Ricorso in appello n. 2841/2004: Comune Sessa Aurunca c/ Buricco Antonietta, IACP Caserta, Commiss. prov. assegn. alloggi Caserta e altri. Con ordinanza del 6 aprile 2004 l'ill.mo presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato in S.G., ha autorizzato il suindicato Comune, ricorrente in appello, alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti concorrenti controinteressati, ivi precisati e cosi' come riportati nella sentenza, avvalendosi della notifica per pubblici proclami mediante l'inserzione di un estratto dell'atto di appello, ex art. 14, regio decreto n. 642/1907, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Estratto dell'atto di appello Con ricorso in appello notificato all'IACP Caserta, alla Commissione prov. assegn. alloggi di Caserta il 2 marzo 2004, a Buricco Antonietta e Cattolico Sergio il 9 marzo 2004, il Comune di Sessa Aurunca adiva l'ecc.mo Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione, della sentenza n. 13654/03 del TAR Campania Napoli, Sez. V, che aveva accolto il ricorso di Buricco Antonietta annullando in parte qua la graduatoria ivi impugnata per l'assegnazione di 60 alloggi popolari. Deduceva il Comune la erroneita' della sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria, il mancato riconoscimento alla precisata ricorrente di ulteriori quattro punti (per il reddito inferiore a L. 1.500.000 per l'anno 1997 e/o 1998) con i quali sarebbe stata collocata utilmente nella graduatoria in discussione. Ed infatti il rilevato vizio non poteva attribuirsi, nel caso concreto, all'operato della Commissione provinciale Assegnazione Alloggi la quale aveva piuttosto dovuto prendere atto che la ricorrente non aveva prodotto specifica idonea ed esaustiva documentazione sulla sussistenza del preciso requisito relativo al reddito dichiarato o goduto nel 1997 e/o 1998: i certificati e documenti prodotti sul punto non potevano che essere valutati negativamente dalla Commissione, ne' alcun difetto di istruttoria poteva esserle contestato, atteso tra l'altro la inammissibilita' di qualsiasi inversione dell'onere probatorio sul punto. Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza, per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese. Avv. Antonio Aran. S-11264 (A pagamento).