CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sez. I - C.I. dott. Vigolo'

(GU Parte Seconda n.259 del 3-11-1992)

    Atto di integrazione del contraddittorio
      L'avv. Vittorio Ripa di Meana, rappresentato dagli avv.ti Guido
 Ninni e Raoul Camerini, premesso: che con appello avverso la sentenza
 del Tribunale di Grosseto n. 204/91 del 5 luglio 1990- 11 febbraio
 1991 l'ing. Carlo Guidoni e la sig.ra Von Wieser hanno citato dinanzi
 la Corte di appello di Firenze il consorzio di Cala Moresca ed i
 consorziati tutti costituitisi nel giudizio di primo grado cosi'
 concludendo:
      1) dichiarare nullo o risolto per impossibilita' sopravvenuta o
 per eccessiva onerosita' il vincolo di partecipazione dell'ing.
 Guidoni e di sua moglie al Consorzio di Calamoresca;
      2) modificare la quota millesimale pertinente al lotto di
 proprieta' degli appellanti in rapporto al valore di essa, non
 edificabile, ed al valore degli altri lotti edificati, edificabili e
 non;
      3) condannare il consorzio stesso alla restituzione della somma
 gia' pagata, con gli interessi dalla data della domanda; con vittoria
 di spese del doppio grado di giudizio; che si e' costituito l'avv.
 Vittorio Ripa di Meana proponendo a sua volta appello incidentale e
 cosi' concludendo: 'Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, in
 riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Grosseto n. 204/91
 del 5 luglio 1990-11 febbraio 1991, rigettare le domande tutte
 proposte dal Consorzio nei confronti dell'appellante incidentale avv.
 Ripa di Meana, confermando l'accertamento dell'intervenuto recesso
 dello stesso dal Consorzio con effetto ex tunc ovvero accertando e
 dichiarando la risoluzione del patto consortile con effetto ex tunc
 per quanto in causa dedotto, accertando e determinando, inoltre, per
 l'ipotesi di mancato rigetto delle richieste di pagamento del
 'Consorzio, l'equo contributo eventualmente dovuto dall'appellante
 incidentale in relazione alle spese strettamente connesse alla
 comunione, dalla data del recesso. Il tutto con vittoria di spese,
 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio'; che il dott.
 Mario Greco ha proposto autonomo appello citando il Consorzio di Cala
 Moresca e concludendo per l'integrale riforma dell'impugnata
 sentenza; che il C.I. dott. Vigolo' riunite le due separate
 impugnazioni, con ordinanza dell'11 luglio 1992 ha disposto
 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consorziati
 rimasti contumaci nel giudizio di primo grado; che con ordinanza del
 9 ottobre 1992 il Presidente della Corte di Appello di Firenze
 autorizzava la notificazione dell'atto di integrazione del
 contraddittorio per pubblici proclami ai Consorziati del Consorzio di
 Cala Moresca rimasti contumaci nella causa di primo grado, tanto
 premesso, cita i consorziati del Consorzio di Cala Moresca
 (costituito con rogito notaio M. De Lucia di Firenze del 9 maggio
 1967) rimasti contumaci nella causa definita con sentenza del
 Tribunale di Grosseto in data 5 luglio 1990-11 febbraio 1991 n.
 204/91, a comparire e costituirsi all'udienza del 19 gennaio 1993,
 ore 11 innanzi la Corte di Appello di Firenze, sez. I, C.I. dott.
 Vigolo', per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: 'Piaccia
 all'ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della impugnata
 sentenza del Tribunale di Grosseto n. 204/91 del 5 luglio 1990 -11
 febbraio 1991, rigettare le domande tutte proposte dal Consorzio nei
 confronti dell'appellante incidentale avv. Ripa di Meana, confermando
 l'accertamento dell'intervenuto recesso dello stesso dal Consorzio
 con effetto ex tunc ovvero accertando e dichiarando la risoluzione
 del patto consortile con effetto ex tunc per quanto in causa dedotto,
 accertando e determinando, inoltre, per l'ipotesi di mancato rigetto
 delle richieste di pagamento del Consorzio, l'equo contributo
 eventualmente dovuto dall'appellante incidentale in relazione alle
 spese strettamente connesse alla comunione, dalla data del recesso.
 Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
 grado di giudizio'.
    Firenze, 22 ottobre 1992
    Avv. Guido Ninni - avv. Raul Camerini
    L'ufficiale giudiziario: (firma illeggibile).
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