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca
 della predetta facolta' di disposizione separata.
      3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti
 della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per
 qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in
 particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.
      4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di agire di
 uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il
 diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogo diritto
 spetta agli eredi del cointestatario, che sono pero' tenuti ad
 esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace.
 La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli
 eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da
 uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione.
      5. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 devono essere
 effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta
 consegnata allo sportello, e sono opponibili alla Banca decorsi tre
 giorni lavorativi dalla ricezione.
 
                      Art. 8.Diritto di garanzia                      
                                                                      
      1. La Banca ha diritto di pegno e ritenzione sui titoli o valori
 di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che
 pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo
 credito, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da
 altra garanzia reale o personale, gia' in essere o che dovesse
 sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto
 corrente e/o dipendente da qualunque operazione Bancaria. I diritti
 di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o
 valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito
 vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto
 credito.
 
                         Art. 9.Compensazione                         
                                                                      
      1. Quando esistono tra la Banca ed il cliente piu' rapporti di
 qualsiasi genere o natura, anche di conto o di deposito, ancorche'
 intrattenuti presso differenti filiali italiane ed estere dalla Banca
 medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo
 effetto.
      2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186
 del Codice civile, senza necessita' di pronunzia giudiziale di
 insolvenza, la Banca ha altresi' il diritto di valersi della
 compensazione ancorche' i crediti, seppure in monete differenti, non
 siano liquidi ed esigibili e cio' in qualunque momento senza obbligo
 di preavviso e/o formalita', fermo restando che dell'intervenuta
 compensazione, contro la cui attuazione non potra' in nessun caso
 eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca dara' pronta
 comunicazione scritta al cliente.
      3. Se il rapporto e' intestato a piu' persone, la Banca ha
 facolta' di valersi dei diritti di cui al comma 2 ed agli artt. 7 e
 8, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei
 confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei
 cointestatari.
      4. La facolta' di compensazione prevista nel comma 2 e' esclusa
 nei rapporti in cui il cliente riveste la qualita' di consumatore ai
 sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile.
 
 Art. 10.Solidarieta' e indivisibilita' delle obbligazioni assuntedal 
                 cliente e imputazione dei pagamenti                  
                                                                      
      1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca, comprese
 quelle derivanti da concessioni di credito, si intendono assunte,
 pure in caso di cointestazione, in via solidale e indivisibile anche
 per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
      2. Qualora sussistano piu' rapporti di debito verso la Banca, il
 cliente puo' dichiarare nel momento del pagamento quale debito
 intende adempiere. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca puo'
 imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, del Codice civile, i
 pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da
 terzi, ad estinzione o decurtazione di una o piu' delle obbligazioni
 assunte dal cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.
 
      Art. 11.Modifica delle norme e delle condizioni economiche      
                                                                      
      1. La Banca ha facolta' di modificare le norme che disciplinano
 i rapporti con il cliente, dandone preventiva comunicazione con
 l'indicazione della decorrenza. Il cliente ha diritto di recedere dai
 rapporti oggetto delle modifiche entro 15 giorni dalla data di
 decorrenza indicata nella suddetta comunicazione; decorsi i 15 giorni
 senza che alla Banca sia pervenuta dal cliente comunicazione scritta
 di recesso, le modifiche si intendono approvate. Qualora il cliente
 rivesta la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma
 2 del Codice civile la facolta' di modifica e' esercitabile al
 ricorrere delle condizioni di legge poste a tutela del consumatore
 stesso.
      2. La Banca si riserva altresi' la facolta' di modificare le
 condizioni economiche che, in caso di variazioni in senso sfavorevole
 per il cliente, gli sono rese note mediante apposita comunicazione,
 anche impersonale, nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti.
 Entro 15 giorni da tale comunicazione, il cliente in ogni caso ha
 diritto di recedere dal rapporto senza penalita' e di ottenere, in
 sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni
 precedentemente praticate.
 
  Art. 12.Commissioni, spese ed oneri - Addebito sul conto corrente   
                                                                      
      1. Il cliente e' obbligato a pagare le commissioni, le spese e
 gli oneri, anche fiscali, relativi ai rapporti in essere con la
 Banca.
      2. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere
 in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del
 cliente, sono a carico del cliente (anche se dette spese non fossero
 ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo
 procedimento).
      3. La Banca e' autorizzata ad addebitare in conto tutte le somme
 dovute dal cliente a qualsiasi titolo. Qualora il pagamento di dette
 somme venga effettuato tramite titoli di credito, i medesimi dovranno
 essere intestati alla Banca.
 
             Art. 13.Legge applicabile e Foro competente              
                                                                      
    1. I rapporti con il cliente sono regolati dalla legge italiana.
      2. Per qualunque controversia e' competente anche il Foro di
 Milano.
      3. Laddove il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai
 sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile, non si applica
 quanto stabilito nel comma 2.
 
                  Sezione - Conto corrente bancario                   
                    Art. 1.Convenzione di assegno                     
                                                                      
      1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante
 l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Alla consegna dei
 moduli, il cliente deve rendere la dichiarazione di cui all'art. 124
 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e ad eleggere lo speciale
 domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della
 legge 15 dicembre 1990, n. 386.
      2. Il cliente deve custodire con ogni cura i moduli per assegni
 ed i relativi moduli di richiesta. Il cliente non e' responsabile nei
 confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso
 abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca
 ha ricevuto comunicazione scritta da parte sua della perdita o
 sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale
 momento, la responsabilita' della Banca nel pagamento degli assegni
 secondo il principio della diligenza professionale.
      3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con
 la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati
 devono essere restituiti alla Banca.
      4. In caso di operazioni effettuate tramite carta di pagamento
 collegata al conto, la Banca, qualora per effetto di tali operazioni
 le disponibilita' in conto fossero divenute insufficienti, non
 provvede al pagamento degli assegni che ad essa pervengano per il
 pagamento, ancorche' tratti in data anteriore a quella
 dell'operazione ed ancorche' la Banca abbia notizia dell'operazione
 dopo il ricevimento o la presentazione degli assegni stessi, ma prima
 dell'addebito in conto.
      5. In caso di pluralita' di conti, la Banca non e' obbligata al
 pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilita'
 insufficienti, indipendentemente dalla presenza di fondi su altro
 conto di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo, e
 gli eventuali cointestatari del conto, se con firme congiunte, diano
 preventive istruzioni specifiche scritte.
      6. In deroga a quanto previsto nell'art. 7, comma 2, della
 Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente', la
 facolta' di disposizione separata puo' essere modificata o revocata
 solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da
 tutti i cointestatari.
 
      Art. 2.Addebito in conto di assegni e cambiali, nonche' di      
operazioni effettuate tramite carta di pagamento - Richiesta di carte 
                             di pagamento                             
                                                                      
      1. Il cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto
 assegni o titoli cambiari da lui emessi o accettati, ancorche'
 recanti finne di girata illeggibili, incomplete o comunque non
 conformi ai requisiti di cui all'art. 11 del regio decreto 21
 dicembre 1933, n. 1736 e dell'art. 8 del regio decreto 14 dicembre
 1933, n. 1669.
      2. Ciascuno dei cointestatari a firme disgiunte e' autorizzato a
 richiedere il rilascio di carte di pagamento a se' intestate e
 disporre i relativi addebiti sul conto.
 
Art. 3.Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto 
                                                                      
      1. Poiche', per motivi di sicurezza, le banche provvedono a
 tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo
 e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di
 Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si
 impegna a verificare l'integrita' degli assegni ricevuti, prendendo
 atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra che risultino
 tagliati nell'angolo superiore sinistro.
 
  Art. 4.Versamento in conto di assegni bancari e circolari e titoli  
  postali - Accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e  
                                 RID)                                 
                                                                      
      1. L'importo degli assegni bancari e circolari e dei titoli
 postali e' accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed
 e' disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni
 Economiche. La Banca potra' prorogare detti termini solo in presenza
 di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale,
 verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti,
 anche non bancari. Di tale proroga la Banca da' pronta notizia alla
 clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli
 prestampati, ecc.).
      2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente
 la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun
 diritto circa la disponibilita' dell'importo.
      3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al cliente di
 utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi
 i termini di cui al precedente comma 1, ed ancorche' sull'importo sia
 iniziata la decorrenza degli interessi, cio' non comportera'
 affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso
 di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare sul
 conto del cliente in qualsiasi momento l'importo dei titoli
 accreditati, nonche' di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti
 i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del
 Codice civile.
      4. Nonostante il decorso dei termini di cui al precedente comma
 1, la Banca trattaria (nel caso di assegni bancari) o la Banca
 emittente (nel caso di assegni circolari) mantiene il diritto, ove ne
 ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del
 cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
      5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso
 dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi; il
 diritto di agire direttamente nei confronti del cliente, nell'ipotesi
 prevista dal comma 4 spetta alla Banca domiciliataria della
 disposizione inoltrata per l'incasso.
 
    Art. 5.Versamento in conto di altri titoli, effetti,ricevute e    
                          documenti similari                          
                                                                      
      1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati
 nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonche' degli
 effetti, ricevute e documenti similari, e' accreditato con riserva di
 verifica e salvo buon fine, e non e' disponibile prima che la Banca
 ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto
 incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.
      2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente
 la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun
 diritto circa la disponibilita' dell'importo.
      3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al cliente di
 utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne
 effettuato l'incasso, ed ancorche' sull'importo sia iniziata la
 decorrenza degli' interessi, cio' non comportera' affidamento di
 analoghe concessioni per il futuro.
      4. La Banca si riserva il diritto di addebitare sul conto in
 qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della
 verifica o dell'incasso e cio' anche nel caso in cui abbia consentito
 al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso
 di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni,
 compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice civile, nonche' il
 diritto di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
 
     Art. 6.Versamento in conto di assegni e di effetti cambiari      
                             sull'estero                              
                                                                      
      1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti
 d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di
 effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al
 pagamento, venga comunque contestata la regolarita' formale di detti
 titoli o l'autenticita' e la completezza di una qualunque girata
 apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti
 Paesi e' tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta
 della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal
 suo corrispondente o dal trattario.
      2. Il cedente e' obbligato altresi' ad accettare, a
 legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti
 idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se
 sostitutivi del titolo di credito.
 
                   Art. 7.Movimentazioni del conto                    
                                                                      
      1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura
 dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare
 ed avere fra Banca e cliente, ivi compresi i bonifici e le rimesse
 disposti da terzi a favore del cliente medesimo, sono regolati con
 annotazioni sul conto.
      2. Tenuto conto che negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi
 le banche eseguono i bonifici facendo prevalere il codice di conto
 rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro,
 resta a completo carico del cliente qualsiasi inconveniente o danno
 che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato
 dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente stesso. E'
 inoltre facolta' della Banca addebitare in ogni momento gli importi
 reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali
 richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso
 di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione
 del codice da parte del cliente; a tal fine la Banca deve fornire al
 cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalla Banca
 corrispondente.
 
          Art. 8.Utilizzabilita' del conto in valuta estera           
                                                                      
      1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per
 operazioni da effettuare in valuta estera, il cliente puo' eseguire i
 versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo
 controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro,
 o nella valuta pattuita, al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca
 alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalita'
 sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e
 sono altresi' regolate tutte le disposizioni in valuta estera
 impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
      2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola 'effettivo'
 di cui all'art. 1279 del Codice civile sulle disposizioni impartite
 in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora
 la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa,
 la Banca non ha l'obbligo di darvi corso. Pertanto, ove il
 beneficiario della disposizione non accetti modalita' di pagamento
 alternative, la Banca rifiutera' l'esecuzione della predetta
 disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa
 conseguenza.
 
