T.A.R. MARCHE
Ricorso n. R.G. 1319/2000
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(GU Parte Seconda n.140 del 19-6-2001)

      La dott.ssa Laura Bartolomei, patrocinata dagli avv.ti Piero
 Sandulli e Tommaso Di Nitto, con lei domiciliati in Ancona presso lo
 studio dell'avv. Nicola Sbano, via San Martino, n. 23, ha proposto
 ricorso al T.A.R. Marche contro il provveditorato agli studi di
 Ancona, il Ministero della pubblica istruzione, la 1. commissione del
 concorso a cattedre, ambiti disciplinari 4 e 9 (classi 43/A-50/A) e
 le dott.sse Coluccia Maria Paola e Tartuferi Roberta, per
 l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva del
 concorso ordinario, per esami e per titoli, a cattedre nelle scuole
 ed istituti statali d'istruzione secondaria, nonche' per il
 conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di
 concorso 43/A e 50/A, pubblicata all'albo del provveditorato di
 Ancona il 31 agosto 2000; nonche' di ogni altro atto connesso e
 consequenziale, compresa la scheda-verbale relativa all'assegnazione
 della votazione dell'elaborato scritto d'italiano.
      Il ricorso, avente n. R.G. 1319/2000, e' fondato sui seguenti
 motivi: violazione di legge per contrasto con gli artt. 7 e 8 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 685/1957 e s.m.;
 violazione di legge per contrasto con l'art. 3 della legge n.
 241/1990; eccesso di potere per sviamento della causa tipica,
 violazione della normativa che disciplina il concorso (art. 16 del
 decreto del direttore generale del 31 marzo 1999) eccesso di potere
 per erroneita' dei presupposti, contraddittorieta' ed ingiustizia
 manifesta.
      In particolare, tali motivi attengono: alla mancata apposizione
 della data sul verbale delle operazioni di correzione degli elaborati
 della ricorrente, che rende illegittime le operazioni concorsuali,
 per contrasto con l'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della
 Repubblica n. 686/57; all'omessa motivazione della modifica del voto
 numerico inizialmente attribuito all'elaborato della ricorrente, che
 concretizza la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; al non
 aver tenuto conto delle ragioni e dei chiarimenti formulati dalla
 ricorrente in sede di contraddittorio con la commissione, che non ha
 comunicato la propria decisione, violando l'art. 16 del bando di
 concorso; all'illogicita' irrazionalita', erroneita' ed
 all'inattendibilita' del giudizio della commissione circa il
 parametro dell'esposizione in forma linguistica appropriata.
      Con ordinanza n. 628/2001 il T.A.R. Marche, nel rinviare
 all'udienza di merito 21 novembre 2001, ha ordinato, anche per
 pubblici proclami, l'integrazione del contraddittorio nei confronti
 di tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva del
 concorso sopra individuato (classi 43/A e 50/A), pubblicata il 31
 agosto 2000.
 
     Roma, 13 giugno 2001
                          Avv. Piero Sandulli - Avv. Tommaso Di Nitto.
S-16827 (A pagamento).
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