TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.91 del 2-8-2008)

   Con  ricorso RG7119/06, la signora Marini Laurenti, rappresentata e
difesa  dall'avv.  Valerio  Femia,  ha  chiesto  l'annullamento previa
sospensiva del provvedimento prot. n 20602/P del 14 giugno 2006 con il
quale  il M.I.U.R. ha annullato il provvedimento, prot. n. 28961/B del
4  agosto  2005 e il provvedimento prot. n. 29053/1 del 4 agosto 2005.
La  ricorrente  proponeva ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione
ed  erronea  applicazione  tabella  D  del  D.M.  30  gennaio 1998; 2)
violazione  dell'iter  procedimentale,  per  carente,  erronea nonche'
contradditoria  valutazione  di  requisiti  durante  fase  istruttoria
successiva  illegittima  esclusione  in presenza del possesso da parte
della  ricorrente  di  medesimi  titoli  idonei;  3)  mancato rispetto
obbligo  di  motivazione  legge  n.  241/1990  sotto  il profilo della
contradditoria  ed  erronea  motivazione  circa l'asserita assenza dei
titoli  di  ammissione;  4) necessita' della sospensione provvedimento
impugnato.  La  predetta concludeva chiedendo: a) in via preliminare e
cautelare,  di  sospendere  il  provvedimento  prot. n. 20602/P del 14
giugno  2006  con  il  quale il M.I.U.R. ha annullato il provvedimento
prot.  n.  28961/B  del  4  agosto  2005  ed il provvedimento prot. n.
29053/1 del 4. agosto 2005, provvedimento consequenziale e successivo;
b)   in  via  principale  di  annullare  totalmente  il  provvedimento
predetto   totalmente,   nonche'   ogni   altro   provv.   connesso  e
consequenziale  a quelli impugnati. Il Collegio Sezione 3-bis TAR Roma
con  ord.  323/08  10  giugno 2008 ha autorizzato notifica ricorso per
pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio.

                          Avv. Valerio Femia
 
S-085392 (A pagamento).
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