CENTROBANCA- S.p.a.
Banca Centrale di Credito Popolare

(GU Parte Seconda n.136 del 13-6-2000)

  Adeguamento di condizioni contrattuali Relative a finanziamenti(art.
 40, comma 1, Testo Unico Bancario e Delibera C.I.C.R. 9 febbraio
 2000)
 
      Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 1, Testo
 Unico Bancario come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2 del decreto
 legislativo 4 agosto 1999 n. 342 e della Delibera del C.I.C.R. -
 Comitato Interminesteriale per il Credito ed il Risparmio del 9
 febbraio 2000, la sottoscritta Centrobanca - Banca Centrale di
 Credito Popolare S.p.a. con sede in Milano, corso Europa n. 16,
 capitale sociale Euro 160.000.000 versato, iscritta presso il
 registro delle imprese di Milano, Trib. Milano n. 53177, all'Albo
 delle Banche al n. 74754.3, Capogruppo del 'Gruppo Bancario
 Centrobanca' iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.10633, codice
 fiscale n. 00714470150, premesso che:
       a) l'art. 40 comma 1 del T.U.B. demanda ad una Delibera del
 C.I.C.R. Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (di
 seguito 'C.I.C.R.' la definizione sia delle 'modalita' e criteri per
 la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni
 poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'
 relativi ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della
 Delibera, che delle modalità di adeguamento delle clausole, contenute
 nei contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore della
 Delibera che risultino incompatibili con i principi fissati dalla
 medesima;
       b) con Delibera in data 9 febbraio 2000 il C.I.C.R. ha fra
 l'altro statuito relativamente ai 'finanziamenti con piano di
 rimborso rateale', il principio del divieto di capitalizzazione
 periodica degli interessi derivanti dal mancato pagamento di singole
 rate nonche' dalla risoluzione del contratto;
       c) la suddetta Delibera ha previsto che l''adeguamento' di cui
 al precedente punto a), che interessa i contratti stipulati fino al
 21 aprile 2000 (ultima data precedente quella di entrata in vigore
 della delibera), possa fra l'altro avvenire mediante dichiarazione
 della Banca da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana entro il 30 giugno 2000 e che tale adeguamento abbia effetto
 a partire dal 1. luglio 2000 (art. 7 Delibera C.I.C.R.);
       tanto premesso, informa che: le clausole dei contratti di
 finanziamento stipulati fino al 21 aprile 2000 che eventualmente
 prevedono la maturazione di interessi di mora su interessi sono
 sostituite dalla seguente clausola con effetto a partire dal 1.
 luglio 2000:
         'In ogni caso di ritardo nel rimborso del capitale, nel
 pagamento degli interessi e di ogni altra somma comunque dovuta a
 Centrobanca in relazione al finanziamento e quindi anche in caso di
 decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione o di recesso
 come previsto all'art. (segue l'indicazione dell'articolo del
 contratto che disciplina i casi di decadenza dal beneficio del
 termine, risoluzione e recesso) del contratto e/o da disposizioni di
 legge o di apertura di procedure concorsuali a carico del Cliente,
 matureranno e scadranno giornalmente interessi di mora sul
 complessivo importo dovuto (ivi compresi gli interessi corrispettivi
 e/o di mora capitalizzati in conformita' a quanto previsto dal
 decreto legislativo 1. settembre 1993 n. 385 e dalla relativa
 normativa secondaria) sino al momento del pagamento, ad un tasso pari
 a (segue la misura del tasso moratorio prevista da ciascun
 contratto').
     Milano, 5 giugno 2000
 
                             Centro Banca                             
                  Banca Centrale di Credito Popolare                  
          Il direttore generale: dott. Gian Giacomo Fave'rio          
                                                                      
S-17176 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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