TAR LAZIO
Sezione I-ter

(GU Parte Seconda n.104 del 7-5-1998)

      Ad istanza degli avvocati Augusto Sinagra e Edoarda Sanci e
 giusta ordinanza n. 982/1998 emessa dal Tribunale Amministrativo
 Regionale del Lazio Sezione I-ter, in data 9 aprile 1998, si citano
 per pubblici proclami ai sensi degli artt. 16 e 14 del regio decreto
 17 agosto 1907, n. 642 i dottori:
       Pietro Lonardo, Giorgio Sfara, Giovanni Germano, Gerardo
 Carante, Giulio C. Piccirilli, Cesare Capitani, Lucia A. Savoia,
 Vincenzo Petrone, Fabio Pigliapoco, Salvatore Cilento, Francesco
 Trupiano, Ferdinando Nelli Feroci, Antonio D'Andria, Giulio Terzi,
 Liana Marolla, Alessandro Merola, Stefano Jedrkiewicz, Giampiero
 Massolo, e quanti altri abbiano interesse a costituirsi nel ricorso
 n. 3203/1998 proposto dai dott. Luigi Costa Sanseverino di Bisignano
 contro il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri e la Presidenza della Repubblica per l'annullamento dei
 decreti presidenziali di promozione al grado di Ministro
 Plenipotenziario di seconda classe adottati a seguito della
 deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del dicembre
 1997 con i quali i funzionari diplomatici sopra menzionati sono stati
 promossi al predetto grado, restandone invece illegittimamente
 escluso il dott. Luigi Costa Sanseverino di Bisignano; nonche' per
 l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o
 comunque connesso a quelli impugnati. I decreti presidenziali in
 oggetto sono stati impugnati con l'esclusione della posizione del
 dott. Pietro Lonardo.
 
      In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente ha
 denunziato: violazione e falsa applicazione di legge, in particolare
 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995 n. 377.
 Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicita',
 nonche' per falsita' ed erronea valutazione dei presupposti e per
 disparita' di trattamento. Carenza assoluta di motivazione in ordine
 alle scelte effettuate.
      In relazione a tale motivo il ricorrente ha evidenziato il
 mancato rispetto, nelle promozioni impugnate, dei criteri di
 valutazione indicati dal citato decreto del Presidente della
 Repubblica e la preminenza del suo curriculum rispetto ai promossi,
 sottolineando poi la mancanza di una motivazione comparativa delle
 promozioni stesse.
      Il ricorrente ha avanzato istanza cautelare di sospensione degli
 effetti dei provvedimenti impugnati ed ha chiesto, in via
 istruttoria, che sia ordinato alle amministrazioni resistenti il
 deposito degli atti relativi alle procedure di promozione in
 questione e, in particolare dei fascicoli personali del ricorrente e
 dei controinteressati, degli atti preparatori predisposti
 dall'amministrazione degli Affari Esteri, dei verbali e quanto ad
 essi connesso della relativa riunione del Consiglio dei Ministri di
 deliberazione delle promozioni in oggetto. Nel merito il ricorrente
 ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati.
     Roma, 30 aprile 1998
                      Prof. avv. Augusto Sinagra - Avv. Edoarda Sanci.
                                                                      
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