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Errata corrige
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Estratto delibere di fusione
Estratto a norma dell'art. 2502-bis del Codice civile delle
deliberazioni assembleari di fusione in data 9 luglio 1996,
verbalizzate con atti a rogito notaio Luciano Amato di Milano:
rep. 74.637/7.890 in pari data, omologata dal Tribunale di
Milano con decreto n. 10312 in data 26 luglio 1996, iscritta presso
il Registro delle imprese di Milano, Tribunale di Milano, in data 1.
agosto 1996 ('Viciemme Rolding S.r.l.');
rep. 74.639/7.892 in pari data, omologata dal Tribunale di
Milano con decreto n. 10314 in data 26 luglio 1996; iscritta presso
il Registro delle imprese di Milano, Tribunale di Milano in data 1.
agosto 1996 ('Milcor S.r.l.');
rep. 74.641/7.894 in pari data, omologata dal Tribunale di
Milano con decreto n. 10316 in data 26 luglio 1996, iscritta presso
il Registro delle imprese di Milano, Tribunale di Milano in data 1.
agosto 1996 ('Garage Canali S.r.l.');
rep. 74.640/7.893 in pari data, omologata dal Tribunale di
Milano con decreto n. 10315 in data 26 luglio 1996, iscritta presso
il Registro delle imprese di Milano, Tribunale di Milano in data 1.
agosto 1996 ('Immobiliare Adriana S.r.l.');
rep. 74.638/7.891 in pari data, omologata dal Tribunale di
Milano con decreto n. 10313 in data 26 luglio 1996, iscritta presso
il Registro delle imprese di Milano, Tribunale di Milano in data 1.
agosto 1996 ('Finanziaria Monte Generoso S.p.a.').
Le assemblee straordinarie hanno approvato la fusione tra le
suddette societa' mediante incorporazione nella prima della seconda,
della terza, della quarta e della quinta, alle seguenti condizioni:
1) senza determinazione di alcun rapporto di cambio, in quanto
trattasi di fusione mediante incorporazione di societa' interamente
possedute;2) con efficacia, a fini contabili, dalla data del 1.
gennaio 1996;
3) dando atto che non sussistono categorie particolari di soci,
ne' benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle
societa' partecipanti;
4) dando atto che non sussistono quote con trattamento
particolare o privilegiato e non sono previsti vantaggi particolari a
favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione;
5) dando atto che l'oggetto della societa' incorporante, e
quindi l'art. 2 dello statuto della medesima, saranno modificati per
ricomprendere le attivita' gia' svolte da tutte le societa'
partecipanti alla fusione.
Luciano Amato, notaio.
M-7354 (A pagamento)