La Banca Crt S.p.a., ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2, della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 9febbraio 2000, comunica alla propria clientela che i conti correnti di corrispondenza gia' in essere alla data di entrata in vigore della delibera citata verranno regolati con la stessa periodicità di chiusura conto e capitalizzazione interessi sia per gli interessi creditori che per quelli debitori. A tal fine, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8, oppure, al caso, dell'art. 7, delle norme contrattuali che regolano i contratti di conto corrente di corrispondenza debbono intendersi cosi' sostituiti: 'I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia che lo stesso risulti debitore oppure creditore, vengono chiusi contabilmente con identica periodicita' ed alle medesime scadenze indicate negli allegati al presente contratto, portando in conto gli interessi maturati sia a debito che a credito del correntista e le somme da lui dovute per commissioni, spese e ritenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento del conto. Il saldo risultante a seguito di ciascuna chiusura periodica, come sopra determinato, produce interessi con le identiche modalita'. Sia gli interessi dovuti dal correntista a favore della Banca Crt S.p.a. che quelli dovuti dalla Banca Crt S.p.a. a favore del correntista si capitalizzano con identica periodicita' ed alle medesime scadenze indicate negli allegati al presente contratto. Sul saldo dei conti venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quanto il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere e verranno regolati alle condizioni previste negli allegati al presente contratto; gli interessi maturati successivamente a tale chiusura non verranno capitalizzati e non produrranno a loro volta interessi. Salvo quanto contemplato dalle clausole proprie di determinate operazioni o servizi, nonche' quanto eventualmente pattuito per iscritto negli allegati al presente contratto, gli interessi a credito ed a debito del correntista iniziano e cessano di decorrere secondo le valute e con le conseguenti eventuali anticipazioni e posticipazioni previste negli avvisi e nei fogli informativi diffusi, nel corso del rapporto, presso la agenzie della Banca Crt S.p.a. Salvo specifici accordi, a partire dal 1. luglio 2000, i conti correnti di corrispondenza gia' in essere alla data di entrata in vigore della delibera citata verranno regolati con periodicità di chiusura conto e capitalizzazione interessi sia debitori che creditori trimestrale (ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno) con liquidazione degli interessi già maturati al 30 giugno 2000, mentre i conti correnti di corrispondenza, già in essere alla predetta data, intestati o cointestati ai dipendenti in servizio della Banca Crt S.p.a. sui quali viene accreditata la retribuzione, nonche' quelli utilizzati per la restituzione delle sovvenzioni di cui gli stessi dovessero eventualmente beneficiare, verranno regolati con periodicità di chiusura conto e capitalizzazione interessi sia debitori che creditori annuale (ultimo giorno del mese di dicembre di ciascun anno). Torino, 15 giugno 2000 Il direttore generale: Edoardo Massaglia. S-18291 (A pagamento).