T.A.R. del Lazio

(GU Parte Seconda n.179 del 2-8-1993)

      Con decisione n. 347/93 la 2a Sezione del T.A.R. del Lazio, ha
 autorizzato la notifica per pubblici proclami dei ricorsi n. 3238/88,
 3433/88 e 2495/90 di Tejera Delgado Isabel contro il Comune di Roma
 per l'annullamento: (ric. 3238/88) della delibera 6802 del 16
 settembre 1986 della G.M. che ha approvato la graduatoria delle
 supplenze per assistenti negli asili nido-comunali per il periodo 1
 settembre 1986-31 agosto 1988 in quanto:
    A)  esclude: il servizio prestato:
    a)  nella scuola materna del Comune di Roma dal 1981 al 1985;
    b)  nella scuola materna statale dal 1978 al 1981;
    c)  nella scuola materna riconosciuta, dal 1973 al 1978;
      B) non comprende la ricorrente tra le assistenti di asilo-nido
 inserite nei ruoli comunali; (ric. 3433/88): del bando di concorso
 per soli titoli ai fini della graduatoria delle supplenze nelle
 scuole materne comunali del 26 settembre 1988 in quanto esclude:
    a)  il servizio negli asili nido comunali dal 1982 al 1988;
      b) il servizio nella scuola materna autorizzata negli anni dal
 1973 al 1978;
      c) il servizio dal 6 aprile al 6 giugno 1985 nella scuola
 materna del Comune di Roma; (ric. 2495/90): della graduatoria del
 concorso per soli titoli per n. 299 posti di docente delle scuole
 materne comunali, indetto il 26 settembre 1988, in quanto non la
 comprende tra i vincitori.
    Motivi:
    A)  Ric. n. 3238/88:
      1) viol. art. 97 Costituzione e principi generali; eccesso di
 potere per difetto di motivazione, illogicita', contraddittorieta' e
 manifesta ingiustizia. Doveva essere valutato il servizio di
 assistente di asili nido;
      2) viol. artt. 3 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di
 potere. La mancata precedenza e la non valutabilita' del servizio
 degli a.s. dal 1973 al 1985 violano le norme indicate e sono
 illogiche e manifestano ingiustizie;
      3) viol. dec. n. 1849/86 della 2a Sezione del T.A.R. Lazio;
 artt. 3 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di potere. La mancata
 attribuzione dei punteggi per il servizio prestato negli asili nido
 nel biennio 1982/83 viola le norme indicate ed e' illogico e
 manifestamente ingiusto;
      4) viol. art. 9 D.P.R. n. 347 del 1983, artt. 3 e 97 Cost. e
 principi generali; eccesso di potere. La mancata inclusione della
 ricorrente tra le assistenti nominate in ruolo viola la norma
 indicata od e' immotivata, illogica e manifestamente ingiusta.
    B)  Ric. n. 3433/88:
      1) viol delibera consiliare n. 2536 del 24 luglio 1984; artt. 3
 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di potere. I criteri di
 valutazione dei titoli vanificano immotivatamente il precedente
 avviso per il bienno 1984/85-1985/86;
      2) viol. art. 9 D.P.R. n. 347/1983, D.L. n. 17 del 29 gennaio
 1983 convertito nella Legge n. 79 del 25 marzo 1983; artt. 3 e 97
 Cost. e principi generali; eccesso di potere. La mancata
 considerazione quale precedenza e la non valutabilita' del servizio
 negli asili nido degli anni 1982/83 e seguenti, violano le norme
 indicate e sono manifestamente ingiuste. Anche l'omessa valutazione
 del servizio prestato dal 6 aprile al 6 giugno e di quello negli
 asili legalmente riconosciuti e' illegittimita' per difetto di
 motivazione, illogicita', disparita' di trattamento, manifesta
 ingiustizia e sviamento.
    C)  Ric. n. 2495/90:
      1) viol. delibera consiliare n. 2536 del 24 luglio 1984; artt. 3
 e 97 Cost. e principi generali; eccesso di potere. E` illegittimo il
 nuovo avviso al pubblico che vanifica immotivatamente il precedente
 per il biennio 1984/1985-1985/86.
      2) viol. art. 9 D.P.R. n. 347/1983, D.L. n. 17 del 29 gennaio
 1983 convertito nella Legge n. 79 del 25 marzo 1983; artt. 3 e 97
 Cost. e principi generali; eccesso di potere. La mancata attribuzione
 di precedenza e la non valutabilita' del servizio degli a.s.
 1982/83-1983/84 violano le norme indicate e sono manifestamente
 ingiuste. Anche l'omessa valutazione del titolo di invalido civile,
 del servizio prestato all'estero, del servizio prestato dal 6 aprile
 al 6 giugno 1985 e' illegittima per difetto di motivazione,
 illogicita', disparita' di trattamento, manifesta ingiustizia e
 sviamento.
    Avv. Giulio Pizzuti.
S-14563 (A pagamento).
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