Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Sede in Milano, via Zezon n. 4
Capitale sociale gia' L. 20.000.000 ora L. 150.000.000
interamente versato
Codice fiscale 08387600151
Delibera di approvazione di progetto di fusione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile,
si rende noto che in data 2 giugno 1993 con atto n. 35215/11895 di
rep. dott. Angelo Giordano, notaio in Milano, omologato dal Tribunale
di Milano in data 3 luglio 1993 con decreto n. 9594, depositato e
iscritto alla cancelleria commerciale il giorno 16 luglio 1993 al n.
075192 registro d'ordine, la societa' ha deliberato di approvare il
progetto di fusione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85-bis del
13 aprile 1993 da cui risulta:
1. Societa' partecipanti alla fusione - (art. 2501-bis n. 1):
societa' incorporante: Mirabello S.r.l. con sede in Milano, via
Zezon n. 4, capitale sociale gia' L. 20.000.000 ora L. 150.000.000
interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Milano reg. soc.
261399/6809/49, codice fiscale 08387600151;
societa' incorporanda: Immobiliare Cappuccini S.r.l. con sede in
Milano, via Cappuccini n. 21, capitale sociale L. 20.000.000
interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Milano reg. soc.
310957/7801/1, codice fiscale 10199690156.
4. Poiche' l'intero capitale della societa' incorporanda e'
posseduto dalla societa' incorporante la fusione sara' realizzata
senza procedere ad aumento alcuno del capitale di questa in
dipendenza della fusione, e quindi senza concambi e conguagli di
sorta e con annullamento a fusione avvenuta di tutte le quote di
capitale della societa' incorporata.
5. Le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione
saranno imputate al bilancio della societa' incorporante anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 916 a decorrere dalla data del 1 gennaio 1993 essendo stati
stabiliti da tale data gli effetti della fusione e cio'
indipendentemente dalla data in cui verra' redatto l'atto di fusione.
6. Non esistono particolari categorie di soci o possessori di
titoli diversi dalle azioni per gli effetti di cui al punto 7
dell'art. 2501-bis del Codice civile.
7. Non sono previsti vantaggi di sorta a favore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Milano, 19 luglio 1993
Dott. Angelo Giordano.
S-14880 (A pagamento).