TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.49 del 28-2-1992)

    Ricorso n. 845/83
      Atto di integrazione del contradditorio con controinteressati
 nell'interesse di: Bacci Francesco e Moi Maria Assunta, elettivamente
 domiciliati in Cagliari, nella via Bruscu Onnis, 25, presso lo studio
 dell'avv. Agostino Castelli, che li rappresenta e difende in virtu'
 di delega in atti, ricorrenti, contro l'Unita' Sanitaria Locale 21,
 della Sardegna, in persona del Presidente del Comitato di Gestione
 resistente.
      Premesso che con sentenza istruttoria n. 1185/88, pronunciata
 nel ricorso in epigrafe in data 7 giugno 1988, depositata in
 Cancelleria il 20 luglio 1988, comunicata ai ricorrenti in data 6
 agosto 1988, l'Economo T.A.R. Sardegna ha ordinato ai ricorrenti di
 procedere all'integrazione del contradditorio del medesimo ricorso,
 si procede alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti che di
 seguito vengono integralmente riportati.
    Cagliari, 11 novembre 1988
    Avv. Agostino Castelli.
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
    REGIONALE DELLA SARDEGNA
    Cagliari
      Nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
 ricorrono: Bacci Francesco e Moi Maria Assunta, elett.te dom.ti in
 Cagliari - Viale Regina Margherita 79 - presso lo Studio dell'avv.
 Agostino Frau che li rapp.ta per delega a margine del presente atto;
 nei confronti della Unita' Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna, con
 sede in Cagliari, in persona del Presidente in carica del Comitato di
 Gestione.
      Nonche' dei controinteressati: Gessa Laura - dom.ta in Cagliari
 - Via Donizetti 5, Dongu Alfredo, dom.to in Cagliari - via Siotto
 Pintor 33, avverso:
      a) La pronunciata decadenza dei ricorrenti dall'assunzione al
 posto di 'ausiliario' presso l'Ente Ospedaliero 'Ospedali Riuniti' di
 Cagliari;
      b) La deliberazione 24 maggio 1983 n. 2527 adottata dal Comitato
 di Gestione dell'U.S.L. 21, e con la quale e' stata rigettata
 l'istanza dei ricorrenti per l'assunzione in servizio;
    e chiedono che l'On.le Tribunale adito voglia:
      1) Dichiarare illegittimi, e per l'effeto annullare, i
 sucalendati provvedimenti;
    2)  Con il ristoro delle spese ed onorari del giudizio.
    FATTO
      Con deliberazione n. 2896 del 23 giugno 1977 l'Ente Ospedaliero
 'Ospedale Riuniti' di Cagliari indiceva pubblico concorso per titoli
 ed esami per cinquanta posti di ausiliario.
      I ricorrenti partecipavano al concorso, espletato il quale il
 Commissario Straordinario dell'Ente Ospedaliero, con note dell'8
 aprile 1980, comunicava al Bacci Francesco che era stato classificato
 al 102 posto della graduatoria degli idonei ed alla Moi Maria Assunta
 che era stata classificata al 108 posto della stessa graduatoria.
      Con la stessa comunicazione i destinatari venivano invitati 'per
 non decadere dal diritto dall'aventuale utilizzazione ai sensi di
 legge della graduatoria' a presentare i documenti di rito; invito al
 quale gli interessati ottemperarono.
      Evidentemente l'Amministrazione intese avvalersi della
 gradutoria per le sue esigenze funzionali se il 9 giugno 1981 spediva
 ai ricorrenti il telegramma del seguente tenore: 'Invitasi S.V.
 presentarsi entro cinque giorni ore 10 Ufficio Personale questo Ente
 Assunzione temporanea ausiliari. Mancata presentazione entro termine
 suddetto costituisce sua rinuncia'.
