Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il TAR Campania, II Sezione, con ordinanza n. 5726/04 del 16 dicembre 2004 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 10842/04 proposto da Smarrazzo Pietro, codice fiscale SMRPTR50T10F839Z, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Napoli presso la segreteria del TAR adito, per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari: a)del provvedimento adottato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Centro servizi amministrativi provinciale di Napoli, Ufficio 24, prot. n. 13308/P del 9 luglio 2004, con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali definitive per gli incarichi di presidenza per la Provincia di Napoli per l'anno scolastico 2004/05. Fatto e diritto. A seguito dell'O.M. n. 39/2004, il ricorrente, presentava istanza di inclusione nella graduatoria per gli incarichi di presidenza per la Provincia di Napoli, per l'anno scolastico 2004/05, per il Settore formativo scuola primaria e secondaria di primo grado. L'amministrazione provvedeva, in autotutela, a ridurre il punteggio inizialmente attribuito al ricorrente, assegnandogli punti 125,90. ovvero ben 13,60 punti in meno rispetto a quanto gli sarebbe spettato (punti 139,50). I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell'O.M. n. 39/2004; violazione della Tabella titoli annessa all'O.M. n. 39/2004; violazione della legge n. 241/90. A quanto e' dato sapere, l'amministrazione avrebbe applicato la riduzione prevista del 50% per gli anni di servizio prestati in un settore formativo diverso da quello in cui si chiede la valutazione del servizio, anche ai servizi prestati come titolare di nomina elettiva nel Consiglio di istituto, nella Giunta esecutiva e nel Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. Avv. Pasquale Marotta. S-154 (A pagamento).