TAR LAZIO
Sezione III-bis

Roma
Ricorso n. 4842/02.

(GU Parte Seconda n.128 del 5-6-2003)

      Con ordinanza 21 maggio 2003, n. 4431, la Sezione IIIbis del TAR
 Lazio ha ordinato ai proff. Vittoria Lucia Incolingo, Daniela
 Delvecchio, Paola Saprio, Giuseppe Genovese, Angelo Antonacchio,
 Nicola Faiella, Paolo Molinari e Alba Collivignarelli, rappresentati
 e difesi dagli avv.ti Clelia Vitocolonna e Mara Ioannucci,
 domiciliati c/o lo studio Satta & Associati in Roma, via G.P. da
 Palestrina n. 47, nel giudizio proposto per l'annullamento del
 decreto direttoriale 12 febbraio 2002 del Ministero dell'istruzione,
 dell'Universita' e della ricerca; della circolare M.I.U.R. 19
 febbraio 2002; dei decreti di pubblicazione delle graduatorie
 permanenti di strumento musicale del C.S.A. di Salerno, 31 maggio
 2002, prot. n. 18595, e del C.S.A. di Foggia, 29 luglio 2002, prot.
 n. 2029/2; delle citate graduatorie di Salerno e Foggia nella parte
 in cui non includono i ricorrenti, e per l'accertamento del loro
 diritto ad esservi inseriti, 'di notificare il ricorso a tutti gli
 iscritti nelle graduatorie in cui hanno chiesto di essere inseriti',
 cioe' quelle di Salerno (classi: AJ77 per Incolingo, Delvecchio e
 Saprio, AC77 per Genovese, AG77 per Antonacchio e Faiella, AB77 per
 Molinari) e di Foggia (classe AJ77 per Collivignarelli), 'con la
 procedura dei pubblici proclami di cui all'art. 150 del C.P.C., anche
 in forma non nominativa. Fissa per l'ulteriore trattazione nel merito
 del ricorso la prima udienza pubblica utile successiva alla scadenza
 del termine di 4 mesi dal deposito della documentazione probatoria
 dell'eseguito incombente presso la segreteria della Sezione'.
      I ricorrenti sono docenti di strumento musicale, iscritti negli
 elenchi prioritari ed aggiuntivi previsti dal D.M. del 13 febbraio
 1996 ed abilitati in educazione musicale dopo il 25 maggio 1999. Ex
 art. 1, comma 2-bis, legge n. 333/01: 'ai fini dell'accesso alle
 graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, ...,
 i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in
 possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di
 entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti
 negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della
 pubblica istruzione 13 febbraio 1996 ..., sono collocati, in un
 secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
 ...'. La legge n. 333/01 ha dunque riconosciuto il diritto
 all'inserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale ai
 docenti che siano: in possesso dell'abilitazione in ed. musicale (a
 prescindere dalla data del suo conseguimento) ed inseriti al 25
 maggio 1999 negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996. I
 ricorrenti, possedendo entrambi i requisiti, dovevano di diritto
 essere inseriti nelle citate graduatorie.
      Tuttavia, l'art. 4, lett. a), del D.D. 12 febbraio 2002 del
 M.I.U.R. (relativo alla integrazione delle graduatorie) ha previsto
 che potesse presentare domanda di inserimento nella graduatoria
 permanente di strumento musicale nella scuola media chi fosse in
 possesso 'dell'abilitazione all'insegnamento in educazione musicale
 nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999, ... congiunta
 all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai
 sensi del D.M. 13 febbraio 1996'. Ebbene, la PA, violando la legge n.
 333/01, ha limitato arbitrariamente la validita' temporale
 dell'abilitazione in ed. musicale, ai fini dell'iscrizione nelle
 graduatorie di strumento musicale, al 25 maggio 1999. I ricorrenti
 presentavano comunque la loro domanda; tuttavia, in applicazione del
 D.D. 12 febbraio 2002, i C.C.S.S.A.A. di Salerno e di Foggia hanno
 deciso la loro esclusione dalle graduatorie permanenti di strumento
 musicale. Con il ricorso principale e successivi motivi aggiunti i
 ricorrenti hanno impugnato il D.D. MIUR 12 febbraio 2002 e le citate
 graduatorie, nella parte in cui non includono i ricorrenti,
 denunciando: violazione dell'art. 1, comma 2-bis, 1. n. 333/2001;
 eccesso di potere sotto piu' profili; sviamento.
                         Avvocati Clelia Vitocolonna e Mara Ioannucci.
S-13666 (A pagamento).
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