      Peraltro detto telegramma non e' mai pervenuto ai destinatari;
 ai quali fu consegnato soltanto il 5 maggio 1983 con la seguente
 annotazione dell'Amministrazione Postale: 'Il presente telegramma
 accettato il 9 giugno 1981 viene trasmesso in data odierna in quanto
 a causa di un disservizio non e' stato trasmesso a suo tempo - il
 Direttore dell'Ufficio Telegrafo Principale di Cagliari Cassanetti'.
      A seguito di cosi' tardiva consegna del telegramma, gli
 interessati rappresentarono la situazione all'Unita' Sanitaria Locale
 n. 21, nel frattempo succeduta per legge al gia' Ente Ospedaliero
 'Ospedali Riuniti' di Cagliari, ma il Comitato di Gestione della
 U.S.L. 21 con la deliberazione che si impugna ha deciso di non
 accogliere la richiesta di assunzione dei ricorrenti, affermando di
 averli a suo tempo dichiarati decaduti (si ignora se con formale
 procedimento) e che attualmente ostano all'assunzione le vigenti
 disposizioni di legge.
      E` da rilevare che gli stessi ricorrenti nel tempo intercorso
 fino al ricevimento del telegramma si erano presentati negli Uffici
 dell'Amministrazione Ospedaliera chiedendo notizie sulla possibilita'
 di assunzione in forza del concorso espletato; ma i funzionari
 interpellati dichiaravano sia all'uno che all'altro dei ricorrenti
 che il concorso era stato annullato.
      A seguito del telegramma e della avanzata richiesta di
 assunzione i ricorrenti hanno ora svolto le opportune indagini,
 accertando cosi' che a seguito della loro mancata presentazione nei
 termini stabiliti, in loro vece l'Amministrazione Ospedaliera aveva
 assunto altri concorrenti che nella classifica concorsuale occupavano
 posti successivi, quali appunto la Gessa Laura e Dongu Alfredo; i
 quali, dopo un certo periodo di servizio a carattere temporaneo, sono
 stati assunto a ruolo.
      Cio' posto, la dichiarata decadenza e la deliberazione n. 2527
 sono all'evidenza illegittime e devono essere annullate per i
 seguenti
    MOTIVI
      A) Erroneamente l'Amministrazione assume che non e' responsabile
 della dichiarata decadenza dei ricorrenti per non aver assunto
 servizio entro il termine stabilito dal telegramma; e' ben vero che
 la mancata consegna dello stesso telegramma e' addebitabile
 all'Amministrazione Postale; tuttavia era obbligo
 dell'Amministrazione Ospedaliera accertare che la comunicazione
 telegrafica fosse regolarmente pervenuta ai destinatari; perche'
 soltanto dal ricevimento del telegramma, e quindi dalla conoscenza
 dell'intimazione in esso contenuta, l'atto amministrativo poteva
 estrinsecare la sua efficacia; anche agli effetti dei termini utili
 per l'assunzione del servizio, essendo evidente che i cinque giorni
 prefissi decorrevano dal ricevimento dell'atto amministrativo.
      Percio', in carenza della documentazione afferente il regolare
 ricevimento del telegramma, l'Amministrazione Ospedaliera non poteva
 trarre la presunzione di rinuncia al posto da parte degli
 interessati, e disporre in loro sostituzione l'assunzione di altri
 concorrenti che nella graduatoria occupavano posti successivi.
      Non ha nemmeno fondamento l'ulteriore giustificazione addotta
 dalla deliberazione impugnata, secondo la quale l'art. 9 della legge
 130/83 'pone il divieto assoluto di assunzioni'; non occorre spendere
 molte parole per osservare che l'invocata legge opera ex tunc, mentre
 la posizione dei ricorrenti deve essere ricondotta al momento in cui
 costoro, per l'asserita pronunciata decadenza o per la presunta
 rinuncia, non hanno potuto prendere servizio.
