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Errata corrige
Errata corrige
Con verbale in data 14 giugno 1996 n. 196296/24934 di Repertorio
dottor Enrico Lainati, omologato dal Tribunale di Milano in data 4
luglio 1996, decreto n. 8911, depositato presso il Registro delle
Imprese in data 15 luglio 1996 n. 131282 prot. ed iscritto nel
Registro delle Imprese, l'assemblea della Societa' Kraft Generai
Foods S.p.a. ha approvato il progetto di fusione delle societa' Nike
Industria Alimentare S.r.l., Jacobs Caffe' S.p.a. e Kraft Generai
Foods S.p.a. da attuarsi mediante incorporazione delle prime due
nella terza ed alle seguenti condizioni:
lo statuto della societa' incorporante non subisce alcuna
modificazione a seguito della fusione ad eccezione della variazione
della denominazione in quella di Kraft Jacobs Suchard S.p.a. con
effetto dall'atto di fusione;
non si fa luogo ad alcun concambio in quanto la incorporante
detiene gli interi capitali delle societa' incorporande;
le operazioni della societa' incorporande Jacobs Caffe' S.p.a.
saranno imputate al bilancio della societa' incorporante Kraft
Generai Foods S.p.a., a far tempo dal 1. dicembre 1995 a condizione
che la fusione abbia effetto ai sensi dell'art. 2504-bis, 2 c. in
data anteriore al 1. dicembre 1996.
Viceversa se la fusione dovesse aver effetto in data successiva
al 30 novembre 1996 le operazioni della societa' incorporata verranno
imputate al bilancio della societa' incorporante a decorrere dal 1.
dicembre 1996;
le operazioni della societa' incorporande Nike Industria
Alimentare S.r.l. saranno imputate al bilancio della incorporante a
far tempo dal 1. gennaio 1996 e la fusione avra' effetto dal 1.
gennaio 1996 ai sensi dell'art. 123, settimo comma, decreto del
Presidente della Repubblica 917/86;
con la fusione non si realizzano ne' trattamenti riservati a
particolari categorie di soci ne' vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Dott. Enrico Lainati, notaio.
M-7366 (A pagamento).