TAR PUGLIA Lecce

(GU Parte Seconda n.27 del 4-3-2008)

   Con  ordinanza  n. 87/08, depositata in data 4 febbraio 2008, la II
Sezione  del  TAR Puglia Lecce ha ordinato ai ricorrenti prof. Tiziana
Longo  ed  altri,  di  integrare il contraddittorio anche per pubblici
proclami,  nei  confronti  dei  soggetti  collocati  nelle graduatorie
provvisorie e definitive di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2007,
formate  dall'Ufficio  scolastico  provinciale  per  la  Provincia  di
Brindisi  giusta  decreto di pubblicazione prot. n. 13000/C7/B7/D7 del
19 luglio 2007 finalizzate al conferimento d'incarichi di insegnamento
a  tempo determinato e a tempo indeterminato su posti di "sostegno" in
scuole  secondarie  di secondo grado in possesso del titolo abilitante
all'insegnamento  di  sostegno  conseguito  presso  la S.S.I.S. per le
scuole  secondarie di primo grado, ovvero per una sola, specifica area
disciplinare,  diversa a quella cui si riferisce la graduatoria in cui
sono inseriti.
   Pertanto  si  notifica  per  pubblici proclami, ai professori Paola
Frisullo,  Antonio  Carlucci, Lucia Semerano, Guido De Ronzi, Paola De
Filippis,  Nevi  Turi,  Michela  Consolo,  Caterina Dell'Anna, Daniela
Paiano,  Mary  Grazia  Galasso, Silverio Re, Fischetti Rita, Antonella
Gabrielli,  Rosa  Delli  Santi, Lidia Caniglia, Giuseppe Lonero, Maria
Carmela  Greco,  Carla  Vilardi,  Carmina  Galizia,  Antonio  Giuseppe
Bianco,   Patrizia  Zignale,  Francesco  Carbone,  Salvatore  Chionna,
Raffaella Attanasi, Antonio Lo Rizzo, Carlucci Maria Regina, Antonella
Patrizia  Ricci, Anna Maria De Castro, Cosima Pennetta nonche' a tutti
i  soggetti inseriti nelle graduatorie di cui sopra ma in possesso del
solo  titolo  per  il  primo grado della scuola secondaria o di titolo
relativo  ad  area  diversa  da  quella  AD04  il  ricorso n. 1169/07,
comprensivo  dei  motivi  aggiunti,  proposto  al TAR Puglia Lecce, II
Sezione,  per  l'annullamento  degli  elenchi-graduatoria provvisori e
definitivi  di  cui  al  decreto direttoriale del 16 marzo 2007, nella
parte in cui detti elenchi comprendono docenti non muniti di specifico
titolo  abilitante  all'insegnamento  ai  sensi  del  D.M. 20 febbraio
2002,  per  il  suddetto  grado di scuola secondaria (II grado) ovvero
coloro  che posseggono il titolo di sostegno per il titolo di II grado
in  una sola delle aree previste (AD01-AD02-AD03-AD04), come attestato
dai  titoli  rilasciati dalla S.S.I.S. Puglia, e che invece si trovano
inseriti negli elenchi relativi a piu' aree e in particolare l'AD04. I
ricorrenti,   tutti   in  possesso  del  diploma  di  specializzazione
abilitante  all'insegnamento  di  sostegno per gli alunni portatori di
handicaps  nelle  scuole  secondarie di secondo grado per l'area AD04,
censurano   i   provvedimenti   impugnati   per   violazione  e  falsa
applicazione  dell'art.  14,  secondo  comma,  legge  n.  104/1992, in
relazione   all'art.  4  del  D.M.  istruzione  del  26  maggio  1998.
Violazione  e  falsa  applicazione  D.M.  20 febbraio 2002. Eccesso di
potere   per  erroneita'  dei  presupposti,  travisamento  dei  fatti,
contraddittorieta', arbitrarieta' ed ingiustizia manifesta. Violazione
e  falsa applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.
127,  incompetenza; eccesso di potere per erroneita' dei presupposti e
erronea    motivazione.    L'illegittimita'    delle    determinazioni
dell'Ufficio  scolastico  provinciale di Brindisi e la responsabilita'
dell'Ufficio   scolastico  regionale  per  la  Puglia,  riguardano  la
circostanza  di aver assegnato al diploma abilitante una validita' che
il  diploma  stesso  non  ha  e  che  la  S.S.I.S.,  sulla  base degli
insegnamenti  impartiti  durante  il corso di specializzazione, non ha
certificato  sicche'  si  e'  avuta  estensione di ufficio del diploma
S.S.I.S. ritenuta non consentita dal Ministero dell'istruzione e dalla
S.S.I.S.  Puglia  legittimata  a  certificare  la  validita'  di detti
titoli di studio.
   La  discussione della prossima camera di Consiglio e' stata fissata
il giorno 20 marzo 2008.

                         Avv. Salvatore Basso
 
S-081745 (A pagamento).
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