Girasole Finance 1 - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.134 del 10-6-2004)

  Avviso di cessione di crediti pro soluto(ex articolo 4 della legge  
               30 aprile 1999, n. 130 (la Legge n. 130)               
                                                                      
      La societa' Girasole Finance 1 S.r.l., con sede legale in via
 Andrea Doria n. 48, Milano (Italia), comunica che, nell'ambito di
 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge n.
 130, relativa a crediti ceduti dal Credito Agricolo & Industriale
 S.p.a., in forza di un contratto di cessione di crediti,
 'individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130,
 concluso in data 28 maggio 2004 con effetto in pari data, ha
 acquistato pro soluto da Credito Agricolo & Industriale S.p.a. con
 sede in via Zucchelli n. 16, Roma (Italia), tutti i crediti (per
 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
 danni, indennizzi e quant'altro) di Credito Agricolo & Industriale
 S.p.a. derivanti da mutui fondiari, ipotecari ed agrari garantiti da
 ipoteca, risultanti dai libri contabili di Credito Agricolo &
 Industriale S.p.a. al 30 aprile 2004, classificati come crediti in
 bonis in base ai criteri adottati da Credito Agricolo & Industriale
 S.p.a., in conformita' alla normativa emanata dalla Banca d'Italia,
 che presentano le seguenti caratteristiche:
       1)mutui erogati a persone fisiche o persone giuridiche, in
 entrambi i casi residenti o domiciliate in Italia;
     2) mutui interamente erogati, in una o piu' soluzioni;
     3) mutui denominati in euro;
       4)mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
 immobili aventi caratteristiche residenziali, commerciali,
 industriali ovvero rurali, intendendosi per tale:
       a) un'ipoteca volontaria di primo grado; ovvero
         b) un'ipoteca volontaria di grado successivo al primo nel
 caso in cui le ipoteche di grado anteriore siano state cancellate
 ovvero, in relazione a tali ipoteche di grado anteriore, le
 obbligazioni garantite dalle stesse siano state integralmente
 soddisfatte; ovvero
         c) un'ipoteca volontaria di secondo grado, nel caso in cui la
 somma originariamente stipulata e garantita, rispettivamente,
 dall'ipoteca di primo grado e dall'ipoteca di secondo grado non
 ecceda il 100% del valore stimato dell'immobile ipotecato (risultante
 dall'ultima stima effettuata da Credito Agricolo & Industriale S.p.a.
 e comunicata al mutuatario ovvero, in assenza, calcolato in sede di
 stipulazione del mutuo), a condizione (i) che entrambe le garanzie
 siano in favore di Credito Agricolo & Industriale S.p.a. e (ii) che
 anche il mutuo garantito dall'ipoteca di primo grado sia comunque
 ricompreso nel blocco di mutui individuato da questi criteri; ovvero;
         d) un'ipoteca volontaria di un grado successivo ad una
 ipoteca rientrante nella tipologia di cui alla letterab), nel caso in
 cui le somme stipulate e garantite da tali ipoteche non eccedano il
 100% del valore stimato dell'immobile ipotecato (risultante
 dall'ultima stima effettuata da Credito Agricolo & Industriale S.p.a.
 e comunicata al mutuatario ovvero, in assenza, calcolato in sede di
 stipulazione del mutuo), a condizione (i) che entrambe le garanzie
 siano in favore di Credito Agricolo &Industriale S.p.a. e (ii) che
 anche il mutuo garantito dall'ipoteca di grado anteriore sia comunque
 ricompreso nel blocco di mutui individuato da questi criteri;
       5) se non ricompresi nel paragrafo 4) che precede, mutui
 garantiti da ipoteca di grado economico superiore al primo su beni
 aventi caratteristiche residenziali, commerciali, industriali ovvero
 rurali nel caso in cui la somma stipulata e garantita dall'ipoteca di
 grado economico successivo al primo e dalle ipoteche di grado
 anteriore non superi l'80% del valore stimato dell'immobile ipotecato
 (risultante dall'ultima stima effettuata da Credito Agricolo &
 Industriale S.p.a. e comunicata al mutuatario ovvero, in assenza,
 calcolato in sede di stipulazione del mutuo);
       6)mutui per i quali il rapporto tra l'importo del mutuo
 originario e l'importo dell'ipoteca non supera il 50%;
       7) mutui per i quali il rapporto tra l'importo del mutuo
 originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato, calcolato in
 sede di erogazione del finanziamento non supera il 89%;
       8) mutui aventi un debito residuo in linea di capitale alla
 data di valutazione non inferiore ad Euro 30.000;
       9)mutui per i quali e' stato adottato uno dei seguenti sistemi
 di ammortamento:
         (i)alla 'francese' (intendendosi per ammortamento alla
 'francese' il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna
 rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo ed in
 una quota di interesse);
         (ii) alla 'italiana' (intendendosi per ammortamento alla
 'italiana' il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata e'
 suddivisa in una quota capitale costante nel tempo ed in una quota
 interesse variabile); e
         (iii) piano 'personale' (intendendosi per ammortamento
 'personale' un piano concordato con il mutuatario per soddisfare le
 sue necessita' e sottoscritto dallo stesso all'atto di mutuo);
     10) mutui stipulati dopo il 9 novembre 1993;
       11) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata non supera
 il 30 giugno 2031;
     12) mutui retti dal diritto italiano;
       13)mutui che alla data di cessione presentino almeno una rata
 scaduta (di ammortamento o preammortamento);
       14) mutui a tasso fisso e mutui a tasso variabile (che
 presentano uno spread minimo del 1,25% sui parametri di riferimento)
 i cui parametri di riferimento sono Euribor 6 mesi base di calcolo
 365 e un tasso di interesse variabile determinato mediante la media
 delle due seguenti componenti arrotondata per eccesso allo 0,05
 superiore:
         I) media, maggiorata dello 0,25%, delle medie mensili del
 rendiob, relativamente ai primi 5 mesi del semestre antecedente a
 quello di maturazione della rata;
         II) media, maggiorata dello 0,50%, degli Euribor sei mesi
 base di calcolo giorni effettivi rilevati ogni venerdi' dei primi 5
 mesi antecedenti al semestre di maturazione della rata.
 
