T.A.R. PUGLIA

(GU Parte Seconda n.116 del 20-5-2000)

      In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Puglia - Sez. seconda di
 Lecce n. 671/2000 del 23marzo 2000 nel ricorso proposto da Villani
 Miglietta Achille con l'avvocato Fabio Valenti del foro di Lecce
 n.601/2000 R.G. si procede alla notifica per pubblici proclami di un
 sunto del detto ricorso e delle conclusioni.
      Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda il 25 maggio
 1998 di ammissione ai contributo in conto capitale previsto dal
 P.O.P. - Puglia 1994/1999 Fondo FEOGA - Settore Agricoltura (Mis.
 4.2.1. Agriturismo).
    Ha impugnato, previa sospensione della esecutorieta':
       a) la deliberazione n. 823/AGR del 10 dicembre 1999 del
 dirigente del settore agricoltura - Assessorato all'agricoltura -
 Regione Puglia;
       b) la graduatoria di ammissibilita' a finanziamento dei
 progetti di cui agli elenchi A) e B) facente parte integrante della
 deliberazione n.823/AGR di cui alla lettera a);
       c) la relazione al nucleo di valutazione 9 settembre 1999 del
 dirigente dell'ufficio strutture, Lomartire, dell'Assessorato
 agricoltura;
       d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale,
 ivi compresa la delibera n. 920/AGR del 30 dicembre 1999 del
 dirigente del settore agricoltura - Assessorato agricoltura - regione
 Puglia.
 
      Ha, inoltre, domandato la declaratoria di accertamento
 dell'interesse alla corretta formazione della graduatoria di
 ammissibilita' a finanziamento nell'ambito del procedimento FEOGA
 P.O.P. Puglia 1994/1999, secondo triennio 1997/1999, Misura 4.2.1.
 'Agriturismo', nonche' la declaratoria di accertamento del diritto
 all'ammissione con priorità al beneficio economico previsto dal
 programma P.O.P. Puglia 1994/1999.
    I motivi di censura sono:
       violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 797/1985 e
 delle norme procedimentali di cui al bando di concorso pubblicato con
 delibera di G.R. n.1212/1998, nonche' delle norme procedurali
 stabilite con allo pubblicato sul BURP n.92 dell'11settembre 1998;
       eccesso di potere per l'adozione di criteri selettivi e
 attributivi di priorita' non previsti dalle norme regolamentatrici
 del concorso;
       eccesso di potere per irregolarita' nel procedimento formativo
 della graduatoria e per disparità di trattamento in relazione a
 valutazione di titoli preferenziali arbitrariamente assunti;
       eccesso di potere per contraddittorieta' negli atti concorsuali
 del procedimento.
 
      Ha formulato le seguenti conclusioni: 'Voglia l'On.le Tribunale
 adito annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi e
 contraddittori, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle
 spese e competenze di lite'. Tanto premesso, la pubblicazione
 dell'estratto riassuntivo equivale a notificazione nei confronti di
 Mancarella Catia da Nardo'; S.S. 'Agr. San Giovanni' di Petito
 Fabiana e Stefania da Salice Salentino; D'Agnanno Mauro da Lequile,
 tutti inclusi nella tabella A) di cui alla delibera dirigenziale n.
 823/AGR del 10dicembre 1999 e di Micello Anna da Otranto 'L'Avenir'
 S.r.l. - R.L. Fanales Nadia da Lecce; 'Agritour dei F.lli Peschedda'
 Soc. S.r.l. Pischedda Raffaele da Lecce; Alemanno Piero da Salice
 Salentino; Avvantaggiato Rocco da Corigliano d'Otranto; 'Settembre
 Michele e Mario' Soc. S.r.l. Settembre Mario da Otranto; Winspeare
 Francesco da Supersano; D'Amuri Eupremio da Muro Leccese; Bardi
 Simone da Gallipoli; Scarcia Damiano da Calimera; Cazzetta Roberto da
 Palmariggi, tutti collocati nella tabella B) di cui alla delibera
 dirigenziale sopra citata in posizione sovraordinata rispetto al
 ricorrente.
     Lecce, 9 maggio 2000.
 
                                                   Avv. Fabio Valenti.
S-13952 (A pagamento).
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