  Art. 9.Chiusura periodica del conto e regolamentodegli interessi,   
                         commissioni e spese                          
                                                                      
      1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso
 debitore o creditore, vengono regolati con la identica periodicita'
 indicata nelle Condizioni Economiche, portando in conto, con valuta
 'data di regolamento' dell'operazione, gli interessi, le commissioni
 e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo
 risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato produce interessi
 secondo le medesime modalita'.
      2. Il saldo risultante a seguito della estinzione del conto,
 anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti
 cambiari, produce interessi nella misura pattuita; su questi
 interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.
      3. Gli interessi, in misura fissa o indicizzata, sono
 riconosciuti al cliente o sono dallo stesso corrisposti nella misura
 pattuita ed indicata nelle Condizioni Economiche e producono a loro
 volta interessi nella stessa misura.
      4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di
 credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione
 'Affidanienti in conto corrente', ad ognuna delle parti e' sempre
 riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia
 comunque dovuto.
 
                    Art. 10.Conto non movimentato                     
                                                                      
      1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e
 presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca
 cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di
 gestione del conto e di inviare l'estratto conto.
      2. Ai fini del comma 1 non si considerano movimenti le
 disposizioni impartite da terzi e le operazioni che la Banca effettua
 d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il
 recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge.
 
               Art. 11.Approvazione dell'estratto conto               
                                                                      
      1. L'invio degli estratti conto e' effettuato dalla Banca con la
 periodicita' indicata nelle Condizioni Economiche, entro il termine
 di 30 giorni, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art.
 1713 del Codice civile.
      2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60
 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia
 pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto
 conto si intende approvato dal cliente.
      3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni
 o duplicazioni di partite, il cliente puo' chiedere la rettifica di
 tali errori od omissioni nonche' l'accreditamento con pari valuta
 degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine,
 posto a pena di decadenza, di due anni dalla data di ricevimento
 dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento e' fatta
 senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine ed a decorrere
 dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca puo' ripetere
 quanto dovutole per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
      4. Fermo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli
 eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca
 per conto del cliente devono essere fatti da questi per iscritto e
 devono pervenire alla Banca entro 60 giorni dal momento in cui il
 cliente sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Trascorso
 tale termine, l'operato della Banca si intende approvato.
 
             Art. 12.Compensazione e pagamento di assegni             
                                                                      
      1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di
 cui all'art. 9, comma 1, della Sezione 'Condizioni generali relative
 al rapporto BancaCliente', essa non e' obbligata a pagare gli assegni
 tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in
 cui, per effetto della compensazione, sia venuta meno la provvista.
      2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non
 liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 9, comma 2, della Sezione
 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente', essa non e'
 obbligata a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista,
 gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da
 parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il cliente deve costituire
 immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni
 tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali
 non sia ancora scaduto il terinine di presentazione, sul conto o sui
 conti a debito dei quali la compensazione medesima si e' verificata e
 nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la
 disponibilita'.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
 caso di conti intestati a piu' persone.
 
                           Art. 13.Recesso                            
                                                                      
      1. Il cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi
 momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 3
 giorni lavorativi, dal contratto di conto e/o dalla inerente
 convenzione di assegno, nonche' di esigere il pagamento di tutto
 quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto determina
 la chiusura del conto.
      2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto, essa non e'
 obbligata ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni
 tratti con data posteriore a quella in cui il recesso e' divenuto
 efficace; ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno,
 la Banca non e' obbligata a pagare gli assegni tratti con data
 posteriore a quella di efficacia del recesso. Resta salvo ogni
 diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni
 disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
      3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto, la Banca,
 fermo restando quanto disposto al comma 2, non e' obbligata ad
 eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data
 anteriore a quella in cui il recesso e' divenuto efficace; ove il
 recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non e'
 obbligata a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella di
 efficacia del recesso.4. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 3,
 il cliente, nell'esercitare il diritto di recesso, puo' per iscritto,
 al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del
 recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti, comunicare
 alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al
 predetto comma 1, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli
 assegni che intende siano eseguiti o pagati, purche' impartiti o
 tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo e'
 divenuto efficace.
      5. L'esecuzione degli ordini e il pagamento degli assegni di cui
 ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di
 capienza del conto.
      6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei
 cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra
 la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la
 facolta' di compiere operazioni separatamente.
      7. Salvo diverso accordo fra le parti, la comunicazione di
 recesso dal contratto di conto vale anche quale comunicazione di
 recesso dagli altri rapporti ad esso collegati.
 
               Sezione - Affidamenti in conto corrente                
 Art. 1.Utilizzo e rimborso dell'apertura di credito;pagamento degli  
                              interessi.                              
                                                                      
      1. Il cliente puo' utilizzare in una o piu' volte la somma
 messagli a disposizione e puo' con successivi versamenti ripristinare
 la sua disponibilita', salvo diverso accordo.
      2. Se l'apertura di credito e' a tempo determinato, il cliente
 e' obbligato ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui
 dovuto, anche senza un'espressa richiesta della Banca.
      3. Gli interessi dovuti dal cliente alla Banca sono determinati
 nella misura pattuita; si applica l'art. 9 della Sezione 'Conto
 corrente bancario'.
 
                            Art. 2.Recesso                            
                                                                      
      1. La Banca ha la facolta' di recedere in qualsiasi momento,
 anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorche'
 concessa a tempo determinato, nonche' di ridurla o di sospenderla;
 per il pagamento di quanto dovuto sara' dato al cliente, con lettera
 raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.
      2. Qualora il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai
 sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 del Codice civile, la Banca ha la
 facolta' di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato,
 di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un
 giustificato motivo (come, ad esempio, il verificarsi di una delle
 ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice civile, senza che occorra
 pronuncia giudiziale di insolvenza, o il prodursi di eventi che
 incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria,
 legale o economica del cliente, quali, a titolo esemplificativo,
 l'emissione di decreto ingiuntivo, di provvedimento di sequestro o
 l'esistenza di un procedimento esecutivo), ovvero con un preavviso di
 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la
 Banca ha la facolta' di recedere, di ridurre o di sospendere con
 effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa, ai
 sensi dell'art. 1845, comma 1 del Codice civile. In entrambe le
 ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sara' dato al cliente, con
 lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.
      3. Analoga facolta' di recesso ha il cliente con effetto di
 chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
      4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere
 immediatamente l'utilizzo del credito concesso, mentre la riduzione
 ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito
 concesso per la parte eccedente il nuovo limite di credito.
      5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca
 ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
 comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura
 di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.
 L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di
 credito non comporta l'aumento di tale limite.
      6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il
 comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione
 contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi
 dalla Banca al cliente.
 
         Art. 3.Recesso, compensazione e pagamento di assegni         
                                                                      
      1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della
 Banca, il cliente deve costituire senza dilazione i fondi necessari
 per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della
 comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di
 presentazione.
      2. Nel caso di cui al comma 1, la compensazione per crediti non
 liquidi ed esigibili prevista dall'art. 9, comma 2, della Sezione
 'Condizioni generali relative al rapporto BancaCliente' si intende
 operata al momento stesso del ricevimento della comunicazione di
 recesso da parte del cliente.
      3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione 'Conto
 corrente bancario' si applicano anche nel caso di recesso
 dall'apertura di credito.
 
   Art. 4.Apertura di credito utilizzabile mediantepresentazione di   
                          titoli o ricevute                           
                                                                      
      1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia
 subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da
 parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari,
 nonche' di effetti, ricevute bancarie Riba, RID, MAV o documenti
 similari, anche in forma elettronica (di seguito genericamente:
 'titoli e documenti') la Banca si riserva il diritto di esaminare ed
 eventualmente respingere quei titoli e documenti che non risultassero
 regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca da'
 pronta comunicazione al cliente.
      2. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito,
 ancorche' i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti
 o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facolta' di richiedere
 l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo
 dell'importo di detti titoli e documenti.
      3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso
 da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono
 tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione
 dell'importo dallo stesso dovuto.
      4. E' fatta salva l'applicazione delle norme relative ai servizi
 di incasso 'titoli e documenti'.
 
                           Art. 5.Garanzie                            
                                                                      
      L'utilizzo dell'apertura di credito e' subordinato al
 perfezionamento delle garanzie concordate.
 
        Sezione - Servizio di incasso o di accettazione degli         
                     effetti,documenti ed assegni                     
                 Art. 1.Oggetto e limiti del servizio                 
                                                                      
      1. La Banca svolge il servizio secondo i criteri di diligenza
 professionale richiamati nell'art. 1 della Sezione 'Condizioni
 generali relative al rapporto BancaCliente'; sono tuttavia a carico
 del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non
 imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse in via
 esemplificativa quelle dipendenti:
      da indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di
 importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli
 effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
      da casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati
 da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti
 ed assegni, siano essi stilati in euro o in valuta estera; o da atti
 di autorita' nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o
 atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti
 di terzi (come, a titolo esemplificativo, scioperi anche del
 personale della Banca, sospensione, rallentamento o cattivo
 funzionamento delle comunicazioni, dei trasporti, dell'erogazione
 dell'energia elettrica).
      2. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in
 relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non
 indicate bancabili dalla Banca d'Italia e, in genere, su piazze per
 le quali vi siano difficolta' di curare le incombenze relative al
 servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione
 per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo
 utile di tali titoli e documenti.
      3. Le clausole che non comportano domiciliazione (ad esempio, la
 clausola 'incasso tramite') non sono vincolanti per la Banca che
 comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali
 risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in
 localita' diversa dal luogo di pagamento.
      4. La Banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le
 spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse
 quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca
 stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente
 pagate.
      5. La Banca e' autorizzata a non inviare avvisi di mancata
 accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e
 si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilita'
 materiale.
      6. Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi
 sull'estero, si applicano anche le norme della Camera di commercio
 Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
 
 Art. 2.Effetti cambiari con clausola senza speseo altra equivalente  
                     - Pagamento mediante assegni                     
                                                                      
      1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla
 materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso
 con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per
 il pagamento, e cio' anche quando si tratti di effetti con clausola
 'senza spese', 'senza protesto' o altra equivalente, sia essa firmata
 o meno.
      2. Nel caso di effetti con clausola 'senza spese', 'senza
 protesto' o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la
 Banca ha la facolta' di non far levare il protesto.
      3. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la
 Banca incaricata dell'incasso si riserva la facolta' di rimettere
 tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna
 garanzia anche se fossero stati da essa girati.
 
             Art. 3.Ordini di proroga di scadenza effetti             
                                                                      
      1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in
 assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca
 provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della
 concessione del nuovo termine, e cio' anche quando si tratti di
 effetti recanti piu' firme di girata o di cambiali tratte. Qualora
 l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca
 non provvede, stante il divieto di cui all'art. 9 della legge 12
 giugno 1973, n. 349, a far elevare protesto.
 
