CARREFOUR ITALIA IMMOBILIARE - S.r.l.
Sede in San Giuliano Milanese, via della Pace n. 45
Capitale L. 2.000.000.000
Registro imprese di Milano n. 348700 Tribunale di Milano

EFI - S.r.l.
Sede in San Giuliano Milanese, via della Pace n. 45
Capitale L. 7.700.000.000
Registro imprese di Milano n. 194747/1997

(GU Parte Seconda n.306 del 31-12-1999)

      Con atto 20 ottobre 1999 notaio Renato Giacosa n. 28.081/4.410
 rep., reg. Milano, atti pubblici, il 27 ottobre 1999, iscritto nel
 registro imprese di Milano il 28 ottobre 1999, e' stata attuata la
 fusione mediante incorporazione della 'Efi S.r.l.' nella 'Carrefour
 Italia Immobiliare - S.r.l.'.
      1. Societa' incorporante: 'Carrefour Italia Immobiliare S.r.l.',
 sede in San Giuliano Milanese, via della Pace n. 45, capitale L.
 2.000.000.000 interamente versato, registro imprese di Milano
 n.348700 (Tribunale di Milano) codice fiscale n. 11342260152; società
 incorporata: 'Efi S.r.l.', sede in San Giuliano Milanese, via della
 Pace n. 45, capitale L. 7.700.000.000 interamente versato, registro
 imprese di Milano n. 194747/1997, codice fiscale n. 09035410159.
      2. In allegato al progetto di fusione, sotto la lettera 'A'
 (omissis), e' stato riportato lo statuto della societa' incorporante
 Carrefour Italia Immobiliare S.r.l. che, a seguito della fusione, non
 ha subito alcuna modificazione.
      3. - 4. L'intero capitale sociale della societa' incorporata e'
 interamente posseduto dalla società incorporante; conseguentemente,
 la fusione è avvenuta mediante trasferimento alla società
 incorporante di tutte le attività e passività della società
 incorporata senza aumento del capitale sociale della società
 incorporante.
      Ai fini della fusione, non si e' resa pertanto necessaria la
 determinazione di un rapporto di cambio e si è reso, quindi,
 applicabile l'articolo 2504-quinquies del Codice civile, in base al
 quale non sono applicabili le disposizioni degli articoli 2501-quater
 e 2501-quinquies del Codice civile.
    5. Non applicabile.
  6. Le operazioni della societa' incorporata sono state imputate al
 bilancio della società incorporante con decorrenza dal 1. gennaio
 dell'anno nel quale l'incorporazione ha avuto effetto.
      7. Non applicabile in quanto non sono stati previsti trattamenti
 riservati a particolari categorie di soci.
      8. Non applicabile in quanto non e' stato previsto alcun
 vantaggio particolare a favore degli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione.
                                         Dott. Renato Giacosa, notaio.
                                                                      
M-9419 (A pagamento).
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