IMMOBILIARE CAPPUCCINI - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.184 del 7-8-1993)

    Sede in Milano, via Cappuccini n. 21
    Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato
    Codice fiscale 10199690156
    Delibera di approvazione di progetto di fusione
      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile,
 si rende noto che in data 2 giugno 1993 con atto n. 35214/11894 di
 rep. dott. Angelo Giordano, notaio in Milano, omologato dal Tribunale
 di Milano in data 3 luglio 1993 con decreto n. 9593, depositato e
 iscritto alla cancelleria commerciale il giorno 16 luglio 1993 al n.
 075193 registro d'ordine, la societa' ha deliberato di approvare il
 progetto di fusione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85-bis del
 13 aprile 1993 da cui risulta:
    1.  Societa' partecipanti alla fusione - (art. 2501-bis n. 1):
      societa' incorporante: Mirabello S.r.l. con sede in Milano, via
 Zezon n. 4, capitale sociale gia' L. 20.000.000 ora L. 150.000.000
 interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Milano reg. soc.
 261399/6809/49, codice fiscale 08387600151;
      societa' incorporanda: Immobiliare Cappuccini S.r.l. con sede in
 Milano, via Cappuccini n. 21, capitale sociale L. 20.000.000
 interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Milano reg. soc.
 310957/7801/1, codice fiscale 10199690156.
      4. Poiche' l'intero capitale della societa' incorporanda e'
 posseduto dalla societa' incorporante la fusione sara' realizzata
 senza procedere ad aumento alcuno del capitale di questa in
 dipendenza della fusione, e quindi senza concambi e conguagli di
 sorta e con annullamento a fusione avvenuta di tutte le quote di
 capitale della societa' incorporata.
      5. Le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione
 saranno imputate al bilancio della societa' incorporante anche ai
 sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre
 1986 n. 916 a decorrere dalla data del 1 gennaio 1993 essendo stati
 stabiliti da tale data gli effetti della fusione e cio'
 indipendentemente dalla data in cui verra' redatto l'atto di fusione.
      6. Non esistono particolari categorie di soci o possessori di
 titoli diversi dalle azioni per gli effetti di cui al punto 7
 dell'art. 2501-bis del Codice civile.
      7. Non sono previsti vantaggi di sorta a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
    Milano, 19 luglio 1993
    Dott. Angelo Giordano.
S-14881 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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