CONSIGLIO DI STATO IN S. G.
Sezione VI

Roma

(GU Parte Seconda n.94 del 22-4-2004)

  Ricorso in appello n. 2841/2004: Comune Sessa Aurunca c/ Buricco
 Antonietta, IACP Caserta, Commiss. prov. assegn. alloggi Caserta e
 altri.
 
      Con ordinanza del 6 aprile 2004 l'ill.mo presidente della
 Sezione VI del Consiglio di Stato in S.G., ha autorizzato il
 suindicato Comune, ricorrente in appello, alla integrazione del
 contraddittorio nei confronti dei rimanenti concorrenti
 controinteressati, ivi precisati e cosi' come riportati nella
 sentenza, avvalendosi della notifica per pubblici proclami mediante
 l'inserzione di un estratto dell'atto di appello, ex art. 14, regio
 decreto n. 642/1907, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
                    Estratto dell'atto di appello                     
                                                                      
      Con ricorso in appello notificato all'IACP Caserta, alla
 Commissione prov. assegn. alloggi di Caserta il 2 marzo 2004, a
 Buricco Antonietta e Cattolico Sergio il 9 marzo 2004, il Comune di
 Sessa Aurunca adiva l'ecc.mo Consiglio di Stato per la riforma,
 previa sospensione, della sentenza n. 13654/03 del TAR Campania
 Napoli, Sez. V, che aveva accolto il ricorso di Buricco Antonietta
 annullando in parte qua la graduatoria ivi impugnata per
 l'assegnazione di 60 alloggi popolari. Deduceva il Comune la
 erroneita' della sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo
 per difetto di istruttoria, il mancato riconoscimento alla precisata
 ricorrente di ulteriori quattro punti (per il reddito inferiore a L.
 1.500.000 per l'anno 1997 e/o 1998) con i quali sarebbe stata
 collocata utilmente nella graduatoria in discussione. Ed infatti il
 rilevato vizio non poteva attribuirsi, nel caso concreto, all'operato
 della Commissione provinciale Assegnazione Alloggi la quale aveva
 piuttosto dovuto prendere atto che la ricorrente non aveva prodotto
 specifica idonea ed esaustiva documentazione sulla sussistenza del
 preciso requisito relativo al reddito dichiarato o goduto nel 1997
 e/o 1998: i certificati e documenti prodotti sul punto non potevano
 che essere valutati negativamente dalla Commissione, ne' alcun
 difetto di istruttoria poteva esserle contestato, atteso tra l'altro
 la inammissibilita' di qualsiasi inversione dell'onere probatorio sul
 punto. Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria
 efficacia esecutiva della sentenza, per l'accoglimento del gravame
 con vittoria delle spese.
                                                    Avv. Antonio Aran.
S-11264 (A pagamento).
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