      Risultano peraltro esclusi dalla cessione tutti i mutui che
 rispondono ai criteri di cui sopra e che presentino almeno una delle
 seguenti caratteristiche:
       a) mutui che prevedono il rimborso del capitale in unica
 soluzione per intero alla data di scadenza (cosiddetto pagamento
 bullet);
       b)mutui concessi a dipendenti di Credito Agricolo & Industriale
 S.p.a.;
     c) mutui concessi a enti pubblici;
     d) mutui concessi a enti ecclesiastici;
     e) mutui concessi a consorzi;
       f)mutui indicizzati all'indice dei prezzi di consumo o del
 costo della vita;
       g) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge,
 normativa o convenzione che preveda contributi di terzi o
 agevolazioni in conto interessi corrispettivi (cosiddetti mutui
 agevolati e convenzionati);
       h)mutui in relazione ai quali vi siano, alla data di
 valutazione, importi scaduti e impagati e tali importi risultino
 impagati per un periodo di tempo superiore al periodo che intercorre
 tra due rate di quello stesso mutuo;
       i) mutui in relazione ai quali vi siano, alla data di
 valutazione, importi scaduti e impagati per importi eccedenti Euro
 300,00;
       j) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili siti al di
 fuori del territorio della Repubblica Italiana;
       k)mutui concessi da Credito Agricolo & Industriale S.p.a. in
 pool (ovvero tramite accordi di sindacato) con altre banche;
     l) mutui con tasso di interesse superiore al tasso d'usura;
       m) mutui indicizzati ad un tasso stabilito con decreto
 ministeriale;
       n) mutui per i quali alla data di valutazione il cliente ha
 gia' richiesto al Credito Agricolo & Industriale l'estinzione
 anticipata del credito;
     o) mutui che siano stati oggetto di rinegoziazione;
       p) mutui concessi a clienti il cui debito sia stato
 classificato prima della data di valutazione (inclusa) da Credito
 Agricolo & Industriale S.p.a. CAI come credito in sofferenza; e
       q) mutui che dal momento dell'erogazione hanno presentato una
 delle seguenti caratteristiche: almeno 3 rate semestrali scadute e
 non pagate ovvero almeno 5 rate trimestrali scadute e non pagate.
 
      Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
 trasferiti a Girasole Finance 1 S.r.l., senza ulteriori formalita' o
 annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
 legge n. 130 e dell'articolo 58 del Testo unico delle leggi in
 materia bancaria e creditizia, tutti gli altri diritti derivanti a
 Credito Agricolo & Industriale S.p.a. dai contratti di finanziamento
 richiamati nel summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le
 garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
 privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione
 facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
      Credito Agricolo & Industriale S.p.a. ha ricevuto incarico da
 Girasole Finance 1 S.r.l., di procedere, in nome e per conto di
 quest'ultima, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
 ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti. In virtu'
 di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
 successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
 dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
 quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
 o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
 specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
 comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
      I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
 aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al
 Credito Agricolo & Industriale S.p.a.
                     p. Girasole Finance 1 S.r.l.                     
                  L'amministratore unico: Tito Musso                  
S-15332 (A pagamento).
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