BANCA CRT - S.p.a.
Cassa di Risparmio di Torino

Societa' appartenente al Gruppo UniCredito Italiano
Iscrizione Albo Gruppi Bancari n. 2008.1
Sede in Torino, via XX Settembre n. 31
Capitale sociale L. 1.000.000.000.000
Iscrizione Tribunale di Torino n. 4529/91 del 23 dicembre 1991

(GU Parte Seconda n.146 del 24-6-2000)

      La Banca Crt S.p.a., ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2, della
 deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il
 risparmio del 9febbraio 2000, comunica alla propria clientela che i
 conti correnti di corrispondenza gia' in essere alla data di entrata
 in vigore della delibera citata verranno regolati con la stessa
 periodicità di chiusura conto e capitalizzazione interessi sia per
 gli interessi creditori che per quelli debitori.
      A tal fine, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8, oppure, al caso,
 dell'art. 7, delle norme contrattuali che regolano i contratti di
 conto corrente di corrispondenza debbono intendersi cosi' sostituiti:
 'I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia che lo stesso
 risulti debitore oppure creditore, vengono chiusi contabilmente con
 identica periodicita' ed alle medesime scadenze indicate negli
 allegati al presente contratto, portando in conto gli interessi
 maturati sia a debito che a credito del correntista e le somme da lui
 dovute per commissioni, spese e ritenute fiscali di legge, con valuta
 data di regolamento del conto.
      Il saldo risultante a seguito di ciascuna chiusura periodica,
 come sopra determinato, produce interessi con le identiche modalita'.
      Sia gli interessi dovuti dal correntista a favore della Banca
 Crt S.p.a. che quelli dovuti dalla Banca Crt S.p.a. a favore del
 correntista si capitalizzano con identica periodicita' ed alle
 medesime scadenze indicate negli allegati al presente contratto.
      Sul saldo dei conti venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed
 anche quanto il debito venga ad essere rappresentato da effetti
 cambiari, gli interessi continueranno a decorrere e verranno regolati
 alle condizioni previste negli allegati al presente contratto; gli
 interessi maturati successivamente a tale chiusura non verranno
 capitalizzati e non produrranno a loro volta interessi. Salvo quanto
 contemplato dalle clausole proprie di determinate operazioni o
 servizi, nonche' quanto eventualmente pattuito per iscritto negli
 allegati al presente contratto, gli interessi a credito ed a debito
 del correntista iniziano e cessano di decorrere secondo le valute e
 con le conseguenti eventuali anticipazioni e posticipazioni previste
 negli avvisi e nei fogli informativi diffusi, nel corso del rapporto,
 presso la agenzie della Banca Crt S.p.a.
      Salvo specifici accordi, a partire dal 1. luglio 2000, i conti
 correnti di corrispondenza gia' in essere alla data di entrata in
 vigore della delibera citata verranno regolati con periodicità di
 chiusura conto e capitalizzazione interessi sia debitori che
 creditori trimestrale (ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno,
 settembre e dicembre di ciascun anno) con liquidazione degli
 interessi già maturati al 30 giugno 2000, mentre i conti correnti di
 corrispondenza, già in essere alla predetta data, intestati o
 cointestati ai dipendenti in servizio della Banca Crt S.p.a. sui
 quali viene accreditata la retribuzione, nonche' quelli utilizzati
 per la restituzione delle sovvenzioni di cui gli stessi dovessero
 eventualmente beneficiare, verranno regolati con periodicità di
 chiusura conto e capitalizzazione interessi sia debitori che
 creditori annuale (ultimo giorno del mese di dicembre di ciascun
 anno).
     Torino, 15 giugno 2000
 
                             Il direttore generale: Edoardo Massaglia.
S-18291 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.