T.A.R. Campania

(GU Parte Seconda n.184 del 7-8-1993)

      Con ricorso al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno (notificato
 il 18-21 novembre 1991, n. 2296/91 R.G.), proposto contro il
 Ministero delle finanze, il sig. Angelo Rispoli, rapp.to e difeso dal
 dott. proc. Angelo Saturno, presso cui elett. dom. in Salerno, piazza
 Porta Rotese 1/A, ha chiesto l'annullamento delle deliberazioni del
 Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze (seduta del
 4 dicembre 1989, adunanza del 19 gennaio 1990, e seduta del 9 ottobre
 1990), relative all'integrazione dello scrutinio di promozione a lla
 qualifica ad esaurimento di Direttore di I classe, nella parte in cui
 attribuiscono al ricorrente il coefficiente complessivo di punti
 79,250; e nella parte di interesse, di tutti gli atti presupposti,
 connessi e conseguenziali, ivi compresi i quaderni di scrutinio, la
 graduatoria degli scrutinati, i criteri di massima ed i relativi
 decreti di promozione, nella parte in cui recepiscano graduatoria e
 punteggi dei funzionari promossi; concludendo per l'accoglimento del
 ricorso, con ogni conseguneza di legge e con vittoria di spese,
 diritti ed onorari di giudizio.
      Il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 38) e 40)
 D.P.R. 1077/70, 62) e 67) D.P.R. 686/57, 169 D.P.R. 3/57; e l'eccesso
 di potere (per illogicita', perplessivita', contraddittorieta',
 arbitrarieta', difetto di motivazione, carenza istruttoria,
 travisamento dei fatti e presupposti, disparita' di trattamento,
 ingiustizia manifesta, violazione dei criteri di valutazione,
 sviamento), per mancata valutazione ed omessa attribuzione di
 punteggio relativamente ad incarichi speciali svolti, ad un corso di
 verificatore contabile seguito nel 1983 e ad un lavoro originale
 elaborato per il servizio;
      perche' il ricorrente ha inspiegabilmente conseguito il
 punteggio piu' basso per la categoria I tra tutti i promossi, meno
 dei funzionari da lui sopravanzati nella graduatoria impugnata ed in
 quella del precedente scrutinio, pur avendo mantenuto i punteggi
 massimi per tutte le altre categorie di giudizio;
      per avere i criteri di massima assegnato un punteggio troppo
 alto alla categoria I;
      per l'illegittimita' derivata dei decreti di promozione che
 hanno recepito le illegittime attribuzioni di punteggio.
      Con sentenza n. 399/93 il T.A.R. Salerno ha disposto
 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
 funzionari promossi nello scrutinio in contestazione e di tutti
 quelli promossi per surrogazione in epoca successiva alla
 proposizione del gravame.
      Con decreto n. 10/93 il presidente del T.A.R. Salerno ha
 all'uopo autorizzato il ricorrente alla notifica del ricorso per
 pubblici proclami. Al che si provvede col presente avviso, pubblicato
 nel F.A.L. della Provincia di Roma e nella Gazzetta Ufficiale.
    Dott. proc.: Angelo Saturno.
S-14906 (A pagamento).
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