      Non potendo revocarsi in dubbio che per conto Bacci e Moi
 debbano essere ora assunti nel servizio che e' stato ad essi
 illegittimamente impedito; con l'annotazione che i chiamati che
 vantavano un posto inferiore in classifica sono ora sistemati in
 ruolo; e pertanto i ricorrenti al tempo presente si troverebbero in
 uguale posizione.
    Si producono i seguenti documenti:
    1)  deliberazione n. 2527/83;
    2)  bando di concorso;
    3-4)  comunicazioni Ospedaliere 8 aprile 1980;
    5)  telegramma 9 giugno 1981 indirizzato a Bacci Francesco;
    6)  Id id id a Moi Maria Assunta.
      Si chiede che con Ordinanza Presidenziale sia ordinato
 all'U.S.L. 21 di produrre copia dell'imprecisato formale
 provvedimento (se esiste) in forza del quale e' stata dichiarata la
 loro decadenza od e' stata presunta la loro rinuncia copia dei
 fascicoli personali dei controinteressati.
    Referto di notifica:
      L'anno 1983 addi' ............................... del mese di
 giugno in Cagliari, a richiesta dell'avv. Agostino Frau nella
 suepressa qualita', Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte
 d'Appello di Cagliari ho oggi notificato il ricorso che precede
 mediante consegna di distinte copie conformi come segue:
      all'Unita' Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna, in persona del
 Presidente in carica, nella sua sede, via Peretti, ed ivi a mani;
      a Cessa Laura, nella sua abitazione, via Donizetti 5, ed ivi a
 mani;
      a Dongu Alfredo, nella sua abitazione, via Siotto Pintor 33, ed
 ivi a mani.
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    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
    REGIONALE DELLA SARDEGNA
      Motivi aggiunti di: Bacci Francesco e Moi Maria Assunta, rapp.ti
 dall'avv. Agostino Frau al Ricorso n. 845/83 dagli stessi proposto
 contro: L'unita' Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna con sede in
 Cagliari, in persona del Presidente del Comitato di Gestione e nei
 confronti di Gessa Laura e Dongu Alfredo Controinteressati, avverso:
      A) La pronunzia di decadenza dei ricorrenti dall'assunzione al
 posto da ausiliario presso l'Ente Ospedaliero Ospedale Riuniti di
 Cagliari;
      B) La deliberazione 24 maggio 1983 n. 2527 adottata dal Comitato
 di Gestione dell'U.S.L. 21 con la quale e' stata rigettata la istanza
 dei ricorrenti per l'assunzione in servizio.
      Con Ordinanza n. 427/87 il Presidente del TAR di Cagliari ha
 ordinato all'Unita' Sanitaria Locale n. 21 di depositare nella
 Segreteria del TAR i seguenti atti in copia autentica:
      A) Provvedimento in forza del quale e' stata dichiarata
 dall'Ente Ospedaliero la decadenza dell'assunzione dei ricorrenti ed
 e' stato preso atto della presunta loro rinunzia;
      B) Provvedimento di nomina temporanea dei controinteressati in
 sostituzione dei ricorrenti;
    C)  Provvedimento di nomina in ruolo dei controinteressati;
      D) Deliberazione di approvazione della graduatoria del concorso
 per titoli ed esami per 50 posti di ausiliario;
    E)  Copia dei fascicoli personali dei controinteressati;
    F)  Ogni altro utile per la definizione della controversia.