    Art. 4.Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni     
                                                                      
      1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di
 effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia
 stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, e' eseguita dalla
 Banca, direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non, con
 applicazione di tutte le disposizioni della presente Sezione, ad
 esclusione di quelle previste dall'art. 3.
      2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in
 conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e
 5 della Sezione 'Conto corrente bancario', il cliente e' obbligato a
 rimborsare la Banca, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta,
 se, per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma
 degli articoli precedenti, la presentazione e/o il protesto non siano
 stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli
 assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la
 Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta
 riscossione, non sia in grado di avere la disponibilita' del ricavo.
 
                     Sezione - Carte di pagamento                     
                 Sottosezione A - Condizioni generali                 
                            Art. 1.Oggetto                            
                                                                      
      1. Le carte di pagamento emesse dalla Banca possono essere
 abilitate a funzioni di credito o a funzioni di debito o a entrambi i
 tipi di funzione. La Carta di pagamento richiesta dal cliente (di
 seguito: Carta) e' abilitata alle funzioni indicate nel contratto, le
 quali potranno essere modificate o integrate mediante attivazione di
 nuovi tipi di operazioni.
      2. Nel contratto e' indicato anche il circuito di pagamento cui
 abilitare la Carta per consentire l'esecuzione delle operazioni; a
 seconda del circuito, la Carta viene abilitata anche alle operazioni
 di prelievo o di pagamento consentite dai marchi collegati ai
 suddetti circuiti, nel rispetto di quanto indicato nelle Condizioni
 Economiche.
      3. La Carta e' soggetta alla disciplina della presente
 sottosezione e a quella delle sottosezioni corrispondenti alle
 funzioni cui essa e' abilitata.
 
            Art. 2.Richiesta della Carta: casi particolari            
                                                                      
      1. Il cliente puo' chiedere il rilascio di una Carta da
 intestare a un terzo non intestatario del conto corrente cui la Carta
 e' collegata (di seguito: Conto). In tal caso la richiesta deve
 essere sottoscritta anche dal terzo e, se il Conto e' cointestato, da
 tutti i cointestatari;
      2. Il cliente puo' chiedere piu' Carte con funzione di debito,
 tutte collegate a uno stesso Conto. In tal caso il Conto e'
 addebitato, fino al limite del saldo disponibile, per le operazioni
 eseguite tramite tutte le Carte collegate: il Conto puo' quindi
 essere addebitato per un importo pari alla somma dei limiti di
 utilizzo concordati per ciascuna Carta.
      3. Quando il Conto e' intestato a piu' persone con firma
 congiunta, la richiesta deve essere sottoscritta anche da tutti gli
 altri cointestatari.
 
                Art. 3.Consegna della Carta e del PIN                 
                                                                      
      1. La Banca consegna la Carta e il relativo Codice Personale
 Segreto (di seguito: PIN) al cliente o, se diverso, all'intestatario
 della Carta. Il PIN assegnato ad ogni Carta viene elaborato con
 modalita' che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della
 Banca.
      2. Nel caso di utilizzo della posta la Banca puo' inviare solo
 la Carta o solo il PIN. Su richiesta scritta del cliente ed a rischio
 del medesimo, la Banca puo' provvedere alla spedizione congiunta
 della Carta e del PIN. La Banca ha facolta' di inviare per posta la
 Carta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
      3. La Carta resta di proprieta' della Banca, e' strettamente
 personale e non puo' essere ceduta a terzi.
 
              Art. 4.Utilizzo e sostituzione della Carta              
                                                                      
      1. Le modalita' di utilizzo della Carta sono indicate, oltre che
 nel contratto, anche in eventuali avvisi esposti nei locali della
 Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta e' utilizzabile. La
 Carta e' utilizzabile anche all'estero nei Paesi ove sono disponibili
 i circuiti internazionali cui la Carta e' abilitata e secondo le
 disposizioni valutarie vigenti.
      2. Il cliente, non appena in possesso della Carta, deve apporre
 la propria firma nello spazio appositamente predisposto. Il cliente
 deve inoltre esibire, su richiesta degli esercenti convenzionati, un
 documento di identita'; per ragioni di sicurezza, gli esercenti
 convenzionati possono richiedere una specifica autorizzazione verbale
 della Banca.
      3. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validita'
 indicato sulla medesima o nel contratto; in mancanza di tali
 indicazioni, la validita' della Carta si intende a tempo
 indeterminato. La Carta in scadenza viene sostituita dalla Banca di
 propria iniziativa.
      4. La Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per
 ragioni di efficienza o di sicurezza. La sostituzione dovuta a
 smarrimento, sottrazione o contraffazione avviene a condizione che il
 cliente abbia trasmesso la documentazione prevista dal successivo
 articolo 9 e con facolta' per la Banca di addebitare i costi previsti
 nelle Condizioni Economiche. La sostituzione a seguito di
 danneggiamento e' gratuita.
      5. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature
 sulle quali la Carta e' utilizzabile, il cliente e' obbligato a non
 effettuare operazioni e cosi' pure in caso di deterioramento o
 danneggiamento della Carta; in quest'ultimo caso il cliente deve
 consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
 
  Art. 5.Utilizzo della Carta presso esercenti convenzionati o altre  
                                banche                                
                                                                      
      1. La Banca e' estranea ai rapporti contrattuali intercorrenti
 tra il cliente e gli esercenti convenzionati, inerenti ai beni o
 servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta. Pertanto, le eventuali
 controversie con gli esercenti non escludono ne' sospendono l'obbligo
 del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in
 base al contratto.
      2. Nel caso in cui il cliente intenda utilizzare la Carta presso
 esercenti o altre banche, la Banca non incorre in responsabilita'
 qualora la Carta non sia accettata, ad esempio a causa
 dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione con
 l'esercente.
      3. La Banca, inoltre, non risponde dei danni che dovessero
 derivare al cliente per il mancato funzionamento delle
 apparecchiature elettroniche abilitate all'accettazione della Carta.
 
   Art. 6.Utilizzo della Carta mediante tecniche di comunicazione a   
                               distanza                               
                                                                      
      1. La Carta, purche' abilitata alla funzione di credito, e'
 utilizzabile anche tramite telefono, internet o altre tecniche di
 comunicazione a distanza per compiere operazioni di pagamento presso
 gli esercenti convenzionati.
      2. Per effettuare tali operazioni possono essere assegnati dalla
 Banca specifici codici di sicurezza (ad esempio: codice utente e
 password). Riguardo a tali codici di sicurezza, il cliente deve
 osservare l'obbligo di diligente custodia previsto nel successivo
 art. 8 e gli obblighi di segnalazione previsti nell'art. 9.
 
              Art. 7.Carta familiare e Carta aggiuntiva               
                                                                      
      1. Il cliente gia' intestatario di una Carta (di seguito: Carta
 titolare) puo' chiedere il rilascio di Carte familiari e Carte
 aggiuntive abilitate a funzioni di credito e/o di debito. La
 validita' della Carta familiare e di quella aggiuntiva e' sempre
 subordinata alla validita' della Carta titolare.
      2. La Carta familiare e' rilasciata a nome della persona fisica
 indicata dal cliente; la Carta aggiuntiva e' rilasciata a nome del
 cliente stesso, o a nome di una persona fisica indicata dal cliente
 purche' gia' intestataria di una Carta familiare, per consentire
 l'utilizzo della medesima per prodotti o su circuiti di pagamento
 diversi.
      3. L'obbligo di rimborso per gli utilizzi di Carta familiare o
 di Carta aggiuntiva grava sul cliente e, se diverso, in via solidale
 sull'intestatario delle medesime. Il cliente e' responsabile del
 corretto uso di tali Carte da parte degli intestatari.
      4. Quando il cliente chiede il rilascio di una Carta familiare,
 puo' indicare se desidera che la funzione Monetacredito sia
 abilitata:
       senza un proprio massimale; in tal caso la funzione puo' essere
 utilizzata nell'ambito del massimale attribuito alla Carta titolare;
       con un proprio autonomo massimale; in tal caso la funzione puo'
 essere utilizzata entro il proprio massimale che va a decurtare
 quello della Carta titolare.
 
      5. Alla Carta aggiuntiva non e' invece attribuibile un autonomo
 massimale; essa e' utilizzabile entro il massimale attribuito alla
 Carta titolare o alla Carta familiare cui e' riferita.
 
                Art. 8.Registrazione delle operazioni                 
                                                                      
      1. L'addebito e l'accredito in Conto relativo alle operazioni
 compiute tramite la Carta e' eseguito in base alle registrazioni
 effettuate dall'apparecchiatura presso la quale e' stata eseguita
 l'operazione oppure, nel caso di operazioni non registrabili su
 apparecchiature, in base agli ordini di pagamento del cliente o a
 documenti equipollenti.
      2. Qualora la Banca debba procedere alla rettifica o
 all'eliminazione di una registrazione, provvede a ricostituire la
 posizione contabile del cliente e la disponibilita' della Carta quali
 sarebbero risultate ove la registrazione fosse stata correttamente
 eseguita.
 
 Art. 9.Custodia della Carta e del PIN - Responsabilita' del cliente  
                                                                      
      1.Il cliente e, se diverso, l'intestatario della Carta, hanno
 l'obbligo di custodire con ogni cura la Carta e il PIN; quest'ultimo,
 in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato
 sulla Carta ne' conservato insieme ad essa. Il cliente e'
 responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'abuso o
 dall'uso illecito della Carta o del PIN, salvo quanto previsto al
 successivo art. 10, comma 2.
 
          Art. 10.Smarrimento, sottrazione o contraffazione           
                                                                      
      1. In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della
 Carta o del PIN o dei codici di sicurezza, il cliente deve segnalare
 immediatamente tali eventi con le modalita' indicate nei commi 3 e 4.
      2. Il cliente e' responsabile di ogni conseguenza dannosa
 derivante dall'indebito o illecito uso della Carta a seguito degli
 eventi di cui al comma 1, entro il limite di Euro 150, fino al
 momento in cui risulti opponibile alla Banca, ai sensi del comma 5,
 la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione. La
 predetta limitazione di responsabilita' a favore del cliente non si
 applica qualora il medesimo abbia agito con dolo o colpa grave o,
 comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti nel
 presente articolo o dell'obbligo di diligente custodia previsto
 nell'art. 9.
      3. In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della
 Carta o del PIN, il cliente deve:
       chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando, in
 qualunque momento del giorno e della notte, ai numeri telefonici
 comunicati dalla Banca, che offrono copertura 24 ore su 24, fornendo
 le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e
 cioe' almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e
 l'esatta intestazione della Carta), e annotando il 'numero di blocco'
 che gli viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
       entro 48 ore dal momento della telefonata, presentare denuncia
 alle Autorita' di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e
 nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione
 sostitutiva di atto di notorieta', resa di fronte ad un pubblico
 ufficiale;
       entro due giorni lavorativi dal momento della telefonata,
 confermare la segnalazione telefonica, recandosi personalmente presso
 qualsiasi filiale della Banca oppure inviando lettera raccomandata,
 telefax o telegramma alla filiale della Banca che ha rilasciato la
 Carta, indicando il numero di blocco e fornendo in ogni caso copia
 della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
 
      4. hi caso di impossibilita' di utilizzo dei numeri telefonici,
 il cliente deve comunque segnalare nel piu' breve tempo possibile
 l'accaduto alla filiale della Banca che ha rilasciato la Carta,
 recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax
 o telegramma e fornendo copia della denuncia o la dichiarazione
 sostitutiva di atto di notorieta'.
      5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione
 e' opponibile alla Banca:
       a)se effettuata telefonicamente al Numero Verde, dal momento in
 cui il cliente riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;
       b)se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal
 momento in cui la segnalazione e' effettuata;
       c)se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o
 telegramma, dalle ore 24 del giorno della ricezione, nell'orario di
 apertura dello sportello, salvo i casi di forza maggiore (ivi
 compreso lo sciopero del personale della Banca).
 
