CONSIGLIO DI STATO IN S. G.
Sezione VI

Roma

(GU Parte Seconda n.94 del 22-4-2004)

  Ricorso in appello n. 2844/2004: Comune Sessa Aurunca c/ Calenzo
 Luigi, IACP Caserta, Commiss. prov. assegn. alloggi di Caserta e
 altri.
 
      Con ordinanza del 6 aprile 2004 l'ill.mo presidente della
 Sezione VI del Consiglio di Stato in S.G., ha autorizzato il
 suindicato Comune, ricorrente in appello, alla integrazione del
 contraddittorio nei confronti dei rimanenti concorrenti
 controinteressati, ivi precisati e cosi' come riportati nella
 sentenza, avvalendosi della notifica per pubblici proclami mediante
 l'inserzione di un estratto dell'atto di appello, ex art. 14, regio
 decreto n. 642/1907, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
                    Estratto dell'atto di appello                     
                                                                      
      Con ricorso in appello notificato all'IACP Caserta, alla
 Commissione prov. assegn. alloggi di Caserta il 2 marzo 2004, a
 Calenzo Luigi e Cattolico Sergio il 9 marzo 2004, il Comune di Sessa
 Aurunca adiva l'ecc.mo Consiglio di Stato per la riforma previa
 sospensione, della sentenza n. 13651/03 del TAR Campania Napoli, Sez.
 V, che aveva accolto il ricorso di Calenzo Luigi annullando in parte
 qua la graduatoria ivi impugnata per l'assegnazione di 60 alloggi
 popolari. Deduceva il Comune la erroneita' della sentenza impugnata
 che aveva ritenuto illegittimo, per difetto di istruttoria e di
 motivazione e per travisamento dei fatti, il mancato riconoscimento
 al precisato ricorrente di ulteriori quattro punti (di cui tre per
 antigienicita' e uno per sovraffollamento) con i quali sarebbe stato
 collocato utilmente nella graduatoria in discussione. Ed infatti
 nessuno dei rilevati vizi poteva attribuirsi, nel caso concreto,
 all'operato della Commissione provinciale assegnazione alloggi la
 quale aveva piuttosto dovuto prendere atto che il ricorrente non
 aveva prodotto specifica idonea ed esaustiva documentazione sulla
 sussistenza sia del requisito di antigienicita' sia quello di
 sovraffollamento, cosi' come rigorosamente individuati dalla legge: i
 certificati e documenti prodotti sul punto non potevano che essere
 valutati negativamente dalla Commissione, ne' alcun difetto di
 istruttoria o motivazione poteva esserle contestato, attesa tra
 l'altro la inammissibilita' di qualsiasi inversione dell'onere
 probatorio sul punto. Concludeva pertanto, previa sospensione della
 provvisoria efficacia esecutiva della sentenza, per l'accoglimento
 del gravame con vittoria delle spese.
                                                    Avv. Antonio Aran.
S-11261 (A pagamento).
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