Ricorso n. 845/83 Atto di integrazione del contradditorio con controinteressati nell'interesse di: Bacci Francesco e Moi Maria Assunta, elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Bruscu Onnis, 25, presso lo studio dell'avv. Agostino Castelli, che li rappresenta e difende in virtu' di delega in atti, ricorrenti, contro l'Unita' Sanitaria Locale 21, della Sardegna, in persona del Presidente del Comitato di Gestione resistente. Premesso che con sentenza istruttoria n. 1185/88, pronunciata nel ricorso in epigrafe in data 7 giugno 1988, depositata in Cancelleria il 20 luglio 1988, comunicata ai ricorrenti in data 6 agosto 1988, l'Economo T.A.R. Sardegna ha ordinato ai ricorrenti di procedere all'integrazione del contradditorio del medesimo ricorso, si procede alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti che di seguito vengono integralmente riportati. Cagliari, 11 novembre 1988 Avv. Agostino Castelli. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA Cagliari Nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ricorrono: Bacci Francesco e Moi Maria Assunta, elett.te dom.ti in Cagliari - Viale Regina Margherita 79 - presso lo Studio dell'avv. Agostino Frau che li rapp.ta per delega a margine del presente atto; nei confronti della Unita' Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna, con sede in Cagliari, in persona del Presidente in carica del Comitato di Gestione. Nonche' dei controinteressati: Gessa Laura - dom.ta in Cagliari - Via Donizetti 5, Dongu Alfredo, dom.to in Cagliari - via Siotto Pintor 33, avverso: a) La pronunciata decadenza dei ricorrenti dall'assunzione al posto di 'ausiliario' presso l'Ente Ospedaliero 'Ospedali Riuniti' di Cagliari; b) La deliberazione 24 maggio 1983 n. 2527 adottata dal Comitato di Gestione dell'U.S.L. 21, e con la quale e' stata rigettata l'istanza dei ricorrenti per l'assunzione in servizio; e chiedono che l'On.le Tribunale adito voglia: 1) Dichiarare illegittimi, e per l'effeto annullare, i sucalendati provvedimenti; 2) Con il ristoro delle spese ed onorari del giudizio. FATTO Con deliberazione n. 2896 del 23 giugno 1977 l'Ente Ospedaliero 'Ospedale Riuniti' di Cagliari indiceva pubblico concorso per titoli ed esami per cinquanta posti di ausiliario. I ricorrenti partecipavano al concorso, espletato il quale il Commissario Straordinario dell'Ente Ospedaliero, con note dell'8 aprile 1980, comunicava al Bacci Francesco che era stato classificato al 102 posto della graduatoria degli idonei ed alla Moi Maria Assunta che era stata classificata al 108 posto della stessa graduatoria. Con la stessa comunicazione i destinatari venivano invitati 'per non decadere dal diritto dall'aventuale utilizzazione ai sensi di legge della graduatoria' a presentare i documenti di rito; invito al quale gli interessati ottemperarono. Evidentemente l'Amministrazione intese avvalersi della gradutoria per le sue esigenze funzionali se il 9 giugno 1981 spediva ai ricorrenti il telegramma del seguente tenore: 'Invitasi S.V. presentarsi entro cinque giorni ore 10 Ufficio Personale questo Ente Assunzione temporanea ausiliari. Mancata presentazione entro termine suddetto costituisce sua rinuncia'. Peraltro detto telegramma non e' mai pervenuto ai destinatari; ai quali fu consegnato soltanto il 5 maggio 1983 con la seguente annotazione dell'Amministrazione Postale: 'Il presente telegramma accettato il 9 giugno 1981 viene trasmesso in data odierna in quanto a causa di un disservizio non e' stato trasmesso a suo tempo - il Direttore dell'Ufficio Telegrafo Principale di Cagliari Cassanetti'. A seguito di cosi' tardiva consegna del telegramma, gli interessati rappresentarono la situazione all'Unita' Sanitaria Locale n. 21, nel frattempo succeduta per legge al gia' Ente Ospedaliero 'Ospedali Riuniti' di Cagliari, ma il Comitato di Gestione della U.S.L. 21 con la deliberazione che si impugna ha deciso di non accogliere la richiesta di assunzione dei ricorrenti, affermando di averli a suo tempo dichiarati decaduti (si ignora se con formale procedimento) e che attualmente ostano all'assunzione le vigenti disposizioni di legge. E` da rilevare che gli stessi ricorrenti nel tempo intercorso fino al ricevimento del telegramma si erano presentati negli Uffici dell'Amministrazione Ospedaliera chiedendo notizie sulla possibilita' di assunzione in forza del concorso espletato; ma i funzionari interpellati dichiaravano sia all'uno che all'altro dei ricorrenti che il concorso