Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Adeguamento di condizioni contrattuali Relative a finanziamenti(art.
40, comma 1, Testo Unico Bancario e Delibera C.I.C.R. 9 febbraio
2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 1, Testo
Unico Bancario come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 4 agosto 1999 n. 342 e della Delibera del C.I.C.R. -
Comitato Interminesteriale per il Credito ed il Risparmio del 9
febbraio 2000, la sottoscritta Centrobanca - Banca Centrale di
Credito Popolare S.p.a. con sede in Milano, corso Europa n. 16,
capitale sociale Euro 160.000.000 versato, iscritta presso il
registro delle imprese di Milano, Trib. Milano n. 53177, all'Albo
delle Banche al n. 74754.3, Capogruppo del 'Gruppo Bancario
Centrobanca' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.10633, codice
fiscale n. 00714470150, premesso che:
a) l'art. 40 comma 1 del T.U.B. demanda ad una Delibera del
C.I.C.R. Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (di
seguito 'C.I.C.R.' la definizione sia delle 'modalita' e criteri per
la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'
relativi ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della
Delibera, che delle modalità di adeguamento delle clausole, contenute
nei contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore della
Delibera che risultino incompatibili con i principi fissati dalla
medesima;
b) con Delibera in data 9 febbraio 2000 il C.I.C.R. ha fra
l'altro statuito relativamente ai 'finanziamenti con piano di
rimborso rateale', il principio del divieto di capitalizzazione
periodica degli interessi derivanti dal mancato pagamento di singole
rate nonche' dalla risoluzione del contratto;
c) la suddetta Delibera ha previsto che l''adeguamento' di cui
al precedente punto a), che interessa i contratti stipulati fino al
21 aprile 2000 (ultima data precedente quella di entrata in vigore
della delibera), possa fra l'altro avvenire mediante dichiarazione
della Banca da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana entro il 30 giugno 2000 e che tale adeguamento abbia effetto
a partire dal 1. luglio 2000 (art. 7 Delibera C.I.C.R.);
tanto premesso, informa che: le clausole dei contratti di
finanziamento stipulati fino al 21 aprile 2000 che eventualmente
prevedono la maturazione di interessi di mora su interessi sono
sostituite dalla seguente clausola con effetto a partire dal 1.
luglio 2000:
'In ogni caso di ritardo nel rimborso del capitale, nel
pagamento degli interessi e di ogni altra somma comunque dovuta a
Centrobanca in relazione al finanziamento e quindi anche in caso di
decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione o di recesso
come previsto all'art. (segue l'indicazione dell'articolo del
contratto che disciplina i casi di decadenza dal beneficio del
termine, risoluzione e recesso) del contratto e/o da disposizioni di
legge o di apertura di procedure concorsuali a carico del Cliente,
matureranno e scadranno giornalmente interessi di mora sul
complessivo importo dovuto (ivi compresi gli interessi corrispettivi
e/o di mora capitalizzati in conformita' a quanto previsto dal
decreto legislativo 1. settembre 1993 n. 385 e dalla relativa
normativa secondaria) sino al momento del pagamento, ad un tasso pari
a (segue la misura del tasso moratorio prevista da ciascun
contratto').
Milano, 5 giugno 2000
Centro Banca
Banca Centrale di Credito Popolare
Il direttore generale: dott. Gian Giacomo Fave'rio
S-17176 (A pagamento).