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Errata corrige
Errata corrige
Con verbale in data 14 giugno 1996 n. 196296/21935 di repertorio
dott. Enrico Lainati, omologato dal Tribunale di Milano in data 4
luglio 1996, decreto n. 8910, depositato presso il Registro delle
imprrese in data 15 luglio 1996, n. 131292 prot., ed iscritto nel
registro delle imprese, l'assemblea della societa' Kraft Generai
Foods S.p.a. ha approvato il progetto di fusione delle societa'
General Foods Italia S.p.a. e Kraft General Foods S.p.a. da attuarsi
mediante incorporazione della prima nella seconda ed alle seguenti
condizioni:
lo statuto della societa' incorporante non subisce alcuna
modificazione a seguito della fusione ad eccezione della variazione
della denominazione in quella di Kraft Jacobs Suchard S.p.a. con
effetto dall'atto di fusione;
non si fa luogo ad alcun concambio in quanto entrambe le
societa' partecipanti alla fusione sono interamente possedute dallo
stesso socio Kraft Foods International Inc.
Risulta pertanto funzionalmente irrilevante l'esigenza di
concambiare le azioni dell'incorporata con quelle dell'incorporante
poiche' non essendo coinvolti azionisti diversi, la posizione del
socio unico non subisce variazioni patrimoniali in conseguenza della
fusione;
le operazioni della societa' incorporanda General Foods Italia
S.p.a. saranno imputate al bilancio della societa' incorporante Kraft
Generai Foods S.p.a., a far tempo dal 1. dicembre 1995 a condizione
che la fusione abbia effetto ai sensi dell'art. 2504-bis; secondo
comma, in data anteriore al 1. dicembre 1996. Viceversa se la fusione
dovesse avere effetto in data successiva al 30 novembre 1996 le
operazioni della societa' incorporata verranno imputate al bilancio
della societa' incorporanta a decorrere dal 1. dicembre 1996;
con la fusione non si realizzano ne' trattamenti riservati a
particolari categorie di soci ne' vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Dott. Enrico Lainati, notaio
M-7369 (A pagamento).