era stato annullato. A seguito del telegramma e della avanzata richiesta di assunzione i ricorrenti hanno ora svolto le opportune indagini, accertando cosi' che a seguito della loro mancata presentazione nei termini stabiliti, in loro vece l'Amministrazione Ospedaliera aveva assunto altri concorrenti che nella classifica concorsuale occupavano posti successivi, quali appunto la Gessa Laura e Dongu Alfredo; i quali, dopo un certo periodo di servizio a carattere temporaneo, sono stati assunto a ruolo. Cio' posto, la dichiarata decadenza e la deliberazione n. 2527 sono all'evidenza illegittime e devono essere annullate per i seguenti MOTIVI A) Erroneamente l'Amministrazione assume che non e' responsabile della dichiarata decadenza dei ricorrenti per non aver assunto servizio entro il termine stabilito dal telegramma; e' ben vero che la mancata consegna dello stesso telegramma e' addebitabile all'Amministrazione Postale; tuttavia era obbligo dell'Amministrazione Ospedaliera accertare che la comunicazione telegrafica fosse regolarmente pervenuta ai destinatari; perche' soltanto dal ricevimento del telegramma, e quindi dalla conoscenza dell'intimazione in esso contenuta, l'atto amministrativo poteva estrinsecare la sua efficacia; anche agli effetti dei termini utili per l'assunzione del servizio, essendo evidente che i cinque giorni prefissi decorrevano dal ricevimento dell'atto amministrativo. Percio', in carenza della documentazione afferente il regolare ricevimento del telegramma, l'Amministrazione Ospedaliera non poteva trarre la presunzione di rinuncia al posto da parte degli interessati, e disporre in loro sostituzione l'assunzione di altri concorrenti che nella graduatoria occupavano posti successivi. Non ha nemmeno fondamento l'ulteriore giustificazione addotta dalla deliberazione impugnata, secondo la quale l'art. 9 della legge 130/83 'pone il divieto assoluto di assunzioni'; non occorre spendere molte parole per osservare che l'invocata legge opera ex tunc, mentre la posizione dei ricorrenti deve essere ricondotta al momento in cui costoro, per l'asserita pronunciata decadenza o per la presunta rinuncia, non hanno potuto prendere servizio. Non potendo revocarsi in dubbio che per conto Bacci e Moi debbano essere ora assunti nel servizio che e' stato ad essi illegittimamente impedito; con l'annotazione che i chiamati che vantavano un posto inferiore in classifica sono ora sistemati in ruolo; e pertanto i ricorrenti al tempo presente si troverebbero in uguale posizione. Si producono i seguenti documenti: 1) deliberazione n. 2527/83; 2) bando di concorso; 3-4) comunicazioni Ospedaliere 8 aprile 1980; 5) telegramma 9 giugno 1981 indirizzato a Bacci Francesco; 6) Id id id a Moi Maria Assunta. Si chiede che con Ordinanza Presidenziale sia ordinato all'U.S.L. 21 di produrre copia dell'imprecisato formale provvedimento (se esiste) in forza del quale e' stata dichiarata la loro decadenza od e' stata presunta la loro rinuncia copia dei fascicoli personali dei controinteressati. Referto di notifica: L'anno 1983 addi' ............................... del mese di giugno in Cagliari, a richiesta dell'avv. Agostino Frau nella suepressa qualita', Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Cagliari ho oggi notificato il ricorso che precede mediante consegna di distinte copie conformi come segue: all'Unita' Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna, in persona del Presidente in carica, nella sua sede, via Peretti, ed ivi a mani; a Cessa Laura, nella sua abitazione, via Donizetti 5, ed ivi a mani; a Dongu Alfredo, nella sua abitazione, via Siotto Pintor 33, ed ivi a mani. ------ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA Motivi aggiunti di: Bacci Francesco e Moi Maria Assunta, rapp.ti dall'avv. Agostino Frau al Ricorso n. 845/83 dagli stessi proposto contro: L'unita' Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna con sede in Cagliari, in persona del Presidente del Comitato di Gestione e nei confronti di Gessa Laura e Dongu Alfredo Controinteressati, avverso: A) La pronunzia di decadenza dei ricorrenti dall'assunzione al posto da ausiliario presso l'Ente Ospedaliero Ospedale Riuniti di Cagliari; B) La deliberazione 24 maggio 1983 n. 2527 adottata dal Comitato di Gestione dell'U.S.L. 21 con la quale e' stata rigettata la istanza dei ricorrenti per l'assunzione in servizio. Con Ordinanza n. 427/87 il Presidente del TAR di Cagliari ha ordinato all'Unita' Sanitaria Locale n. 21 