                   Art. 11.Sospensione della Carta                    
                                                                      
      l. La Banca puo' sospendere o escludere l'utilizzo della Carta
 in qualunque momento, in relazione a eventi connessi all'efficienza e
 alla sicurezza dell'utilizzo medesimo, senza necessita' di preavviso.
 Sempre per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le
 apparecchiature presso cui la Carta e' utilizzabile possono
 trattenere la Carta stessa. In tali casi il cliente e' tenuto a
 prendere contatto con la filiale della Banca che ha rilasciato la
 Carta.
      2. La Banca puo' altresi' sospendere provvisoriamente l'utilizzo
 della Carta, in qualunque momento e con effetto immediato, in
 presenza di significativi inadempimenti del cliente agli obblighi
 assunti nell'ambito dei rapporti esistenti con la Banca ovvero
 qualora ricorra un giustificato motivo. La Banca da' pronta
 comunicazione al cliente dell'avvenuta sospensione.
 
              Art. 12.Recesso della Banca o del cliente               
                                                                      
      1. La Banca puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con
 effetto immediato.
      2. Qualora il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai
 sensi dell'art. 1469-bis comma 2, del Codice civile, la Banca puo'
 recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta al cliente con
 preavviso di 15 giorni; in tal caso il recesso ha effetto dalla data
 di scadenza del preavviso. La Banca puo' altresi' recedere dal
 contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai
 sensi dell'art. 1469-bis comma 4, del Codice civile, dandone
 immediata comunicazione al cliente; in tal caso il recesso ha effetto
 dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
      3. Il cliente puo' recedere dal contratto in qualunque momento
 con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla Banca.
 Tuttavia, qualora la comunicazione di recesso non pervenga alla Banca
 almeno 45 giorni prima di quello previsto per il pagamento della
 quota annuale, il cliente sara' tenuto a corrispondere una nuova
 quota annuale nella misura prevista dalle Condizioni Economiche.
      4. Il recesso dal contratto relativo a una Carta intestata a un
 terzo non intestatario del Conto puo' essere esercitato dal cliente o
 dall'intestatario della Carta.
 
               Art. 13.Obblighi conseguenti al recesso                
                                                                      
      1. A seguito del recesso, il cliente deve rimborsare alla Banca
 quanto dovuto in relazione all'utilizzo della Carta entro le scadenze
 contrattualmente previste.
      Tuttavia, in caso di recesso del cliente o in caso di recesso
 della Banca dovuto a giusta causa, ai sensi dell'art. 1845, comma 1
 del Codice civile, il rimborso ha luogo secondo quanto previsto
 dall'art. 6 della sottosezione B o dall'art. 2 della sottosezione F.
      2. Entro la data in cui il recesso diviene efficace, il cliente
 deve restituire la Carta alla Banca. Il cliente deve restituire la
 Carta anche in caso di richiesta della Banca, entro il termine da
 questa indicato, o alla scadenza dell'eventuale periodo di validita'
 della Carta.
      3. In caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di agire del
 cliente, la Carta deve essere restituita, rispettivamente, dagli
 eredi o dal legale rappresentante del cliente.
      4. Gli obblighi di cui al presente articolo sono a carico del
 cliente anche in caso di estinzione per qualsiasi motivo del Conto.
 
                Art. 14.Utilizzo illecito della Carta                 
                                                                      
      E' illecito l'utilizzo di una Carta scaduta o denunciata come
 smarrita o sottratta o che non sia restituita ai sensi del precedente
 articolo o, infine, che sia utilizzata oltre i limiti di utilizzo o
 oltre il massimale in vigore per ciascuna funzione.
 
                   Sottosezione B - Funzione Moneta                   
                           Art. 1.Contenuto                           
                                                                      
      1. La funzione Moneta puo' essere di credito o di debito. Gli
 articoli 2 e 3 di questa sottosezione si applicano alla funzione
 Monetadebito. Gli articoli 3 e seguenti si applicano alla funzione
 Monetacredito.
 
                     Art. 2.Funzione Monetadebito                     
                                                                      
      1. La funzione Monetadebito consente di prelevare denaro
 contante presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi
 riportati sulla Carta e di disporre pagamenti nel confronti degli
 esercenti commerciali convenzionati con i soggetti i cui marchi sono
 riportati sulla Carta (di seguito: Convenzionati).
    2. La funzione Monetadebito e' utilizzabile solo:
       entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e
 inoltre
       entro i limiti di utilizzo della Carta indicati in contratto. I
 limiti di utilizzo della Carta sono modificabili dal cliente con
 comunicazione scritta alla Banca. I medesimi limiti possono essere
 modificati anche dalla Banca in qualunque momento ove ricorrano
 esigenze di efficienza, con preavviso di almeno 15 giorni e mediante
 comunicazione scritta. I limiti di utilizzo sono modificabili dalla
 Banca anche senza preavviso ove ricorrano esigenze di sicurezza.
 
      3. La Banca puo' non dare corso all'operazione di prelievo o
 pagamento, neanche parzialmente, ove accerti la mancanza sul Conto di
 disponibilita' sufficiente.
 
 Art. 3.Operazioni eseguite con funzione Monetacredito o Monetadebito 
                                                                      
      1. Il cliente e' responsabile delle operazioni convalidate con
 una delle seguenti modalita':
     operazioni eseguite mediante digitazione del PIN;
       operazioni eseguite mediante apposizione della firma sulla
 memoria di spesa predisposta dal Convenzionato o dall'apparecchiatura
 POS;
       operazioni eseguite con tecniche di comunicazione a distanza
 mediante utilizzo di specifici codici di sicurezza comunicati dalla
 Banca al cliente (operazioni limitate alle Carte Monetacredito);
       operazioni eseguite previa comunicazione del cliente al
 Convenzionato, anche con tecniche di comunicazione a distanza, degli
 estremi della Carta (operazioni limitate alle Carte Monetacredito).
 Riguardo a tali operazioni, il cliente prende atto che il
 Convenzionato puo' chiedere il pagamento di importi anche non
 risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente
 trasmessi dal cliente al Convenzionato; di tali importi il
 Convenzionato e' tenuto a fornire i giustificativi al cliente, fermo
 comunque restando l'obbligo del cliente di procedere al pagamento nei
 confronti della Banca.
 
      2. Se l'operazione e' da convalidare tramite firma della memoria
 di spesa, il cliente deve sottoscrivere con firma conforme a quella
 apposta sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa.
 Eseguita l'operazione, che e' irrevocabile, il Convenzionato consegna
 al cliente copia della memoria di spesa. La Banca si riserva di non
 onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispetto a
 quanto sopra indicato.
 
                    Art. 4.Funzione Monetacredito                     
                                                                      
      1. La funzione Monetacredito consente al cliente, intestatario
 della Carta e titolare del relativo contratto, di ottenere:
     beni o servizi dai Convenzionati, senza pagamento in contanti;
       anticipi di denaro contante da banche o da altri soggetti
 convenzionati con i soggetti i cui marchi sono riportati sulla Carta.
 
      2. La funzione Monetacredito deve essere utilizzata entro
 massimale concesso dalla Banca all'atto del rilascio della Carta. Il
 massimale della funzione Monetacredito e' modificabile dalla Banca
 con comunicazione scritta al cliente.
 
                    Art. 5.Rimborso degli utilizzi                    
                                                                      
      1. Il cliente deve rimborsare alla Banca l'importo degli
 utilizzi effettuati tramite la funzione Monetacredito.
      2. L'importo delle operazioni effettuate nei Paesi non
 appartenenti all'Unione Monetaria Europea, e' convertito in euro ad
 un tasso di cambio determinato direttamente dal circuito
 internazionale, maggiorato degli oneri di negoziazione nella misura
 indicata nelle Condizioni Economiche.
      3. Il pagamento alla Banca degli importi dovuti deve avvenire
 nel termine indicato nelle Condizioni Economiche, pena la decadenza
 dal beneficio del termine.
 
               Art. 6.Rimborso immediato degli utilizzi               
                                                                      
      1. Il cliente decade dal beneficio del termine, oltre che nei
 casi di legge, al ricorrere di una giusta causa ai sensi dell'art.
 1845, comma 1 del Codice civile, ad esempio se per qualsiasi motivo
 non effettui il pagamento degli importi dovuti entro il termine
 contrattualmente previsto. In tal caso il cliente e' obbligato al
 rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca entro 5 giorni dalla data
 di ricezione della comunicazione della Banca; a quest'ultima sono
 inoltre dovuti gli interessi di mora contrattualmente stabiliti,
 dalla scadenza del termine previsto per il pagamento fino al giorno
 di effettivo rimborso.
 
               Art. 7.Addebito in Conto degli utilizzi                
                                                                      
      1. A seguito dell'utilizzo della funzione Monetacredito, la
 Banca addebita mensilmente sul Conto gli importi dovuti. La Banca
 trasmette al cliente un apposito riepilogo delle operazioni. Per
 l'approvazione di tale riepilogo valgono le disposizioni per
 l'approvazione dell'estratto previste nel contratto del Conto.
      2. Se la Banca addebita con ritardo gli importi a essa dovuti,
 il cliente non puo' comunque rifiutare l'addebito.
 
          Sottosezione C - Funzioni Bancomat e PagoBancomat           
                           Art. 1.Contenuto                           
                                                                      
      1. Le funzioni Bancomat e PagoBancomat sono funzioni di debito
 utilizzabili mediante uso congiunto della Carta e del PIN. Tale uso
 congiunto identifica il cliente e lo legittima a disporre del Conto.
      2. La funzione Bancomat consente di prelevare denaro contante
 presso qualunque apparecchiatura contraddistinta dal Marchio
 Bancomat.
      3. La funzione PagoBancomat consente di disporre pagamenti nei
 confronti dei Convenzionati mediante apposita apparecchiatura
 contrassegnata dal marchio PagoBancomat. La funzione consente
 altresi' al cliente di disporre i suddetti pagamenti tramite
 apparecchiature diverse, previa attivazione delle specifiche
 funzionalita' mediante utilizzo della Carta e del PIN (ad esempio,
 per ricarica cellulari). Tali pagamenti risultano
 dall'apparecchiatura in forma elettronica.
 
            Art. 2.Limiti di utilizzo e relativa modifica             
                                                                      
    1. Le funzioni Bancomat e PagoBancomat sono utilizzabili solo:
       entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e
 inoltre
       entro i limiti di utilizzo della Carta indicati in contratto. I
 limiti di utilizzo della Carta sono modificabili dal cliente con
 comunicazione scritta alla Banca. I medesimi limiti possono essere
 modificati anche dalla Banca in qualunque momento ove ricorrano
 esigenze di efficienza, con preavviso di almeno 15 giorni e mediante
 comunicazione scritta. I limiti di utilizzo sono modificabili dalla
 Banca anche senza preavviso ove ricorrano esigenze di sicurezza.
 