      L'Unita' Sanitaria Locale 21, con nota di accompagnamento 28
 gennaio 1984, pervenuta al TAR il 4 febbraio successivo, e di cui e'
 stata data comunicazione ai ricorrenti con raccomandata spedita il 6
 febbaio 1988, ha depositato presso la Segreteria del TAR i seguenti
 documenti:
      1) la deliberazione 24 maggio 1983 del Comitato di Gestione
 dell'U.S.L. 21;
      2) la deliberazione n. 128/80 del Commissario Straordinario
 dell'Ente Ospedaliero Riuniti Cagliari con la quale viene approvata
 la graduatoria di merito espressa dalla Commissione Giudicatrice e
 viene deliberato di nominare i primi cinquanta classificati ausiliari
 in prova;
      3) la deliberazione n. 8616 assunta dallo stesso Commissario
 Straordinario il 30 ottobre 1981, con la quale Gessa Laura viene
 assunta temporaneamente per i sei mesi decorrenti dal 1 luglio 1981;
      4) la deliberazione 6590 del 16 settembre 1985 con la quale il
 Comitato di Gestione provvede all'inquadramento in ruolo posizione
 funzionale di Agente Tecnico di quattro partecipanti al concorso
 predetto tra cui la Gessa Laura.
      Cio' premesso, con i seguenti Motivi Aggiunti, da intendersi ove
 d'uopo come impugnativa autonoma avverso i provvedimenti ora prodotti
 dall'amministrazione e sovra calendati, si osserva e si eccepisce:
 Dalla documentazione depositata dalla U.S.L. non risulta che il
 Commissario Straordinario dell'Ente Ospedaliero Riuniti di Cagliari,
 al tempo competente, abbia assunto formali provvedimenti per
 dichiarare la decadenza di Bacci Francesco e Moi Maria Assunta in
 conseguenza della loro mancata presentazione.
      Resta comunque che nessun provvedimento di decadenza, anche solo
 di fatto, poteva essere assunto, se non dopo l'accertamento che
 l'invito ad assumere servizio era regolarmente pervenuto agli
 interessati.
      Di conseguenza e' illegittima la decadenza che non e' stata mai
 formalmente pronunciata e fondata su una mera presunzione, in
 concreto non avveratasi; sono altresi' illegittimi i provvedimenti
 con i quali si e' disposta la sostituzione dei ricorrenti con altri
 concorrenti posteriormente collocati in graduatoria, le deliberazioni
 stabilizzatrici nell'impiego degli stessi, e di cui avrebbero dovuto
 beneficiare i ricorrenti.
      Particolare censura merita la delibrazione 2527/83 del Comitato
 di Gstione dell'U.S.L. 21, in quanto ha come presupposto di fatto che
 la decadenza di Bacci e Moi sia stata dichiarata legittimamente in
 quanto la mancata notificazione del telegramma non e' addebitabile
 agli Ospedali Riuniti; la mancata consegna del telegramma non e'
 addebitabile agli Ospedali Riuniti, ma l'Ente si doveva far carico,
 prima di presumere la decadenza, di accertare che l'invito a predere
 servizio era pervenuto ai destinatari; tanto piu' che era stato
 utilizzato un mezzo di comunicazione inusitato per la bisogna
 (telegramma per assumere servizio entro cinque giorni), omettendo
 quello usuale, piu' idoneo e sicuro, della raccomandata con ricevuta
 di ritorno.
      Ancora e' censurabile l'ulteriore motivo addotto nella predetta
 deliberazione, secondo cui sarebbe ostativo dell'assunzione l'art. 9
 della legge n. 130/83; nella fattispecie si trattava di rimuovere gli
 effetti di un provvedimento illegittimo, che doveva reintegrare i
 ricorrenti nella posizione del 3 gennaio 1980, data del provvedimento
 del Commissario Straordinario degli Ospedali Riuniti che ha approvato
 la graduatoria del concorso.
    P. Q. M.
      Si chiede: che siano dichiarati illegittimi edf annullati anche
 i provvedimenti depositati a seguito dell'Ordinanza Presidenziale
 420/1987, ad eccezione del provvedimento commissariale che approva la
 graduatoria del concorso; per l'effetto disporre la assunzione in
 servizio dei ricorrenti con l'anzianita' e la posizione riconosciuta
 agli altri concorrenti assunti in servizio; con il ristoro delle
 spese ed onorari del giudizio.
    Avv. Agostino Frau.
S-1414 (A pagamento).
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