Nuova autostazione di Montecchio Maggiore e collegamenti con la viabilita' ordinaria. Pubblicazione (ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, legge n. 241 /90). DEC/DSA/2004/0878. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro per i beni e le attivita' culturali, Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377; Visto il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni"; Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P. C.M. del 23 gennaio 2004 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale concernente il progetto per la realizzazione della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti alla viabilita' ordinaria da realizzarsi nei Comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Montebello Vicentino (VI) presentata dalla Societa' Autostrada S.p.a. Brescia-Verona-Vicenza-Padova, con sede in via Flavio Gioia n. 71, 37135 Verona, in data 30 luglio 2003; Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Societa' Autostrada S.p.a. Brescia Verona Vicenza Padova, in data 8 marzo 2004; Vista la nota n. 1928 della Regione Veneto del 25 giugno 2004, pervenuta il 5 luglio 2004, con cui si esprime un parere favorevole; Vista la nota n. ST/407/19896/2004 del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 7 giugno 2004, pervenuta in data 14 giugno 2004, con cui si esprime parere favorevole; Visto il parere n. 595 positivo con prescrizioni formulato in data 8 luglio 2004 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Societa' Autostrada S.p.a. Brescia-Verona-Vicenza-Padova; (Omissis); Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/86, alla pronuncia di compatibilita' ambientale dell'opera sopraindicata; Esprime giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del progetto relativo alla realizzazione della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e collegamenti alla viabilita' ordinaria da realizzarsi nei Comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Montebello Vicentino (VI) presentata dalla Societa' Autostrada S.p.a. Brescia Verona Vicenza Padova a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni: a) in sede di progettazione esecutiva dovra' essere verificata la possibilita' di un eventuale spostamento della bretella di raccordo dalla rotatoria di Brendola verso il sottopasso dell'A4 in modo da allontanare la viabilita' dalle case poste in prossimita' della rotatoria stessa; b) relativamente alla componente atmosfera si richiede, sia in corso d'opera che durante la fase di esercizio, l'installazione a cura del proponente, in accordo con Arpav competente, di almeno tre stazioni fisse di monitoraggio della qualita' dell'aria, che effettuino misurazioni in continuo ed in automatico almeno dei seguenti inquinanti: NOx (NO e NO2), CO, PM10, idrocarburi metanici e non metanici. Le suddette stazioni dovranno entrare in funzione prima dell'inizio delle opere, allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio e dovranno essere mantenute operative per un periodo fissato di intesa con le autorita' competenti durante l'esercizio; con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente. I dati dovranno essere comunicati e messi a disposizione, delle autorita' regionali competenti. Fermi restando gli accordi con le suddette autorita' competenti in merito alla localizzazione, gestione ed adeguamento delle stazioni della rete di monitoraggio, esse saranno preferibilmente installate presso i recettori sensibili e in corrispondenza dei punti di massima ricaduta. Almeno una delle stazioni dovra' essere attrezzata anche per il rilevamento dei dati meteorologici. Inoltre il progetto esecutivo e le opere dovranno essere realizzate secondo quanto indicato nella scheda tecnica N.ST-001 del decreto del 1° aprile 2004 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio relativamente a pavimentazioni stradali (drenanti e non), barriere di spartitraffico e rivestimenti di barriere acustiche; c) relativamente alla componente rumore si richiede; sia in corso d'opera che in esercizio, sempre in accordo con l'Arpav, un monitoraggio accurato al fine di integrare eventualmente con soluzioni architettoniche di miglioramento con aggetti e pendini, le barriere previste e, ove necessario, intervenire sui recettorii per ottenere il rispetto dei limiti normativi fissati dal decreto attuativo sul rumore di origine stradale approvato il 19 marzo 2004 dal Consiglio dei ministri, sia con l'eventuale apposizione di opportune finestrature sia con l'eventuale creazione di barriere arboree ed arbustive lungo i perimetri dei lotti di pertinenza. Inoltre il progetto esecutivo e le opere dovranno essere realizzate, se necessarie secondo quanto indicato nella scheda tecnica N.ST-004 del decreto del 1° aprile 2004 del MATT relativamente a: finestre ventilate antirumore; d) dovranno essere ottemperate altresi', ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dalla Regione Veneto e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, riportate integralmente nelle premesse; e) la prescrizione di cui al punto a) sara' sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla Societa' Autostrada S.p.a. Brescia Verona Vicenza Padova, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione Veneto, la quale provvedera' a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate. Roma, 11 ottobre 2004 Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: (firma illeggibile) Il ministro per i beni e le attivita' culturali: (firma illeggibile) Il direttore generale: dott. Carlo Lepore S-077222 (A pagamento).