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Errata corrige
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Ad istanza degli avvocati Augusto Sinagra e Edoarda Sanci e giusta ordinanza n. 982/1998 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I-ter, in data 9 aprile 1998, si citano per pubblici proclami ai sensi degli artt. 16 e 14 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 i dottori: Pietro Lonardo, Giorgio Sfara, Giovanni Germano, Gerardo Carante, Giulio C. Piccirilli, Cesare Capitani, Lucia A. Savoia, Vincenzo Petrone, Fabio Pigliapoco, Salvatore Cilento, Francesco Trupiano, Ferdinando Nelli Feroci, Antonio D'Andria, Giulio Terzi, Liana Marolla, Alessandro Merola, Stefano Jedrkiewicz, Giampiero Massolo, e quanti altri abbiano interesse a costituirsi nel ricorso n. 3203/1998 proposto dai dott. Luigi Costa Sanseverino di Bisignano contro il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Repubblica per l'annullamento dei decreti presidenziali di promozione al grado di Ministro Plenipotenziario di seconda classe adottati a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del dicembre 1997 con i quali i funzionari diplomatici sopra menzionati sono stati promossi al predetto grado, restandone invece illegittimamente escluso il dott. Luigi Costa Sanseverino di Bisignano; nonche' per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati. I decreti presidenziali in oggetto sono stati impugnati con l'esclusione della posizione del dott. Pietro Lonardo. In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente ha denunziato: violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995 n. 377. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicita', nonche' per falsita' ed erronea valutazione dei presupposti e per disparita' di trattamento. Carenza assoluta di motivazione in ordine alle scelte effettuate. In relazione a tale motivo il ricorrente ha evidenziato il mancato rispetto, nelle promozioni impugnate, dei criteri di valutazione indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica e la preminenza del suo curriculum rispetto ai promossi, sottolineando poi la mancanza di una motivazione comparativa delle promozioni stesse. Il ricorrente ha avanzato istanza cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati ed ha chiesto, in via istruttoria, che sia ordinato alle amministrazioni resistenti il deposito degli atti relativi alle procedure di promozione in questione e, in particolare dei fascicoli personali del ricorrente e dei controinteressati, degli atti preparatori predisposti dall'amministrazione degli Affari Esteri, dei verbali e quanto ad essi connesso della relativa riunione del Consiglio dei Ministri di deliberazione delle promozioni in oggetto. Nel merito il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati. Roma, 30 aprile 1998 Prof. avv. Augusto Sinagra - Avv. Edoarda Sanci. S-11283 (A pagamento).