      2.La Banca puo' non dare corso all'operazione di prelievo o
 pagamento, neanche parzialmente, ove accerti la mancanza sul Conto di
 disponibilita' sufficiente.
 
        Art. 3.Utilizzo delle funzioni Bancomat e PagoBancomat        
                                                                      
      1. L'orario di apertura in circolarita' della funzione Bancomat
 e' di regola il seguente dalle 00,00 alle 2 e dalle 5 alle 24 dal
 lunedi' al venerdi' incluse le festivita' infrasettimanali; 24 ore su
 24 il sabato e la domenica. Per gli impianti situati all'interno di
 sportelli Bancari o di altri locali vale l'orario di apertura al
 pubblico.
      2. La funzione PagoBancomat e' utilizzabile negli orari di
 apertura al pubblico dei soggetti convenzionati ovvero, nel caso in
 cui la funzione sia utilizzata mediante apparecchiature relative alla
 funzione Bancomat, negli orari di cui al primo comma.
 
                  Sottosezione D - Funzione Fastpay                   
                           Art. 1.Contenuto                           
                                                                      
      1. La funzione Fastpay (pagamento pedaggi autostradali) consente
 al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di
 apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, il
 pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti
 gestiti da societa' convenzionate, nonche' di prestazioni connesse
 alla viabilita', fornite da societa' convenzionate dotate di apposite
 apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay.
      2. La Banca e' irrevocabilmente autorizzata ad addebitare sul
 Conto gli importi relativi all'utilizzo della funzione Fastpay sulla
 base delle registrazioni effettuate automaticamente dalle suddette
 apparecchiature.
 
      Art. 2.Utilizzo della funzione Fastpay e addebito in conto      
                                                                      
      1. La funzione e' di norma utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni
 su 7, senza richiesta di digitazione del PIN.
      2. La Carta puo' essere utilizzata per un solo veicolo, non
 essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro
 veicolo anche se al seguito del primo.
      3. La contabilizzazione in Conto dell'importo dei pedaggi o di
 altri importi avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei
 pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con
 valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli
 importi dei singoli pedaggi o di altre singole prestazioni.
 
                  Sottosezione E - Versamento valori                  
                           Art. 1.Contenuto                           
                                                                      
      1. Il servizio consente al cliente intestatario di Carta con
 funzione di debito di versare sul Conto: banconote, assegni Bancari e
 circolari, assegni postali (esclusi i vaglia). I valori versati sono
 accreditati secondo le norme contrattuali che regolano il Conto e le
 norme contrattuali che regolano il servizio di incasso assegni, gia'
 sottoscritte dal cliente.
 
                      Art. 2.Data di versamento                       
                                                                      
    1. Per 'data di versamento' si intende:
       lo stesso giorno del versamento, se questo e' effettuato entro
 le ore 16 dei giorni lavorativi (ore 12 nei giorni semifestivi);
       il giorno lavorativo successivo a quello del versamento, se
 questo e' effettuato dopo le ore 16 o nei festivi.
 
                  Art. 3.Verifica regolarita' valori                  
                                                                      
      1. L'importo indicato sullo scontrino rilasciato
 dall'apparecchiatura e' contabilizzato sul Conto subito dopo
 l'operazione o successivamente alla rilevazione dei valori, a seconda
 del tipo di apparecchiatura. Tale contabilizzazione e' comunque
 provvisoria, poiche' l'accredito effettivo e' subordinato a verifica
 da parte della Banca dell'importo e della regolarita' dei valori.
      2. Se la Banca riscontra errori nell'importo degli assegni o
 comunque irregolarita' dei valori:
       annulla l'operazione e la reimposta secondo l'importo accertato
 dei valori regolari, oppure
       rettifica l'importo dell'operazione con riaddebito dei valori
 non regolari.
 
                      Art. 4.Versamento assegni                       
                                                                      
      1. Prima di immettere gli assegni nell'apparecchiatura, il
 cliente deve verificare l'integrita' del titolo, nonche' la
 completezza e l'esattezza dei dati.
      2. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati
 dalla Banca e sono restituiti al cliente di persona, se possibile, o
 con assicurata convenzionale. Sono a carico del cliente le spese
 postali e i rischi connessi alla spedizione e alla eventuale scadenza
 dei termini di presentazione.
 
                     Art. 5.Versamento banconote                      
                                                                      
      1. La Banca verifica l'autenticita' delle banconote. Le
 banconote non riconosciute come tali sono restituite al cliente
 dall'apparecchiatura.
 
                   Sottosezione F - Carta Clessidra                   
                        Art. 1.Caratteristiche                        
                                                                      
      1. La Carta e' disciplinata dalla presente sottosezione e dalle
 condizioni generali della sottosezione A. Nella presente sottosezione
 il termine cliente individua l'intestatario della Carta e titolare
 del relativo contratto.
      2. La Carta e' utilizzabile a valere sull'apertura di credito
 rotativa concessa al cliente per l'importo indicato in contratto e
 consente al cliente di ottenere dai Convenzionati:
     beni o servizi, senza pagamento in contanti;
       anticipi di denaro contante da banche o da altri soggetti
 convenzionati con i soggetti i cui marchi sono riportati sulla Carta.
 
      2. L'apertura di credito e' utilizzabile, oltre che mediante la
 Carta, anche attraverso disposizioni di giroconto (di seguito 'Ordine
 di prelevamento'); con l'Ordine di prelevamento il cliente puo'
 disporre il trasferimento di somme di denaro dal conto sul quale e'
 evidenziata l'apertura di credito (di seguito 'Conto revolving') al
 proprio Conto.
 
     Art. 2.Apertura di credito: forma tecnica, durata e recesso      
                                                                      
      1. L'apertura di credito e' concessa a tempo indeterminato.
 Fermo restando quanto previsto all'art. 12 della sottosezione A in
 tema di recesso, la Banca puo' recedere, ridurre o sospendere
 l'apertura di credito secondo quanto previsto dalle norme sugli
 affidamenti in conto corrente. Il recesso e la sospensione della
 Carta comportano il recesso o la sospensione dell'apertura di credito
 e viceversa.
      2. In caso di recesso di una delle parti, cosi' come in caso di
 risoluzione, per qualunque causa, del rapporto, il saldo del Conto
 revolving, ossia il debito per gli utilizzi della Carta, e'
 addebitato sul Conto alla scadenza.
 
               Art. 3.Modalita' di utilizzo della Carta               
                                                                      
      1. Il cliente e' responsabile delle operazioni convalidate con
 una delle seguenti modalita':
     operazioni eseguite mediante digitazione del PIN;
       operazioni eseguite mediante apposizione della firma sulla
 memoria di spesa predisposta dal Convenzionato o dall'apparecchiatura
 POS;
     ordini di prelevamento (c.d. Servizio 'Subito in conto');
       operazioni eseguite previa comunicazione del cliente al
 Convenzionato, anche con tecniche di comunicazione a distanza, degli
 estremi della Carta. Riguardo a tali operazioni, il cliente prende
 atto che il Convenzionato puo' chiedere il pagamento di importi anche
 non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione
 eventualmente trasmessi dal cliente al Convenzionato. Di tali importi
 il Convenzionato e' tenuto a fornire i giustificativi al cliente,
 fermo comunque restando l'obbligo del cliente di procedere al
 pagamento nei confronti della Banca.
 
      2. Se l'operazione e' da convalidare tramite firma della memoria
 di spesa, il cliente deve sottoscrivere con firma conforme a quella
 apposta sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa.
 Eseguita l'operazione, che e' irrevocabile, il Convenzionato consegna
 al cliente copia della memoria di spesa. La Banca si riserva di non
 onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispetto a
 quanto sopra indicato.
 
                        Art. 4.Carta familiare                        
                                                                      
      1. Il cliente gia' intestatario di una Carta Clessidra (di
 seguito: Carta titolare) puo' chiedere il rilascio di Carte
 familiari, la cui validita' e' in ogni caso subordinata alla
 validita' della Carta titolare.
      2. La Carta familiare e' rilasciata a nome della persona fisica
 indicata dal cliente.
      3. L'obbligo di rimborso per gli utilizzi di Carta familiare
 grava solidalmente sull'intestatario della medesima e sul cliente
 (intestatario della Carta titolare). Quest'ultimo e' responsabile del
 corretto uso di tali Carte da parte degli intestatari.
 
                    Art. 5.Rimborso degli utilizzi                    
                                                                      
      1. Quote, commissioni e spese relative al rilascio e
 all'utilizzo della Carta sono addebitate sul Conto revolving nella
 misura indicata nelle Condizioni Economiche.
      2. Ogni mese il cliente e' tenuto a versare la rata minima o la
 diversa rata concordata con la Banca al momento della richiesta
 ovvero quella che fosse stata successivamente convenuta. Tale rata
 comprende, oltre ad una quota in conto capitale, gli interessi
 pattuiti calcolati a decorrere dalla data di acquisto dei beni o
 servizi ovvero dalla data di esecuzione dell'Ordine di prelevamento
 delle somme tenute a disposizione del Titolare sul Conto revolving
 (c.d. Servizio 'Subito in conto'). Il pagamento ha l'effetto di
 ripristinare la disponibilita' del credito concesso in misura
 corrispondente al capitale rimborsato.
      3. Gli eventuali saldi a credito del cliente non producono
 interessi sul Conto revolving, ma vengono accreditati sul Conto.
      4. Gli addebiti per acquisti di beni o servizi effettuati in
 paesi esteri vengono operati applicando il tasso di cambio
 determinato il giorno della conversione, nel rispetto degli accordi
 internazionali in vigore, maggiorato degli oneri di negoziazione
 nella misura stabilita nelle Condizioni Economiche.
      5. La Banca trasmette al cliente apposito riepilogo delle
 operazioni, con indicazione anche del residuo debito. Per
 l'approvazione di tale riepilogo valgono le disposizioni per
 l'approvazione dell'estratto previste nel contratto del Conto. Se la
 Banca addebita con ritardo gli importi a essa dovuti, il cliente non
 puo' comunque rifiutare l'addebito.
 
               Art. 6.Rimborso immediato degli utilizzi               
                                                                      
      1. Il cliente decade dal beneficio del termine, oltre che nei
 casi di legge, in caso di mancato pagamento di due rate mensili
 consecutive o di pagamento solo parziale di esse. In tal caso il
 cliente e' obbligato al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca
 entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della
 Banca; a quest'ultima sono inoltre dovuti gli interessi di mora
 contrattualmente stabiliti, dalla scadenza del termine previsto per
 il pagamento fino al giorno di effettivo rimborso.
 
 Art. 7.Dichiarazioni relative alla polizza assicurativa facoltativa  
                                                                      
      1. La copertura assicurativa per il caso di decesso, inabilita'
 temporanea e totale al lavoro ed invalidita' totale e permanente e'
 disciplinata dalle condizioni generali di polizza il cui estratto e'
 di seguito riportato ed il cui testo integrale e' a disposizione del
 cliente presso le filiali di Banca Intesa.
      2. Con la firma nell'apposito spazio della richiesta di Carta
 Clessidra, il cliente aderisce alla copertura assicurativa e, ai fini
 della validita' della copertura stessa, dichiara di essere in buono
 stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che
 necessitino di un trattamento medico regolare e di non essere stato
 assente dal lavoro, negli ultimi dodici mesi, per piu' di trenta
 giorni a causa di una malattia o di un infortunio.
      3. La spesa per la copertura assicurativa viene addebitata
 nell'importo della mensilita' di rimborso nella misura indicata nelle
 Condizioni Economiche.
 
