CONSIGLIO DI STATO IN S. G.
Sezione VI

Roma

(GU Parte Seconda n.94 del 22-4-2004)

  Ricorso in appello n. 2840/2004: Comune Sessa Aurunca c/ Corbo
 Annamaria, IACP Caserta, Commiss. prov. assegn. alloggi di Caserta
 nonche' altri.
 
      Con ordinanza del 6 aprile 2004 l'ill.mo presidente della
 Sezione VI del Consiglio di Stato in S.G., ha autorizzato il
 suindicato Comune, ricorrente in appello, alla integrazione del
 contraddittorio nei confronti dei rimanenti concorrenti
 controinteressati, ivi precisati e cosi' come riportati nella
 sentenza, avvalendosi della notifica per pubblici proclami mediante
 l'inserzione di un estratto dell'atto di appello, ex art. 14, regio
 decreto n. 642/1907, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
                    Estratto dell'atto di appello                     
                                                                      
      Con ricorso in appello notificato all'IACP Caserta, alla
 Commissione prov. assegn. alloggi di Caserta il 2 marzo 2004, a Corbo
 Annamaria e Cattolico Sergio il 9 marzo 2004, il Comune di Sessa
 Aurunca adiva l'ecc.mo Consiglio di Stato per la riforma, previa
 sospensione, della sentenza n. 13652/03 del TAR Campania Napoli, Sez.
 V, che aveva accolto il ricorso di Corbo Annamaria annullando in
 parte qua la graduatoria ivi impugnata per l'assegnazione di 60
 alloggi popolari. Deduceva il Comune la erroneita' della sentenza
 impugnata che aveva ritenuto illegittimo, per difetto di istruttoria
 e di motivazione e per travisamento dei fatti, il mancato
 riconoscimento alla precisata ricorrente di ulteriori tre punti (per
 antigienicita' dell'alloggio in cui vive) con i quali sarebbe stata
 collocata utilmente nella graduatoria in discussione. Ed infatti
 nessuno dei rilevati vizi poteva attribuirsi, nel caso concreto,
 all'operato della Commissione provinciale assegnazione alloggi la
 quale aveva piuttosto dovuto prendere atto che la ricorrente non
 aveva prodotto specifica idonea ed esaustiva documentazione sulla
 sussistenza dei requisiti di antigienicita' dell'alloggio da lei
 abitato: i certificati e documenti prodotti sul punto non potevano
 che essere valutati negativamente dalla Commissione, ne' alcun
 difetto di istruttoria poteva esserle contestato, atteso tra l'altro
 la inammissibilita' di qualsiasi inversione dell'onere probatorio sul
 punto. Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria
 efficacia esecutiva della sentenza, per l'accoglimento del gravame
 con vittoria delle spese.
                                                    Avv. Antonio Aran.
S-11265 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.