La dott.ssa Laura Bartolomei, patrocinata dagli avv.ti Piero Sandulli e Tommaso Di Nitto, con lei domiciliati in Ancona presso lo studio dell'avv. Nicola Sbano, via San Martino, n. 23, ha proposto ricorso al T.A.R. Marche contro il provveditorato agli studi di Ancona, il Ministero della pubblica istruzione, la 1. commissione del concorso a cattedre, ambiti disciplinari 4 e 9 (classi 43/A-50/A) e le dott.sse Coluccia Maria Paola e Tartuferi Roberta, per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva del concorso ordinario, per esami e per titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali d'istruzione secondaria, nonche' per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso 43/A e 50/A, pubblicata all'albo del provveditorato di Ancona il 31 agosto 2000; nonche' di ogni altro atto connesso e consequenziale, compresa la scheda-verbale relativa all'assegnazione della votazione dell'elaborato scritto d'italiano. Il ricorso, avente n. R.G. 1319/2000, e' fondato sui seguenti motivi: violazione di legge per contrasto con gli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 685/1957 e s.m.; violazione di legge per contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento della causa tipica, violazione della normativa che disciplina il concorso (art. 16 del decreto del direttore generale del 31 marzo 1999) eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, contraddittorieta' ed ingiustizia manifesta. In particolare, tali motivi attengono: alla mancata apposizione della data sul verbale delle operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente, che rende illegittime le operazioni concorsuali, per contrasto con l'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57; all'omessa motivazione della modifica del voto numerico inizialmente attribuito all'elaborato della ricorrente, che concretizza la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; al non aver tenuto conto delle ragioni e dei chiarimenti formulati dalla ricorrente in sede di contraddittorio con la commissione, che non ha comunicato la propria decisione, violando l'art. 16 del bando di concorso; all'illogicita' irrazionalita', erroneita' ed all'inattendibilita' del giudizio della commissione circa il parametro dell'esposizione in forma linguistica appropriata. Con ordinanza n. 628/2001 il T.A.R. Marche, nel rinviare all'udienza di merito 21 novembre 2001, ha ordinato, anche per pubblici proclami, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva del concorso sopra individuato (classi 43/A e 50/A), pubblicata il 31 agosto 2000. Roma, 13 giugno 2001 Avv. Piero Sandulli - Avv. Tommaso Di Nitto. S-16827 (A pagamento).