FINELECTRIC - S.r.l.
(Estratto del progetto di scissione)

(GU Parte Seconda n.190 del 14-8-1996)

      Estratto deliberazione di approvazione del progetto di scissione
 parziale pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana, parte seconda, in data 16 febbraio 1996, foglio
 delle inserzioni n. 39, avviso M-658.
      Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci Finelectric
 S.r.l. in data 8 maggio 1996 a rogito del notaio Marco Schiavi di
 Milano (repertorio n. 1709/766), depositata presso l'ufficio del
 registro delle imprese di Milano in data 26 luglio 1996 numero di
 protocollo 152357/01 ed iscritta in data 30 luglio 1996 e' stato
 approvato il progetto di scissione parziale, con la sola modifica
 dell'articolo 21 nel modo seguente: 'Art. 21 - L'esercizio sociale
 chiude il 30 settembre di ogni anno. Il bilancio viene redatto
 dall'organo amministrativo alla chiusura di ogni esercizio sociale' e
 contenente le seguenti indicazioni ex articoli 2504-novies e 2502-bis
 Codice civile.1. Societa' trasferente: Finelectric S.r.l., con sede a
 Milano in corso Lodi n. 9, capitale sociale L. 500.000.000, iscritta
 presso il registro delle imprese di Milano, Tribunale di Milano al n.
 161907, REA n. 875072, codice fiscale n. 01746330156.
      2. Societa' beneficiaria (di nuova costituzione): Alemag S.r.l.,
 con sede a Milano in corso Lodi n. 9, capitale sociale di L.
 425.000.000.
      3. Le quote rappresentative del capitale sociale della societa'
 beneficiaria saranno assegnate ai soci della societa' trasferente in
 proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute in tale ultima
 societa' senza necessita' di effettuare alcun conguaglio in denaro.
      4. La suddetta assegnazione e la partecipazione di tali quote
 agli utili avverra' a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto
 di scissione.
      5. Le operazioni effettuate dalla societa' trasferente verranno
 imputate al bilancio della societa' beneficiaria a decorrere dalla
 data di stipulazione dell'atto di scissione.
      6. Non sono previsti trattamenti o vantaggi particolari di cui
 ai numeri 7 e 8 primo comma dell'articolo 2501-bis del Codice civile
 e non esistono titoli diversi dalle quote sociali.
 
     Milano, 5 agosto 1996
                                     Il notaio rogante: Marco Schiavi.
M-7321 (A pagamento).
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