Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ordinanza 21 maggio 2003, n. 4431, la Sezione IIIbis del TAR Lazio ha ordinato ai proff. Vittoria Lucia Incolingo, Daniela Delvecchio, Paola Saprio, Giuseppe Genovese, Angelo Antonacchio, Nicola Faiella, Paolo Molinari e Alba Collivignarelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Clelia Vitocolonna e Mara Ioannucci, domiciliati c/o lo studio Satta & Associati in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47, nel giudizio proposto per l'annullamento del decreto direttoriale 12 febbraio 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca; della circolare M.I.U.R. 19 febbraio 2002; dei decreti di pubblicazione delle graduatorie permanenti di strumento musicale del C.S.A. di Salerno, 31 maggio 2002, prot. n. 18595, e del C.S.A. di Foggia, 29 luglio 2002, prot. n. 2029/2; delle citate graduatorie di Salerno e Foggia nella parte in cui non includono i ricorrenti, e per l'accertamento del loro diritto ad esservi inseriti, 'di notificare il ricorso a tutti gli iscritti nelle graduatorie in cui hanno chiesto di essere inseriti', cioe' quelle di Salerno (classi: AJ77 per Incolingo, Delvecchio e Saprio, AC77 per Genovese, AG77 per Antonacchio e Faiella, AB77 per Molinari) e di Foggia (classe AJ77 per Collivignarelli), 'con la procedura dei pubblici proclami di cui all'art. 150 del C.P.C., anche in forma non nominativa. Fissa per l'ulteriore trattazione nel merito del ricorso la prima udienza pubblica utile successiva alla scadenza del termine di 4 mesi dal deposito della documentazione probatoria dell'eseguito incombente presso la segreteria della Sezione'. I ricorrenti sono docenti di strumento musicale, iscritti negli elenchi prioritari ed aggiuntivi previsti dal D.M. del 13 febbraio 1996 ed abilitati in educazione musicale dopo il 25 maggio 1999. Ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 333/01: 'ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, ..., i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 ..., sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale ...'. La legge n. 333/01 ha dunque riconosciuto il diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale ai docenti che siano: in possesso dell'abilitazione in ed. musicale (a prescindere dalla data del suo conseguimento) ed inseriti al 25 maggio 1999 negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996. I ricorrenti, possedendo entrambi i requisiti, dovevano di diritto essere inseriti nelle citate graduatorie. Tuttavia, l'art. 4, lett. a), del D.D. 12 febbraio 2002 del M.I.U.R. (relativo alla integrazione delle graduatorie) ha previsto che potesse presentare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media chi fosse in possesso 'dell'abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999, ... congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996'. Ebbene, la PA, violando la legge n. 333/01, ha limitato arbitrariamente la validita' temporale dell'abilitazione in ed. musicale, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale, al 25 maggio 1999. I ricorrenti presentavano comunque la loro domanda; tuttavia, in applicazione del D.D. 12 febbraio 2002, i C.C.S.S.A.A. di Salerno e di Foggia hanno deciso la loro esclusione dalle graduatorie permanenti di strumento musicale. Con il ricorso principale e successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il D.D. MIUR 12 febbraio 2002 e le citate graduatorie, nella parte in cui non includono i ricorrenti, denunciando: violazione dell'art. 1, comma 2-bis, 1. n. 333/2001; eccesso di potere sotto piu' profili; sviamento. Avvocati Clelia Vitocolonna e Mara Ioannucci. S-13666 (A pagamento).