Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999,
di seguito 'legge n. 130' e dell'articolo 58 del decreto legislativo
n. 385 del 1. settembre 1993, di seguito 'T.U.B.').
Alleanza Salute n. 1 S.r.l., (di seguito 'Alleanza Salute n.
1'), societa' costituita ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n.
130, comunica di aver acquistato pro soluto in data 28 maggio 2004,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge n. 130, e dell'articolo 58 del T.U.B., in
base: (1) ad un contratto quadro di cessione concluso in data 24
giugno 2002 con Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., Galenitalia
S.p.a., Nuova Safarm S.p.a. (di seguito i 'Cedenti'), e (2) ad una
proposta di vendita effettuata dai Cedenti in data 26 maggio 2004 ed
accettata in data 27 maggio 2004 da Alleanza Salute n. 1, crediti
pecuniari che ciascuno dei Cedenti, alla data del 26 maggio 2004,
vantava nei confronti di titolari di farmacia con sede in Italia (di
seguito 'Debitori' e singolarmente 'Debitore'), a fronte della
fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e/o servizi e
cosi' individuabili in blocco:
magazzini di provenienza dei prodotti oggetto della fornitura
che hanno originato i Crediti:
(i) per quanto riguarda Alleanza Salute Distribuzione S.p.a.,
i magazzini di: Brindisi, Calenzano (FI), Foggia, Grandate (CO), La
Spezia, Livorno, Muggia (TS), Pescantina (VR), Rovigo, Vimercate
(MI);
(ii) per quanto riguarda Galenitalia S.p.a., i magazzini di:
Campobasso, Casagiove (CE), Chieti, Faenza (RA), Napoli, Poggibonsi
(SI), Potenza, Roma, Salerno;
(iii) per quanto riguarda Nuova Safarm S.p.a., i magazzini
di: Bagheria (PA), Piano Tavola (CT), Ragusa, Reggio Calabria,
Pistunina (ME);
il cui Debitore non abbia o stia subendo azioni volte al
recupero forzoso del credito da parte di una delle Cedenti o di
societa' collegate, controllate o controllanti;
il cui Debitore non sia, fatto salvo il caso delle farmacie
comunali, un ente pubblico o un ente locale o un soggetto di cui agli
artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e del
regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 (e successive modifiche) o
una societa' collegata, controllata o controllante dei Cedenti;
per i quali siano state emesse una o piu' fatture con data di
pagamento non superiore a 180 giorni dalla data di emissione della
fattura;
che non siano stati, in tutto o in parte, ceduti, dati in
pegno, scontati o, comunque, trasferiti, in qualsiasi modo a terzi o
i cui documenti rappresentativi siano stati consegnati a terzi
(incluse banche) per curarne l'incasso e che siano liberi da
qualsivoglia onere o vincolo esercitabile da qualsiasi terzo nei
confronti del rispettivo Cedente;
che non risultino saldati da oltre 60 giorni dalla data di
pagamento.
Alleanza Salute n. 1, ha conferito incarico a Securitisation
Services S.p.a., ai sensi della legge n. 130, per curare la
riscossione dei Crediti e i servizi di cassa e di pagamento.
Quest'ultima, a sua volta, nel rispetto di quanto previsto dal
provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 23 agosto
2000, ha affidato l'esecuzione di alcune di tali attivita' ad
Alleanza Salute Distribuzione S.p.a. la quale, fra l'altro,
provvedera' alla riscossione dei Crediti nei confronti dei Debitori.
Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia
mediante comunicazione scritta ai Debitori.
I Debitori, i loro eventuali successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Alleanza Salute
Distribuzione S.p.a., via Moggia n. 75/A, 16033 Lavagna (GE); tel.
0185/31571; fax 0185/321510.
Alleanza Salute n. 1 S.r.l.
L'amministratore unico: Paolo Sala
S-15176 (A pagamento).