    Sezione - Deposito, amministrazione, negoziazione,ricezione e     
       trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari        
                     Art. 1.Oggetto del servizio                      
                                                                      
      1. Oggetto del servizio di deposito, amministrazione,
 negoziazione in conto proprio e in conto terzi, ricezione e
 trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari (di seguito
 denominati anche indifferentemente 'titoli' o 'strumenti finanziari')
 possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti
 finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del decreto
 legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di
 attuazione.
      2. Nel caso di strumenti finanziari cartacei il cliente deve
 presentare gli stessi accompagnati da una distinta, contenente gli
 estremi necessari per identificarli.
      3. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, il
 servizio si espleta in regime di gestione accentrata, attraverso
 appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
 Per detti strumenti finanziari, la registrazione contabile dello
 strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria
 prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il
 trasferimento, ritiro o vincolo relativo allo stesso trovano
 attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalita'
 e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando
 esclusa ogni possibilita' di rilascio di certificati in forma
 cartacea.
 
                   Art. 2.Svolgimento del servizio                    
                                                                      
      1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la
 registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati,
 esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per
 l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le
 riscossioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed
 in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli
 stessi.
      2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei
 titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al cliente
 e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di
 ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza
 di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di
 opzione per conto del cliente stesso.
      3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il
 cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni,
 in mancanza delle quali essa non puo' essere tenuta a compiere alcuna
 relativa operazione.
      4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca
 entro 10 giorni lavorativi dalla data di negoziazione 'ex cedola' o
 'ex dividendo', la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o
 dei dividendi.
      5. La Banca, salvo espressa richiesta scritta del cliente, da
 farsi di volta in volta con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi,
 e' autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di
 pertinenza del cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie
 e straordinarie indette dalle societa' emittenti i titoli azionari
 depositati e dall'inviare il relativo biglietto di ammissione al
 cliente stesso, sia dal dare a quest'ultimo qualsiasi notizia in
 merito alla convocazione delle citate assemblee.
 
            Art. 3.Conferimento ed esecuzione degli ordini            
                                                                      
      1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto,
 anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati.
 All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore
 finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora
 vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini
 dell'esecuzione nel rispetto della priorita' della loro ricezione, si
 intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a
 quest'ultima.
      2. Il cliente puo' consegnare ai promotori finanziari, e questi
 possono ricevere dal cliente, esclusivamente: a)assegni bancari o
 assegni circolari, muniti di clausola di non trasferibilita',
 intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operano
 ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti
 sono offerti; b)ordini di bonifico e documenti similari che abbiano
 quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera
 precedente; c)strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati
 o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di
 offerta. Nel caso in cui il cliente, in violazione delle prescrizioni
 di cui al periodo precedente, abbia consegnato denaro contante o
 strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, la Banca non
 risponde dei disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e
 sottrazioni.
      3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari
 autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti
 dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
 Nello svolgimento della predetta attivita', la Banca e' autorizzata
 ad agire per conto del cliente anche in nome proprio.
      4. La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire
 nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla
 stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa
 ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo,
 ritardi o cadute di linea del sistema; interruzioni, sospensioni,
 guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti
 telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
      5. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca
 si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le
 migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle
 dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare
 le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi
 pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o
 indirettamente dal cliente. Qualora detti ordini siano eseguiti sui
 mercati regolamentati vengono osservate le regole ivi previste.
 Qualora il cliente richieda che la negoziazione degli ordini su
 strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di
 fuori di detti mercati, la negoziazione avviene in conformita' alle
 disposizioni vigenti. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla
 Banca in conto proprio, e cioe' in contropartita diretta con il
 cliente, la Banca comunica al cliente stesso, all'atto della
 ricezione dell'ordine, il prezzo al quale e' disposta a comprare o a
 vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione
 contestualmente all'assenso del cliente; sul prezzo pattuito non
 applica commissioni. Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito
 dalla Banca per conto terzi il prezzo praticato al cliente e'
 esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca, ferma restando
 l'applicazione delle commissioni e spese pattuite.
      6. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti
 finanziari e' subordinata alla costituzione da parte del cliente
 delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli
 eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
      7. Il cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in
 proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca, sugli
 strumenti finanziari intestati al cliente di cui il medesimo dovesse
 dare ordini di vendita.
      8. Qualora gli ordini di acquisto riguardino strumenti
 finanziari nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il
 cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilita'
 connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della
 societa' emittente.
      9. In caso di ordini di vendita, la Banca, qualora non possa
 prelevare dal deposito del cliente la quantita' di strumenti
 finanziari venduta per mancanza dei 'tagli', e' autorizzata a
 prelevare una quantita' superiore provvedendo a tutto quanto occorre
 (compreso l'eventuale frazionamento del certificato), restando
 impegnata ad immettere la quantita' prelevata in piu', non appena
 disponibile, nel deposito.
      10. Salvo diversa disposizione scritta del cliente, gli
 strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente
 Sezione sono immessi o registrati nel deposito presso la Banca
 disciplinato dal presente contratto. Tali strumenti possono essere
 trasferiti o ritirati dal cliente, in tutto o in parte, senza
 addebito di alcuna penalita'.
 
                    Art. 4.Operazioni non adeguate                    
                                                                      
      1. La Banca si astiene dall'effettuare operazioni che, sulla
 base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per
 tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. A tal fine, la Banca
 tiene conto delle informazioni indicate nell'art. 28 del regolamento
 Consob n. 11522/1998 (di seguito regolamento Consob) e di ogni altra
 informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
      2. La Banca quando riceve dal cliente disposizioni relative ad
 una operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle
 ragioni per cui non e' opportuno procedere alla sua esecuzione.
 Qualora il cliente intenda comunque dare corso all'operazione, la
 Banca puo' eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine
 impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle
 avvertenze ricevute.
 
                    Art. 5.Conflitti di interesse                     
                                                                      
      1. La Banca puo' effettuare con o per conto della propria
 clientela operazioni in cui abbia un interesse in conflitto
 (direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di
 gruppo, alla prestazione congiunta di piu' servizi, o ad altri
 rapporti di affari propri o di altri soggetti appartenenti al
 gruppo), purche' abbia preventivamente informato per iscritto il
 cliente circa la natura e l'estensione del proprio interesse
 nell'operazione ed il cliente abbia espressamente acconsentito per
 iscritto all'effettuazione della stessa.
 
              Art. 6.Ordini e autorizzazioni telefoniche              
                                                                      
      1. Il cliente puo' impartire alla Banca gli ordini di
 compravendita di strumenti finanziari, le conferme e le
 autorizzazioni di cui alla presente Sezione anche per telefono. In
 tal caso la Banca puo' parimenti comunicare per telefono al cliente
 le informazioni e le avvertenze dovute.
      2. Il cliente da' atto che sia le informazioni e le avvertenze
 fornite dalla Banca sia gli ordini di compravendita di strumenti
 finanziari, le conferme e le autorizzazioni dal medesimo trasmessi
 per telefono sono registrati su nastro magnetico o altro supporto
 equivalente.
 
                      Art. 7.Avvertenze generali                      
                                                                      
    1. Il cliente prende atto:
       che, nello svolgimento dell'attivita' di cui alla presente
 Sezione non sussiste alcuna garanzia, per il cliente stesso, di
 mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati;
       che, con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari
 non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai
 titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di
 investimento collettivo, tali investimenti possono comportare (i) il
 rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la carenza di
 informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente
 il valore corrente;
       che, per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti
 finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione puo'
 risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che
 comunque detta operazione sara' eseguita in conformita' alle
 disposizioni vigenti.
 
  Art. 8.Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziariderivati,   
                      warrant e covered warrant                       
                                                                      
      1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui
 all'art. 1, comma 2, lettere da f)a j), del decreto legislativo 24
 febbraio 1998, n. 58, il cliente prende atto che:
       il valore di mercato di tali strumenti e' soggetto a notevoli
 variazioni;
       l'investimento effettuato su tali strumenti comporta
 l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche
 eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente
 quantificabili.
 
      2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di
 cui al comma 1, viene stipulato apposito atto integrativo nel quale
 sono, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire a
 titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni.
  3. Per l'esecuzione delle operazioni in warrant e covered warrant,
 il cliente fissa il valore di riferimento in relazione al quale la
 Banca effettua le comunicazioni previste nel comma 4. Nel caso in cui
 nel deposito vengano immessi o registrati warrant o covered warrant
 per effetto di operazioni disposte dall'emittente di strumenti
 finanziari gia' presenti nello stesso deposito (ad esempio:
 assegnazione gratuita), la Banca assume quale valore di riferimento,
 in mancanza di apposita dichiarazione da parte del cliente, il
 controvalore del warrant o covered warrant al primo giorno di
 quotazione.
      4. La Banca, ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera h),
 28, comma 3 e 30, comma 2, lett. e), del regolamento Consob, informa
 prontamente e per iscritto il cliente nel caso in cui le operazioni
 da lui disposte per finalita' diverse da quelle di copertura abbiano
 generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al
 50%:
       del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e
 garanzia, per le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati;
       del valore di riferimento di cui al comma 3 per le operazioni
 in warrant e covered warrant.
 
      I suddetti valori si rideterminano in occasione della
 comunicazione al cliente della perdita, nonche' in caso di versamenti
 o prelievi. Il nuovo valore e' prontamente comunicato al cliente
 stesso e, in caso di versamenti o prelievi, gli viene comunque
 comunicato il risultato fino ad allora conseguito.
 
   Art. 9.Documentazione delle operazioni eseguitee della posizione   
                          titoli in deposito                          
                                                                      
      1. Per ogni operazione eseguita la Banca invia al cliente, entro
 il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione
 dell'ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione
 dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le
 inforinazioni di cui all'art. 61 del regolamento Consob.
      2. La documentazione si intende tacitamente approvata dal
 cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere
 trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
 documentazione stessa.
      3. La Banca invia almeno una volta all'anno al cliente una
 posizione dei titoli in deposito. Fermo quanto previsto nel comma 2,
 trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione,
 senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico,
 la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed
 approvata.
 
Art. 10.Cointestazione del rapporto con facolta' di utilizzo disgiunto
                                                                      
      Ciascuno dei cointestatari a firme disgiunte e' autorizzato,
 anche ai sensi dell'art. 1395 del Codice civile, ad impartire
 qualsiasi disposizione concernente strumenti finanziari nominativi
 intestati ad altro cointestatario, come ad esempio: dare le conferme
 per l'esecuzione delle operazioni ritenute dalla Banca non adeguate
 nonche' le autorizzazioni per le operazioni in conflitto di
 interesse; ritirare gli strumenti finanziari o trasferirli ad altro
 deposito; acquistare o vendere gli strumenti finanziari e i
 pertinenti diritti; costituire in pegno gli strumenti finanziari a
 garanzia di obbligazioni proprie, di altri cointestatari o di terzi;
 esercitare i diritti di opzione; effettuare operazioni di riporto o
 prestito; sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento
 alla Banca della delega per la girata degli strumenti finanziari
 medesimi, anche a favore della Banca; effettuare qualsiasi altra
 operazione in nome e/o per conto degli intestatari degli strumenti
 finanziari.
 
