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Errata corrige
Errata corrige
Pubblicazione per estratto (ex art. 2501-bis, 4. comma C., C.C.) del
progetto di fusione per incorporazione di 'Societa' Cooperativa
Interregionale Rinascita S.C.I.R. S.c.r.l.' in 'Consorzio Nazionale
Zootecnico Co.Na.Zo. S.c.r.l.'.Iscritto dagli amministratori di
Co.Na.Zo. S.c.r.l. presso il registro imprese Tribunale di R.E. il 4
giugno 1998, n. protocollo 13628/1 del 27 maggio 1998; iscritto dagli
amministratori di S.C.I.R. S.c.r.l. presso il registro imprese
Tribunale di MN il 3 giugno 1998, n. protocollo 14894/1 del 29 maggio
1998.
1. Societa' partecipanti alla fusione:
incorporante: 'Co.Na.Zo. S.c.r.l.' via Due Canali n. 13 Reggio
Emilia, registro imprese R.E. n. 11426, R.E.A. R.E. n. 142120,
capitale sociale L. 481.240.000, codice fiscale n. 02016930378 e
partita I.V.A. n. 01014960353.
Attivita' svolta: (Omissis) esercente attivita' di coordinamento
e servizi vari alle cooperative consorziate;
incorporanda: 'S.C.I.R. S.c.r.l.' via Anselmo Guerrieri n. 23
Gonzaga (MN), capitale sociale interamente versato L. 16.000.000
registro imprese MN n. 14084, R.E.A. MN n. 165247, codice fiscale n.
00696000199 e partita I.V.A. n. 01544000209.
Attivita' svolta: (Omissis) gestiva un centro di allevamento per
l'ingrasso di bestiame bovino, ora non e' piu' operativa.
2. (Art. 2501-bis n. 2, Codice civile). L'atto costitutivo:
(Omissis).
3. (Art. 2501-bis n. 3 e 4, Codice civile). Rapporto di
concambio: la societa' incorporanda non risulta essere interamente
posseduta dalla societa' incorporante che non ha neppure una
partecipazione in S.C.I.R. S.c.r.l.; si tratta di fusione per
incorporazione mediante concambio ed in ottemperanza ai principi
mutualistici ai signori soci dell'incorporanda verra' assegnata una
quota della societa' secondo il valore effettivo delle quote che e'
determinato dal valore nominale delle stesse, complessivamente L.
481.240.000 per l'incorporante e L. 16.000.000 per l'incorporanda.
(Omissis).
4. (Art. 2501-bis n. 4, Codice civile). Modalita' di
assegnazione delle quote dell'incorporante: il criterio adottato per
la distribuzione delle quote ai soci dell'incorporanda e' di
carattere proporzionale ed alla pari, in ossequio ai principi di
mutualita' ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive
modificazioni.
La fusione verra' effettuata con contestuale aumento di capitale
sociale dell'incorporante Co.Na.Zo. S.c.r.l. per L. 16.000.000 e
contestuale riduzione di L. 10.000.000 per l'annullamento della
partecipazione di L. 10.000.000 nel capitale sociale di Co.Na.Zo.
S.c.r.l. di S.C.I.R. S.c.r.l. (passando quindi dal valore attuale di
L. 481.240.000 a quello di L. 497.240.000 per poi ridursi a L.
487.240.000), ovvero per lo stesso importo del capitale sociale che
risulta versato dall'incorporanda S.C.I.R. S.c.r.l.
Vi sara' rassegnazione, a ciascuno dei soci titolari di quote
dell'incorporanda, di quote dell'incorporante di pari valore nominale
in sostituzione di quelle gia' possedute nell'incorporanda medesima
che verranno annullate.
(Omissis).
5. Motivi della fusione: (Omissis). Il progressivo aumento degli
oneri di gestione di tale sofisticato allevamento, Omissis, hanno
determinato prezzi sempre piu' alti per il committente che ha cosi'
verificato con Co.Na.Zo. S.c.r.l. la convenienza di soluzioni
alternative.
L'attivita' e' stata cosi' trasferita ad altre aziende, sempre
gravitanti nell'orbita Co.Na.Zo. S.c.r.l. anche se non direttamente
associate.
(Omissis).
6. (Art. 501-bis n. 5 Codice civile). Data di decorrenza nella
partecipazione agli utili delle quote assegnate ai soci
dell'incorporata.: entrambe le cooperative partecipanti alla fusione
sono regolate dai Principi mutualistici e non e' previsto vi sia
distribuzione di utili ai signori soci.
7. (Art. 2501-bis n. 6, Codice civile). Data di effetto della
fusione: le operazioni della societa' incorporanda sono imputate al
bilancio della societa' incorporante a decorrere dal 1. gennaio 1998.
8. (Art. 2501-bis n. 7, Codice civile). Trattamento riservato a
particolari categorie di soci: non sono previsti particolari
trattamenti a favore di categorie di soci delle societa' partecipanti
alla fusione.
9. (Art. 2501-bis n. 8, Codice civile). Vantaggi particolari a
favore degli amministratori: non sussistono benefici o vantaggi
particolari per gli amministratori (ovvero liquidatori) delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il presente progetto di fusione e' stato redatto dai rispettivi
Organi di amministrazione in data odierna.
Reggio Emilia, 8 maggio 1998
p. Co.Na.Zo. S.c.r.l.
Gabriele Franceschi - Alfredo Gallerani - Mauro Roda
Ildo Cigarini - Claudio Fabbri - Fabrizio Guidetti
p. S.C.I.R. S.c.r.l.
Claudio Fabbri - Alfredo Gallerani
Renzo Bertolini - Gabriele Franceschi
S-15592 (A pagamento).