Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ai sensi della deliberazione 9 febbraio 2000 del comitato interministeriale per il credito e il risparmio riguardante modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, si rende noto che con decorrenza 30 giugno 2000 i commi da 1 a 4 dell'art. 7 delle 'Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi' sono sostituiti con i seguenti tre commi: 'Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nell'estratto conto, nel quale sono altresi' indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicita', pattuita e indicata nel predetto estratto conto, portando in conto, con valuta 'data di regolamento' dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel predetto estratto conto; su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica'. Castellammare di Stabia, 13 giugno 2000 Banca Stabiese L'amministratore delegato: dott. F. S. Santoro S-18330 (A pagamento).