FIDIA . S.p.a
(in amministrazione straordinaria)
Sede in Milano Terme, via Ponte della Fabbrica n. 3/A
Codice fiscale n. 00204260285

(GU Parte Seconda n.136 del 13-6-1998)

           Avviso ai sensi dell'art. 214 legge fallimentare           
                                                                      
      Si avvisa che su autorizzazione del Ministero dell'Industria del
 Commercio e dell'Artigianato del 2 giugno 1998, in data 5 giugno 1998
 e' stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Padova -
 Sezione Fallimentare, una proposta di concordato alle seguenti
 condizioni:
       1) pagamento, alla loro naturale scadenza, di tutti i debiti
 comunque contratti dagli organi della procedura di amministrazione
 straordinaria, in conformita' delle disposizioni della legge 3 aprile
 1979, n. 95 e successive modificazioni, nonche' di ogni spesa della
 procedura stessa e del concordato;
       2) riconoscimento del debito verso i dipendenti per il
 trattamento di fine rapporto e dell'eventuale debito verso gli agenti
 ed i rappresentanti per indennita' di clientela;
       3) pagamento integrale ed in unica soluzione, immediatamente
 dopo la pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato,
 di tutti i crediti privilegiati;
       4) pagamento ai creditori chirografari di una percentuale pari
 al 35% (trentacinque per cento) dei loro crediti, da pagarsi, per il
 30% (trenta per cento) entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione della
 sentenza di approvazione del concordato e, per il 5% (cinque per
 cento), in cinque rate annuali uguali a partire da un anno dopo il
 pagamento del 30% (trenta per cento), ferma la garanzia fideiussoria
 di primario istituto di credito;
       5) prestazione di garanzie fideiussorie, per un ammontare di L.
 100 (cento) miliardi, da parte di Efibanca S.p.a. - Gruppo BNL,
 relativa all'esecuzione del concordato ed all'obbligo di pagamento
 dei crediti chirografari, nella percentuale indicata nel precedente
 punto 4, e dei crediti privilegiati, nella misura dd 100% (cento per
 cento), dedotti i crediti di cui al precedente punto 2, che vengono
 mantenuti in essere. Ove, alla scadenza stabilita per i pagamenti ai
 creditori, la sentenza di approvazione non sia passata in giudicato,
 la fidejussione sara' escussa, per un importo pari alla somma
 occorrente per l'adempimento degli obblighi di pagamento di cui
 sopra, e verranno acquistati da Fidia S.p.a. certificati di deposito
 fruttiferi, con scadenza non superiore a cinque anni, emessi dalla
 Efibanca S.p.a. - Gruppo BNL, i quali saranno depositati presso la
 Banca designata dal Commissario e il deposito sara' vincolato a
 garanzia dei pagamenti dovuti ai creditori, sino al passaggio in
 giudicato della predetta sentenza di approvazione;
       6) impegno a continuare l'esercizio dell'impresa, mantenendo
 l'unita' e integralita' dell'azienda nelle sue componenti, materiali
 ed immateriali, il tutto in esecuzione del programma industriale;
       7) impegno a mantenere in servizio, per la durata di almeno 3
 (tre) anni dalla pubblicazione della sentenza di approvazione del
 concordato, un numero di dipendenti pari a quello effettivamente
 occupato al momento dell'approvazione del concordato, comprendendo
 fra essi anche un numero di dipendenti pari a quello dei rotanti che
 alla stessa data si troveranno in C.I.G.S., assumendo tutti gli oneri
 derivanti dal collocamento in mobilita' del residuo personale in
 esubero e collaborando con le pubbliche autorita' al fine di
 attenuare gli effetti negativi della necessaria riduzione del
 personale;
       8) impegno a far presentare, entro tre mesi dalla approvazione
 del concordato, una proposta di concordato, ex art. 214 L.F., per la
 societa' Fidia Research Sud S.p.a., anch'essa in amministrazione
 straordinaria, che preveda:
         a) un'offerta pari al valore di perizia dello stabilimento
 industriale di L. 3.132 (tremilacentotrentadue) milioni, come risulta
 dalla stima effettuata dal dott. Mario Sarti di Padova nel novembre
 l996 incrementata dell'eventuale valore delle giacenze di magazzino;
         b) il mantenimento in servizio dei dipendenti attivi al
 momento della proposta di concordato e, in ogni caso, di un numero di
 dipendenti non inferiore a tredici.
 
      Gli interessati, ai sensi dell'art. 214 - 2. comma - Legge
 Fallimentare, potranno presentare, entro trenta giorni dal deposito
 della proposta di concordato, le loro opposizioni nella competente
 Cancelleria del Tribunale di Padova.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          avv. Ennio Arengi                           
                                                                      
S-15165 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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