Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atto di ricorso
Per Atos Lombardini & C. S.a.s., corrente in viale della
Liber-ta' nn. 83/89, Savignano sul Rubiconee (FO), in persona del
sottoscritto legale rappresentante Atos Lombardini, rappresentato e
difeso dagli avv.Mattii Stefano e R. Mariano con domicilio nello
studio del II in Roma V Boezio n. 14 ricorrente, contro:
Ente Nazionale Corse al Trotto (Encat) con sede in piazza S.L.
Lucina n. 26, Roma;
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) con sede in
piazza S.L. Lucina n. 4, Roma;
e nei confronti della scuderia di cavalli da corsa al trotto
francese: 'Wildenstein Daniel', controinteressato, per l'annullamento
previa sospensiva:
della decisione della Commissione di disciplina di appello
dell'Encat adottata nella riunione del 10 ottobre 1994 che ha
rigettato il ricorso amministrativo e di giustizia sportiva della
Atos Lombardini & C. S.a.s. contro la decisione della giuria
dell'Encat relativa alla 7a corsa, G.P. continentale, svoltasi il 18
settembre 1994 a Bologna, Ippodromo Arcoveggio;
della decisione di detta giuria del 18 settembre 1994, di
adozione di misure disciplinari nei confronti della societa'
ricorrente proprieta' di Peace Kronos ed in favore del cavallo
secondo arrivato Camino del controinteressato, del seguente tenore:
'Bologna 18 settembre 1994, 7a corsa G.P. continentale, Enrico
Dall'Olio (Peace Kronos) e' appiedato a tutto il 7 ottobre 1994 per
aver deviato dalla propria linea di corsa, in retta d'arrivo
ostacolando la progressione del concorrente all'esterno e provocando
cosi' l'inversione dell'ordine d'arrivo, la giuria';
di ogni altro atto comunque presupposto e connesso.
Illegittimita' per incompetenza, violazione di legge ed eccesso
di potere incompetenza, era incompetente la Commissione di disciplina
di appello dell'Encat a decidere sul ricorso contro il verdetto della
giuria, per essere competente il Commissariato governativo
dell'Encat.
Violazione di legge ed eccesso di potere:
1) la decisione della Commissione di disciplina di appello
dell'Encat viola l'art. 122 del regolamento dell'Encat per non essere
stata presa a maggioranza dei componenti;
2) la decisione della Commissione, cit., e' affetta da
illegittimita' derivata, per violazione dell'art. 64, sesto comma
regolamento corse dell'Encat, essendo stato inserito nell'ordine
ufficiale di arrivo Camino, quando invece doveva essere squalificato
per rottura al traguardo;
3) la decisione della Commissione, cit., sulla censura di cui
al punto 2), svolta in via amministrativa, e' totalmente evasiva, si
da essere viziata da difetto assoluto di motivazione e violazione di
legge, per violazione dell'obbligo che sull'Organo di autotutela
incombe, di rendere giudizio di legittimita' e di merito sui reclami
amministrativi degli interessati;
4)la decisione della Commissione di disciplina di appello
dell'Encat, cit., e' affetta da:
a) vizio di motivazione, per aver fatto leva sulle ammissioni
di Dall'Olio, guidatore di Peace Kronos, circa la 'leggera
deviazione' omettendo di considerare le dichiarazioni integrali dello
stesso;
b)vizio di motivazione, per aver dato rilevanza all'uso
scorretto del frustino da parte del Dall'Olio, mentre invece
l'inversione dell'ordine di arrivo e' stata adottata dalla giuria per
un diverso comportamento;
c)vizio di motivazione, per aver confermato in toto il
provvedimento della giuria, il quale e' viziato per errore su un
elemento tecnico essenziale, per non aver in realta' Peace Kronos
deviato in retta di arrivo, bensi' effettuato una progressione
lineare, anche se obliqua;
d)vizio di motivazione conseguente ad inadeguata indagine
tecnica, nell'accertamento della supposta deviazione dalla propria
linea di corsa in retta di arrivo di Peace Kronos;
e)da eccesso di potere, unitamente al provvedimento della
giuria di Bologna, impugnato, siccome hanno sanzionato con
l'inversione dell'ordine di arrivo, una traiettoria di gara normale
di Peace Kronos discostandosi immotivatamente dalla prassi degli
Organi tecnici e di disciplina dell'Encat;
f) eccesso di potere per travisamento dei fatti di gara, in
relazione alla condotta di gara di Park OK, presa a base di
riferimento per accertare la supposta scorretta traiettoria di gara
di Peace Kronos;
5) la decisione della Commissione di disciplina di appello
dell'Encat, cit., e' affetta da eccesso di potere per travisamento
dei fatti e parziale istruttoria, in relazione alla ricostruzione
della gara, circa:
l'uso della frusta da parte di Dall'Olio guidatore di Peace
Kronos il richiamo di Dubois, guidatore di Camino, con la guida
destra, di detto cavallo;
la robusta frustata inferta da Dubois al fianco destro di
Camino;
6) la decisione della Commissione, cit., e' affetta da vizio di
motivazione per contraddittorieta'/illogicita' manifesta della
motivazione e difetto di indagine istruttoria, sul punto relativo al
giudizio prognostico, circa le probabilita' di vittoria di Camino, se
non avesse subito l'ostacolo alla sua progressione, costituito dalla
supposta deviazione dalla propria linea di corsa di Peace Kronos;
7) la decisione della Commissione, cit., e' affetta da eccesso
di potere per omessa valutazione di elementi tecnici relativi al
fatto che le redini, le quali comandavano l'andamento di Peace Kronos
erano mantenute in modo pari, ergo, la stessa non aveva motivo di
deviare, ne' a destra, ne' a sinistra;
8) la decisione della Commissione, cit., e' viziata per
contraddittorieta' dell'operato della p.a. in relazione alla previa
sospensiva che il presidente della Commissione aveva accordato al
guidatore Dall'Olio, del provvedimento a suo carico, comminato per lo
stesso fatto sanzionato con l'inversione dell'ordine di arrivo;
9) la decisione della Commissione, cit., e' viziata per
devianza dal motivo primario che deve ispirare l'Organo di autotutela
dell'Encat, rappresentato dal fine di eliminare i provvedimenti
illegittimi o inopportuni, per il 'Quadrato fatto dai funzionari del
trotto', che compongono le giurie negli ippodromi, a difesa della
decisione della giuria di Bologna del 18 settembre 1994, di
inversione dell'ordine di arrivo del G.P. continentale, e quindi per
la forte pressione ed influenza che detto comportamento ha avuto
sulla Commissione di disciplina di appello dell'Encat.
Conclusioni:
il ricorrente, in ragione dei motivi esposti, chiede al
Tribunale amministrativo del Lazio di annullare i provvedimenti
impugnati col favore delle spese di lite.
Istanza di sospensiva:
il ricorrente porge istanza al Tribunale adito affinche'
sospenda l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Firmato da: soc. 'Atos Lombardini & C. S.a.s.' il legale
rappresentante Atos Lombardini dott. proc. Rosamaria Mariano, dott.
proc. Stefano Mattii.
Segue: il mandato speciale della ricorrente ai citati procuratori.
Segue: datata 17 novembre 1994 la relazione di notifica il 17
novembre 1994 del ricorso, di cui al sunto che procede, a Ente
Nazionale Corse al Trotto ed unire, a firma di Trentani Roberta
assistente U.N.E.P. Corte d'Appello Roma.
Avv. Domenico Pavoni.
S-19629 (A pagamento).