T.A.R. PUGLIA

(GU Parte Seconda n.116 del 20-5-2000)

      In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Puglia - Sez. seconda di
 Lecce n. 670/2000 del 23marzo 2000 nel ricorso proposto da Pastorelli
 Anna Maria con l'avvocato Fabio Valenti del foro di Lecce n.600/2000
 R.G. si procede alla notifica per pubblici proclami di un sunto del
 detto ricorso e delle conclusioni. La ricorrente ha esposto di aver
 presentato domanda il 28maggio 1998 di ammissione al contributo in
 conto capitale previsto dal P.O.P. - Puglia 1994/1999 Fondo FEOGA -
 Settore Agricoltura (Mis. 4.2.1. Agriturismo). Ha impugnato, previa
 sospensione della esecutorieta':
       a) la deliberazione n. 823/AGR del 10 dicembre 1999 del
 dirigente del settore agricoltura - Assessorato all'agricoltura -
 Regione Puglia;
       b) la graduatoria di ammissibilita' a finanziamento dei
 progetti di cui agli elenchi A) e B) facente parte integrante della
 deliberazione n. 823/AGR di cui alla lettera a);
       c) la relazione al nucleo di valutazione 9 settembre 1999 del
 dirigente dell'ufficio strutture, Lomartire, dell'Assessorato
 agricoltura;
       d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale,
 ivi compresa la delibera n. 920/AGR del 30dicembre 1999 del dirigente
 del settore agricoltura assessorato agricoltura, regione Puglia. Ha,
 inoltre, domandato la declaratoria di accertamento dell'interesse
 alla corretta formazione della graduatoria di ammissibilita' a
 finanziamento nell'ambito del procedimento FEOGA P.O.P. Puglia
 1994/1999, secondo triennio 1997/1999, Misura 4.2.1. 'Agriturismo',
 nonche' la declaratoria di accertamento del diritto all'ammissione
 con priorità al beneficio economico previsto dal programma P.O.P.
 Puglia 1994/1999.
 
    I motivi di censura sono:
       violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 797/85 e delle
 norme procedimentali di cui al bando di concorso pubblicato con
 delibera di G.R. n.1212/1998, nonche' delle norme procedurali
 stabilite con atto pubblicato sul B.U.R.P. n.92 dell'11settembre
 1998;
       eccesso di potere per l'adozione di criteri selettivi e
 attributivi di priorita' non previsti dalle norme regolamentatrici
 del concorso;
       eccesso di potere per irregolarita' nel procedimento formativo
 della graduatoria e per disparità di trattamento in relazione a
 valutazione di titoli preferenziali arbitrariamente assunti;
       eccesso di potere per contraddittorieta' negli atti concorsuali
 del procedimento.
 
      Ha formulato le seguenti conclusioni: 'Voglia l'On.le Tribunale
 adito annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi e
 contraddittori, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle
 spese e competenze di lite'.
      Tanto premesso, la pubblicazione dell'estratto riassuntivo
 equivale a notificazione nei confronti di Mancarella Catia da Nardo';
 S.S. 'Agr. San Giovanni' di Petito Fabiana e Stefania da Salice
 Salentino; D'Agnanno Mauro da Lequile, tutti inclusi nella tabella A)
 di cui alla delibera dirigenziale n.823/AGR del 10dicembre 1999 e di
 Micello Anna da Otranto; 'L'Avenir' S.r.l. - R.L. Fanales Nadia da
 Lecce; 'Agritour dei F.lli Peschedda' Soc. S.r.l. Pischedda Raffaele
 da Lecce; Alemanno Piero da Salice Salentino; Avvantaggiato Rocco da
 Corigliano d'Otranto; 'Settembre Michele e Mario' Soc. S.r.l.
 Settembre Mario da Otranto; Winspeare Francesco da Supersano; D'Amuri
 Eupremio da Muro Leccese; Bardi Simone da Gallipoli; Scarcia Damiano
 da Calimera; Cazzetta Roberto da Palmariggi, Villani Miglietta
 Achille da Carmiano, tutti collocati nella tabella B) di cui alla
 delibera dirigenziale sopra citata in posizione sovraordinata
 rispetto alla ricorrente.
 
     Lecce, 5 maggio 2000.
 
                                                   Avv. Fabio Velenti.
                                                                      
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