di depositare nella Segreteria del TAR i seguenti atti in copia autentica: A) Provvedimento in forza del quale e' stata dichiarata dall'Ente Ospedaliero la decadenza dell'assunzione dei ricorrenti ed e' stato preso atto della presunta loro rinunzia; B) Provvedimento di nomina temporanea dei controinteressati in sostituzione dei ricorrenti; C) Provvedimento di nomina in ruolo dei controinteressati; D) Deliberazione di approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami per 50 posti di ausiliario; E) Copia dei fascicoli personali dei controinteressati; F) Ogni altro utile per la definizione della controversia. L'Unita' Sanitaria Locale 21, con nota di accompagnamento 28 gennaio 1984, pervenuta al TAR il 4 febbraio successivo, e di cui e' stata data comunicazione ai ricorrenti con raccomandata spedita il 6 febbaio 1988, ha depositato presso la Segreteria del TAR i seguenti documenti: 1) la deliberazione 24 maggio 1983 del Comitato di Gestione dell'U.S.L. 21; 2) la deliberazione n. 128/80 del Commissario Straordinario dell'Ente Ospedaliero Riuniti Cagliari con la quale viene approvata la graduatoria di merito espressa dalla Commissione Giudicatrice e viene deliberato di nominare i primi cinquanta classificati ausiliari in prova; 3) la deliberazione n. 8616 assunta dallo stesso Commissario Straordinario il 30 ottobre 1981, con la quale Gessa Laura viene assunta temporaneamente per i sei mesi decorrenti dal 1 luglio 1981; 4) la deliberazione 6590 del 16 settembre 1985 con la quale il Comitato di Gestione provvede all'inquadramento in ruolo posizione funzionale di Agente Tecnico di quattro partecipanti al concorso predetto tra cui la Gessa Laura. Cio' premesso, con i seguenti Motivi Aggiunti, da intendersi ove d'uopo come impugnativa autonoma avverso i provvedimenti ora prodotti dall'amministrazione e sovra calendati, si osserva e si eccepisce: Dalla documentazione depositata dalla U.S.L. non risulta che il Commissario Straordinario dell'Ente Ospedaliero Riuniti di Cagliari, al tempo competente, abbia assunto formali provvedimenti per dichiarare la decadenza di Bacci Francesco e Moi Maria Assunta in conseguenza della loro mancata presentazione. Resta comunque che nessun provvedimento di decadenza, anche solo di fatto, poteva essere assunto, se non dopo l'accertamento che l'invito ad assumere servizio era regolarmente pervenuto agli interessati. Di conseguenza e' illegittima la decadenza che non e' stata mai formalmente pronunciata e fondata su una mera presunzione, in concreto non avveratasi; sono altresi' illegittimi i provvedimenti con i quali si e' disposta la sostituzione dei ricorrenti con altri concorrenti posteriormente collocati in graduatoria, le deliberazioni stabilizzatrici nell'impiego degli stessi, e di cui avrebbero dovuto beneficiare i ricorrenti. Particolare censura merita la delibrazione 2527/83 del Comitato di Gstione dell'U.S.L. 21, in quanto ha come presupposto di fatto che la decadenza di Bacci e Moi sia stata dichiarata legittimamente in quanto la mancata notificazione del telegramma non e' addebitabile agli Ospedali Riuniti; la mancata consegna del telegramma non e' addebitabile agli Ospedali Riuniti, ma l'Ente si doveva far carico, prima di presumere la decadenza, di accertare che l'invito a predere servizio era pervenuto ai destinatari; tanto piu' che era stato utilizzato un mezzo di comunicazione inusitato per la bisogna (telegramma per assumere servizio entro cinque giorni), omettendo quello usuale, piu' idoneo e sicuro, della raccomandata con ricevuta di ritorno. Ancora e' censurabile l'ulteriore motivo addotto nella predetta deliberazione, secondo cui sarebbe ostativo dell'assunzione l'art. 9 della legge n. 130/83; nella fattispecie si trattava di rimuovere gli effetti di un provvedimento illegittimo, che doveva reintegrare i ricorrenti nella posizione del 3 gennaio 1980, data del provvedimento del Commissario Straordinario degli Ospedali Riuniti che ha approvato la graduatoria del concorso. P. Q. M. Si chiede: che siano dichiarati illegittimi edf annullati anche i provvedimenti depositati a seguito dell'Ordinanza Presidenziale 420/1987, ad eccezione del provvedimento commissariale che approva la graduatoria del concorso; per l'effetto disporre la assunzione in servizio dei ricorrenti con l'anzianita' e la posizione riconosciuta agli altri concorrenti assunti in servizio; con il ristoro delle spese ed onorari del giudizio. Avv. Agostino Frau. S-1414 (A pagamento).