Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 342/1999 e dell'art. 7, secondo comma, della delibera CICR del 9 febbraio 2000 relativa a 'modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria', la società Factorcoop S.p.a. comunica che, con decorrenza 1. luglio 2000, tutti i contratti con la clientela saranno adeguati alle disposizioni della suddetta delibera mediante inserimento della seguente clausola contrattuale: 'Effetti dello scioglimento del contratto'. In ottemperanza alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, si informa la spettabile clientela che le 'Condizioni generali per le future operazioni di factoring' sottoscritte anteriormente al 22 aprile u.s. vengono adeguate con decorrenza 1. luglio 2000 al disposto della predetta delibera per quanto concerne il computo degli interessi. In relazione a quanto precede il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, ma per tali interessi non viene effettuata la capitalizzazione periodica. Per la chiusura definitiva del conto deve intendersi la prima chiusura periodica infrannuale successiva a verificarsi di una delle cause di scioglimento contrattualmente previste. Ferme e immutate le altre clausole contrattuali. Bologna, 15 giugno 2000 Factorcoop S.p.a. Il direttore generale: Franco Bacciali S-18351 (A pagamento).