   Art. 11.Vendita dei titoli in caso di inadempimento dei cliente    
                                                                      
      1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle
 sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata
 a.r. a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data di
 ricezione della lettera.
      2. Se il cliente rimane in mora, la Banca puo' valersi dei
 diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e
 2756, commi 2 e 3, del Codice civile realizzando direttamente o a
 mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli
 depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca
 stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il cliente con
 lettera raccomandata a/r del suo proposito, accordandogli un
 ulteriore termine di 10 giorni decorrente dalla data di ricezione
 della lettera.
      3. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita,
 accreditando il residuo sul conto del cliente. Se la Banca ha fatto
 vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle
 stesse condizioni.
 
    Art. 12.Trasferimento del deposito e ritiro di titoli cartacei    
                                                                      
      1. La Banca ha facolta' di custodire il deposito dei titoli
 cartacei ove essa ritiene piu' opportuno in rapporto alle sue
 esigenze e altresi' di trasferirlo dandone comunicazione al cliente.
      2. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il
 cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 2 giorni prima.
 In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere
 rinnovato.
      3. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati
 a norma dei successivi artt. 13, 14 e 15, la Banca provvede alla loro
 restituzione al cliente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione
 del suddetto avviso del cliente di parziale o totale ritiro dei
 titoli, tenuto conto della necessita' di ricevere i titoli stessi dai
 subdepositari.
 
 Art. 13.Subdeposito dei titoli cartacci presso societa' di gestione  
                              accentrata                              
                                                                      
      1. La Banca e' autorizzata a subdepositare i titoli cartacei
 presso una delle societa' di gestione accentrata ai sensi e per gli
 effetti dell'art. 80 e s.s. del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
 n. 58 e normativa di attuazione.
      2. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il cliente
 prende atto che puo' disporre in tutto o in parte dei diritti
 inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero
 chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli
 della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca
 depositariaaderente e secondo le modalita' indicate nelle norme
 contenute nel regolamento dei servizi della societa' di gestione
 accentrata.
 
    Art. 14.Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti     
                                                                      
      1. La Banca e' autorizzata a subdepositare i titoli al portatore
 anche presso organismi diversi dalle societa' di gestione accentrata,
 a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione
 accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze
 possono affidame la materiale custodia a terzi. Qualora tali titoli
 presentino caratteristiche di fungibilita' o quando altrimenti
 possibile, ferma restando la responsabilita' del cliente in ordine
 alla regolarita' dei titoli, la Banca e' altresi' autorizzata a
 procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il
 raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il cliente accetta
 di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e
 qualita'.
      2. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli
 subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane
 responsabile nei confronti del cliente a norma del presente
 contratto.
 
     Art. 15.Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero     
                                                                      
      1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca e'
 autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di
 cui all'art. 2, da societa' estere subdepositarie a tal fine
 abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il
 servizio si svolge secondo le modalita' indicate nelle norme
 contenute nel regolamento di dette societa' estere subdepositarie.
 
                           Art. 16.Recesso                            
                                                                      
      1. Il cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi
 momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15
 giorni lavorativi. La Banca, ricevuta la comunicazione di recesso,
 puo' rinunciare in tutto o in parte al periodo di preavviso.
 
      Art. 17.Modifica delle norme e delle condizioni economiche      
                                                                      
      1. La Banca si riserva, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera
 b)del regolamento Consob, la facolta' di modificare le norme e le
 condizioni economiche applicate al servizio di negoziazione,
 trasmissione e ricezione ordini. Le comunicazioni relative sono
 validamente effettuate mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo
 indicato dal cliente ed entrano in vigore con la decorrenza indicata
 in tale comunicazione.
      2. In caso di variazioni generalizzate delle condizioni
 economiche, la comunicazione puo' essere effettuata in modo
 impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica Italiana.
      3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
 ovvero dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica Italiana il cliente ha diritto di recedere
 dal servizio senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione,
 l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
      4. La modifica delle norme e delle condizioni economiche
 applicate al rapporto di deposito e amministrazione restano regolate
 dall'art. 11 della Sezione 'Condizioni generali relative al rapporto
 BancaCliente'.
 
                       Sezione - Intesa online                        
                   Art. 1.Definizioni e avvertenze                    
                                                                      
    1. Nella presente sezione contrattuale si intendono per:
       cliente: l'intestatario o il cointestatario dei rapporti
 bancari utilizzabili attraverso il servizio Intesa online, o il
 soggetto autorizzato con apposita delega a utilizzare i predetti
 rapporti tramite il servizio Intesa online;
       rapporti: il conto corrente, il deposito titoli e gli altri
 rapporti Bancari utilizzabili attraverso il servizio Intesa online
 indicati dal cliente;
       servizio: il servizio Intesa online, utilizzabile tramite
 collegamento telefonico o telematico, come indicato nelle istruzioni
 operative;
       istruzioni operative: le istruzioni allegate al contratto ove
 sono indicate le caratteristiche del servizio, le relative modalita'
 di accesso e di utilizzo e i limiti operativi del servizio (inclusi i
 limiti di importo cui sono soggette le operazioni dispositive).
 
      2. Caratteristica dell'operativita' in strumenti finanziari
 svolta a distanza (trading on line) e' la facilita' di accesso ai
 mercati e la rapidita' di esecuzione delle disposizioni impartite.
 Tale caratteristica puo' indurre il cliente a disporre frequenti
 operazioni, anche nel corso della medesima seduta borsistica, senza
 valutare adeguatamente il contenuto delle stesse. Si avverte che un
 tale comportamento puo' determinare un aumento del rischio
 finanziario nonche' favorire un aumento del costo complessivo delle
 commissioni.
      3. Con riguardo ai dati e alle informazioni forniti tramite il
 servizio, si avverte che le simulazioni di rendimento di un
 portafoglio potenziale non possono essere considerate previsioni di
 rendimento effettivo futuro e che gli andamenti passati degli
 strumenti finanziari non sono indicativi di risultati futuri. Si
 avverte altresi' che il collegamento telematico consente di accedere,
 tramite il sito della Banca, anche a siti internet di terzi: tale
 possibilita' non costituisce un invito della Banca ad accedere ai
 predetti siti e, in ogni caso, la Banca non assume alcuna
 responsabilita' circa l'accuratezza, la completezza e la liceita'
 delle infonnazioni ricavabili da tali siti.
 
                     Art. 2.Oggetto del servizio                      
                                                                      
      1. Il servizio consente al cliente di acquisire informazioni e
 di effettuare operazioni tramite collegamento telefonico o
 telematico. L'elenco delle informazioni e operazioni disponibili e'
 indicato nelle istruzioni operative, e' pubblicato sul sito internet
 della Banca ed e' reperibile presso le filiali.
      2. Le modalita' di collegamento e le istruzioni operative
 possono essere modificate o integrate dalla Banca al fine di:
 consentire l'utilizzo di nuove tecnologie, migliorare l'efficienza
 del servizio, ampliare la gamma delle operazioni rese disponibili
 alla clientela.
    3. Il cliente puo' chiedere in ogni momento:
       la disattivazione o il ripristino di una modalita' di
 collegamento oppure la modifica delle caratteristiche di utilizzo di
 tali modalita' di collegamento;
       l'esclusione della funzione dispositiva del servizio o, se gia'
 esclusa, il ripristino della stessa.
 
      La richiesta puo' essere formulata per iscritto, tramite
 collegamento telefonico o, quando disponibile, tramite collegamento
 telematico.
      4. Riguardo alle operazioni effettuate tramite il servizio, le
 parti derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme
 che regolano i rapporti.
      5. Le informazioni sui rapporti che il cliente puo' acquisire
 tramite il servizio corrispondono a quelle memorizzate negli archivi
 della Banca e sono quindi suscettibili di rettifiche e aggiornamenti
 nei limiti e con le modalita' previste dalle norme che regolano i
 rapporti. Tali informazioni sono fornite tenendo conto delle
 operazioni contabilizzate dalla Banca sino al momento in cui e'
 effettuata la richiesta. I dati relativi a operazioni contabilizzate
 il giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche; i
 dati forniti nei giorni non lavorativi sono riferiti di norma al
 giorno lavorativo precedente.
 
 Art. 3.Procura per l'adesione a offerte pubbliche e per i pagamenti  
                               fiscali                                
                                                                      
      1. Il cliente - o, se diverso, l'intestatario del rapporto - con
 la sottoscrizione del contratto conferisce alla Banca procura
 speciale affinche' questa, in suo nome e conto, compili e sottoscriva
 anche in forma elettronica:
       le schede di adesione a offerte pubbliche di strumenti
 finanziari;
       le deleghe di pagamento fiscali relative a tributi a favore di
 enti territoriali, uffici finanziari e altri enti di natura
 pubblicistica in genere. Nel caso in cui il cliente effettui
 pagamenti fiscali per conto di terzi contribuenti, e' obbligo del
 cliente raccogliere specifica procura da parte del contribuente, con
 cui questo autorizzi la Banca a compilare e sottoscrivere la delega
 di pagamento in suo nome e conto; il cliente e' tenuto a far
 pervenire alla Banca tale procura prima della data fissata per il
 pagamento.
 
      2. I dati necessari alla compilazione dei suddetti documenti
 sono forniti alla Banca dal cliente tramite il servizio.
 
           Art. 4.Rapporti utilizzabili tramite il servizio           
                                                                      
      1. I rapporti utilizzabili tramite il servizio devono essere
 intestati al cliente oppure, ove non lo fossero, devono essere
 rapporti sui quali il cliente e' autorizzato a operare. Sono
 utilizzabili anche i rapporti cointestati, sempreche' a firme
 disgiunte.
      2. Il cliente, tramite collegamento telefonico o telematico,
 puo' in ogni momento attivare ulteriori rapporti dei quali sia
 l'unico intestatario.
      3. Sono utilizzabili tramite il servizio, ma limitatamente alle
 sole funzioni informative, anche rapporti di cui il cliente non sia
 intestatario ne' autorizzato ad operare, previo rilascio di apposita
 procura da parte dell'intestatario o degli intestatari dei rapporti
 stessi.
      4. Puo' essere richiesta alla Banca in ogni momento l'esclusione
 di uno o piu' rapporti dall'ambito di utilizzo del servizio. La
 richiesta puo' essere formulata per iscritto, tramite collegamento
 telefonico o, quando disponibile, tramite collegamento telematico.
 
        Art. 5.Accesso al servizio, Ambito di responsabilita'         
                                                                      
      1. Per accedere al servizio il cliente deve dotarsi a sua cura e
 spese delle apparecchiature necessarie e deve inoltre attenersi alle
 istruzioni operative. Il cliente e' responsabile degli eventuali
 danni derivanti alla Banca o a terzi dall'inosservanza di dette
 istruzioni.
    2. La Banca non e' responsabile:
       di eventuali malfunzionamenti del servizio derivanti dal non
 corretto funzionamento delle apparecchiature del cliente, ne' delle
 conseguenze derivanti dall'utilizzo, da parte del cliente, di dati o
 informazioni forniti da terzi e resi disponibili sul sito della Banca
 o forniti telefonicamente;
       della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati
 trasmessi attraverso il servizio, se dovuta a interventi di terzi
 sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre
 circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca.
 
