Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ricorso al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno (notificato
il 18-21 novembre 1991, n. 2296/91 R.G.), proposto contro il
Ministero delle finanze, il sig. Angelo Rispoli, rapp.to e difeso dal
dott. proc. Angelo Saturno, presso cui elett. dom. in Salerno, piazza
Porta Rotese 1/A, ha chiesto l'annullamento delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze (seduta del
4 dicembre 1989, adunanza del 19 gennaio 1990, e seduta del 9 ottobre
1990), relative all'integrazione dello scrutinio di promozione a lla
qualifica ad esaurimento di Direttore di I classe, nella parte in cui
attribuiscono al ricorrente il coefficiente complessivo di punti
79,250; e nella parte di interesse, di tutti gli atti presupposti,
connessi e conseguenziali, ivi compresi i quaderni di scrutinio, la
graduatoria degli scrutinati, i criteri di massima ed i relativi
decreti di promozione, nella parte in cui recepiscano graduatoria e
punteggi dei funzionari promossi; concludendo per l'accoglimento del
ricorso, con ogni conseguneza di legge e con vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 38) e 40)
D.P.R. 1077/70, 62) e 67) D.P.R. 686/57, 169 D.P.R. 3/57; e l'eccesso
di potere (per illogicita', perplessivita', contraddittorieta',
arbitrarieta', difetto di motivazione, carenza istruttoria,
travisamento dei fatti e presupposti, disparita' di trattamento,
ingiustizia manifesta, violazione dei criteri di valutazione,
sviamento), per mancata valutazione ed omessa attribuzione di
punteggio relativamente ad incarichi speciali svolti, ad un corso di
verificatore contabile seguito nel 1983 e ad un lavoro originale
elaborato per il servizio;
perche' il ricorrente ha inspiegabilmente conseguito il
punteggio piu' basso per la categoria I tra tutti i promossi, meno
dei funzionari da lui sopravanzati nella graduatoria impugnata ed in
quella del precedente scrutinio, pur avendo mantenuto i punteggi
massimi per tutte le altre categorie di giudizio;
per avere i criteri di massima assegnato un punteggio troppo
alto alla categoria I;
per l'illegittimita' derivata dei decreti di promozione che
hanno recepito le illegittime attribuzioni di punteggio.
Con sentenza n. 399/93 il T.A.R. Salerno ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
funzionari promossi nello scrutinio in contestazione e di tutti
quelli promossi per surrogazione in epoca successiva alla
proposizione del gravame.
Con decreto n. 10/93 il presidente del T.A.R. Salerno ha
all'uopo autorizzato il ricorrente alla notifica del ricorso per
pubblici proclami. Al che si provvede col presente avviso, pubblicato
nel F.A.L. della Provincia di Roma e nella Gazzetta Ufficiale.
Dott. proc.: Angelo Saturno.
S-14906 (A pagamento).