Ad istanza degli avvocati Augusto Sinagra e Edoarda Sanci e giusta ordinanza n. 1534/1999 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione 1a ter, in data 20 maggio 1999, si citano per pubblici proclami ai sensi degli articoli 16 e 14 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 i dottori: Renzo Mario Rosso, Sebastiano Cardi, Giuseppe Morabito, Luigi Mattiolo, Giovanni Ricciulli, Efisio Luigi Marras, Marco Marsilli, Giovan Battista Campagnola, Massimo Gaiani, Giovanni Marocco, Maria Assunta Accili, Cesare Augusto Corti, Pierluigi Velardi, Cristina Ravaglia, Mario Pasquale Fridegotto, Alessandro Levi Sandri, Calogero Di Gesu', Massimo Roscigno, Pasquale D'avino, Vincenza Lomonaco, Vincenzo Schioppa, Giorgio Di Pietrogiacomo, Giampaolo Cantini, Carlo Gambacurta, e quanti altri abbiano interesse a costituirsi nel ricorso n. 4372/1999 proposto dal dott. Carlo Alberto Baracchi Tua contro il Ministero degli affari esteri e la Commissione di Avanzamento al grado di Consigliere di Ambasciata per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in data 2 dicembre 1998 con i quali i suindicati funzionari sono stati promossi dalla Commissione di Avanzamento del Ministero degli affari esteri al grado di Consigliere di Ambasciata con decorrenza, rispettivamente, dal 1. gennaio 1998 e dal 1. luglio 1998, restandone invece ingiustamente escluso il ricorrente, nonche' per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati. I prvvedimenti in questione sono stati impugnati con l'esclusione della posizione dei dottori Calogero Di Gesu' e Pierluigi Velardi. In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente ha denunziato i vizi di violazione degli articoli 105 e 108 decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, eccesso di potere per illogicita', falsita' dei presupposti e contraddittorieta', nonche' per disparita' di trattamento, ed infine mancanza assoluta di motivazione, anche in rapporto all'art. 3 legge n. 241/1999; e cio' in quanto le promozioni impugnate non risultano legittimamente conferite e motivate. Il ricorrente ha avanzato istanza cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati ed ha chiesto, in via istruttoria, che sia ordinato alle amministrazioni resistenti il deposito degli atti relativi alle procedure di promozione in questione e, in particolare dei fascicoli personali del ricorrente e dei controinteressati, degli atti preparatori predisposti dall'amministrazione degli Affari Esteri, dei verbali e quanto ad essi connesso delle relative riunioni della Commissione di Avanzamento di deliberazione delle promozioni in oggetto. Nel merito il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati. Roma, 28 maggio 1999 Prof. avv. Augusto Sinagra - Avv. Edoarda Sanci. S-17019 (A pagamento).