                   Art. 6.Sospensione del servizio                    
                                                                      
      1. La Banca puo' sospendere il servizio anche senza preavviso
 nei seguenti casi:
       reputi cio' necessario a garantire la sicurezza del servizio
 stesso;
       riscontri un utilizzo del servizio, da parte del cliente,
 improprio o difforme dalle norme indicate nel contratto (comprese le
 istruzioni operative);
       venga a conoscenza di notizie, non legalmente certe, circa
 l'intervenuta morte o la sopravvenuta incapacita' di agire del
 cliente.
 
      2. Sospensioni del servizio possono inoltre verificarsi per
 fatti non imputabili alla Banca, quali ad esempio: scioperi anche del
 personale della Banca, interruzioni, rallentamenti o cattivo
 funzionamento del collegamento telefonico o telematico; alterazioni
 dei documenti elettronici scambiati nell'ambito del servizio;
 impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorita';
 provvedimenti di natura giudiziaria; fatti di terzi.
      3. Le eventuali sospensioni non determinano responsabilita'
 della Banca, neanche per errori o ritardi nella messa a disposizione,
 telematica o telefonica, di dati, quotazioni o notizie finanziarie.
 
                      Art. 7.Codici di sicurezza                      
                                                                      
      1. Il servizio e' utilizzabile tramite i codici aventi le
 caratteristiche indicate nelle istruzioni operative, i quali possono
 essere variati su richiesta del cliente. I codici sono predisposti
 secondo criteri idonei a garantirne la massima riservatezza.
      2. In caso di indisponibilita' dei sistemi informatici di
 verifica dei codici, la Banca, per consentire comunque al cliente di
 operare, si riserva di richiedere le informazioni necessarie per
 l'identificazione del medesimo (ad esempio: dati anagrafici, rapporti
 Bancari).
 
   Art. 8.Custodia dei codici; relativo smarrimento, sottrazione o    
                             distruzione                              
                                                                      
      1. Il cliente e' tenuto a custodire con ogni cura ed a mantenere
 segreti i codici, i quali, nell'interesse del cliente, non devono
 essere conservati insieme, ne' annotati su un unico documento. La
 responsabilita' nei confronti della Banca per la custodia e per il
 corretto utilizzo dei codici, nonche' per il loro eventuale illecito
 o indebito uso, pure se in conseguenza di smarrimento o furto,
 compete al cliente e, se diverso, anche all'intestatarlo del
 rapporto.
      2. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei codici,
 il cliente deve:
       a)darne tempestiva comunicazione alla Banca telefonando al
 numero verde indicato nelle istruzioni operative o alla filiale
 presso la quale e' stato stipulato il contratto;
       b)in caso di smarrimento o sottrazione, presentare denuncia
 alle Autorita' di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e
 nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione
 sostitutiva di atto di notorieta', resa di fronte a pubblico
 ufficiale;
       c)confermare per iscritto la comunicazione indicata al punto a)
 entro due giorni lavorativi Bancari da quello della comunicazione,
 recandosi personalmente alla suddetta filiale oppure inviando lettera
 raccomandata, telefax o telegramma e in ogni caso fornendo copia
 della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
 
      3. Ricevuta la comunicazione indicata al punto a), la Banca
 provvede a disattivare il servizio. Per la riattivazione del
 servizio, il cliente deve recarsi alla suddetta filiale per il
 rilascio di una nuova serie di codici. Le conseguenze dell'uso
 illecito dei codici restano a carico del cliente e, se diverso, anche
 dell'intestatario del rapporto fino al momento in cui la Banca riceve
 la suddetta comunicazione.
 
                 Art. 9.Esecuzione delle disposizioni                 
                                                                      
      l. La Banca da' corso alle disposizioni che sono impartite dal
 cliente previa corretta esecuzione delle procedure di identificazione
 indicate nelle istruzioni operative. In particolare il cliente e'
 tenuto a osservare i limiti operativi indicati nelle istruzioni
 operative o successivamente modificati dal cliente.
      2. La prova della provenienza dal cliente delle disposizioni
 impartite ovvero delle comunicazioni trasmesse nell'ambito del
 presente contratto e' data ad ogni effetto dal corretto utilizzo dei
 codici secondo le modalita' previste dalle istruzioni operative. La
 Banca non e' tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla
 legittimazione del soggetto che ha fisicamente impartito le
 disposizioni.
      3. Le disposizioni del cliente si considerano pervenute alla
 Banca:
       se inviate tramite collegamento telefonico, nel momento in cui
 l'operatore della Banca conferma l'avvenuta ricezione;
       se inviate tramite collegamento telematico, nel momento in cui
 la procedura, con le modalita' proprie dello strumento di
 trasmissione utilizzato, da' conferma della ricezione indicando i
 riferimenti con cui la disposizione e' stata presa in carico dalla
 Banca.
 
      4. I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di
 quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti e
 delle eventuali limitazioni specificate nelle istruzioni operative e
 inoltre, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari,
 anche dell'orario di apertura dei mercati stessi. Le disposizioni
 impartite dal cliente sono eseguite dalla Banca in ogni caso nel
 termine massimo di 5 giorni lavorativi.
      5. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui
 esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli,
 blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte,
 l'utilizzo. Inoltre, per l'esecuzione delle disposizioni e'
 necessario, secondo i casi:
       che sul conto corrente vi siano disponibilita' sufficienti per
 eseguire le disposizioni;
       che sul deposito titoli vi siano strumenti finanziari
 sufficienti per eseguire le disposizioni.
 
      Nel caso di operazioni in quote o azioni di OICR, le suddette
 condizioni devono sussistere alla data della trasmissione dell'ordine
 alla societa' di gestione.
 
  Art. 10.Esecuzione di disposizioni particolari: adesionea offerte   
 pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizionedi quote od azioni 
                    di OICR (Fondi Comuni e Sicav)                    
                                                                      
      1. L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari,
 oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi Comuni e
 Sicav) puo' essere effettuata dal cliente in conformita' alla
 disciplina tempo per tempo vigente in materia.
      2. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR
 avviene:
       nei termini e secondo le modalita' previsti dai relativi
 documenti di offerta;
       al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal
 soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto
 dell'OICR stesso.
 
      3. La documentazione d'offerta relativa all'adesione a offerte
 pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR deve, ove
 prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere
 preventivamente consegnata dalla Banca al cliente in caso di
 operazione effettuata tramite collegamento telefonico o messa a
 disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in
 caso di operazione disposta tramite collegamento telematico.
      4. Per quegli OICR che prevedono l'intestazione cumulativa di
 quote ed azioni, la Banca, qualora cio' sia previsto dai relativi
 prospetti informativi o documenti integrativi, e' autorizzata ai
 sensi dell'art. 1395 del Codice civile ad eseguire di volta in volta
 a suo nome, ma per conto dell'intestatario del rapporto, le
 disposizioni impartite dal cliente mediante il servizio.
      5. Nell'esecuzione del mandato di cui al comma 4 la Banca e'
 autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa
 d'investimento, Banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure
 di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione
 cumulativa; in ogni caso nessun corrispettivo aggiuntivo e' dovuto
 ne' alla Banca, ne' al suo sostituto.
      6. Le quote e le azioni di OICR sottoscritte tramite il servizio
 sono registrate o depositate secondo le modalita' previste dalla
 documentazione d'offerta; in ogni caso, la Banca si riserva la
 facolta' di evidenziare le suddette quote o azioni nell'ambito del
 rapporto indicato dal cliente.
 
             Art. 11.Revoca o modifica delle disposizioni             
                                                                      
      1. La revoca di una disposizione gia' impartita e' ammessa a
 condizione che essa pervenga alla Banca, ai sensi del comma 3
 dell'art. 9, prima che la disposizione sia stata eseguita. La
 modifica di una disposizione gia' impartita non e' invece ammessa; a
 tale fine, il cliente deve chiedere la revoca della disposizione che
 intende modificare e quindi impartire quella nuova.
 
  Art. 12.Registrazione delle disposizioni - Prova delle operazioni   
                                                                      
      1. Il cliente autorizza la Banca, o le societa' eventualmente
 incaricate, a registrare le comunicazioni telefoniche che
 intercorrono nello svolgimento del servizio, anche al fine di
 adempiere la normativa vigente in materia di servizi di investimento.
      2. La Banca puo' validamente fornire la prova delle operazioni
 eseguite, nonche' di ogni comunicazione effettuata tramite il
 servizio, per mezzo di registrazione fonografica o elettronica, a
 seconda dell'apparecchiatura utilizzata, effettuata su supporto
 durevole.
 
   Art. 13.Invio di comunicazioni tramite posta elettronica o rete    
                              telematica                              
                                                                      
      1. Il cliente non puo' utilizzare, nell'ambito del servizio, la
 funzione di posta elettronica per impartire disposizioni alla Banca.
 Eventuali operazioni disposte mediante messaggio di posta elettronica
 non sono accettate dalla Banca.
      2. In alternativa alla comunicazione scritta, la Banca puo'
 mettere a disposizione del cliente per posta elettronica o in via
 telematica le lettere estratto, le lettere singole, le note delle
 operazioni eseguite. Le comunicazioni effettuate dalla Banca tramite
 posta elettronica sono inviate all'ultimo indirizzo di posta
 elettronica comunicato dal cliente.
      3. I documenti e le comunicazioni per i quali la normativa
 vigente in tema di servizi di investimento e di sollecitazione al
 pubblico risparmio non impone la forma scritta, possono essere messi
 a disposizione dalla Banca o dal cliente in via telematica, per
 l'acquisizione su supporto durevole, in modo che possano essere
 stampati in qualsiasi momento.
 
                     Art. 14.Modifica delle norme                     
                                                                      
      1. La comunicazione di modifica delle norme di tutti i rapporti
 intrattenuti con la Banca puo' essere messa a disposizione del
 cliente tramite avviso sul sito Internet della Banca o tramite
 messaggio di posta elettronica.
 
                           Art. 15.Reclami                            
                                                                      
      1. Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio
 devono essere inoltrati alla Banca per iscritto. I reclami relativi
 alle operazioni comunicate dalla Banca tramite posta elettronica o
 comunque in via telematica possono essere effettuati dal cliente,
 anche tramite posta elettronica, entro 60 giorni dalla data di
 ricezione della comunicazione della Banca, ovvero dalla data in cui
 la Banca rende disponibile le informazioni sull'operazione. In tutti
 gli altri casi restano ferme le norme in proposito previste nei
 contratti riguardanti i rapporti.
 
                           Art. 16.Recesso                            
                                                                      
      1. Ciascuna delle parti ha diritto di recedere in qualsiasi
 momento dandone comunicazione per iscritto con preavviso di 3 giorni
 lavorativi, salvo che ricorra un giustificato motivo.
      2. La Banca puo' altresi' recedere dal contratto senza
 preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente, qualora le sia
 comunicata notizia legalmente certa della morte o sopravvenuta
 incapacita' di agire del cliente. Finche' la notizia legalmente certa
 dei predetti eventi non sia comunicata con documentazione idonea, non
 sono opponibili alla Banca gli eventuali atti di disposizione sui
 rapporti compiuti mediante il servizio dopo il verificarsi
 dell'evento medesimo.
      3. In caso di recesso di una delle parti, la Banca da'
 esecuzione alle disposizioni ricevute entro il giorno precedente a
 quello in cui il recesso diviene efficace.
      4. In caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario puo'
 rinunciare al servizio disgiuntamente dagli altri.
    Fine parte normativa dei contratti.
 
     Milano, 24 febbraio 2004
                     L'amministratore delegato e CEO: Corrado Passera.
M-716 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.