TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.208 del 5-9-2002)

                           Atto di ricorso                            
                                                                      
      Per Atos Lombardini & C. S.a.s., corrente in viale della
 Liber-ta' nn. 83/89, Savignano sul Rubiconee (FO), in persona del
 sottoscritto legale rappresentante Atos Lombardini, rappresentato e
 difeso dagli avv.Mattii Stefano e R. Mariano con domicilio nello
 studio del II in Roma V Boezio n. 14 ricorrente, contro:
       Ente Nazionale Corse al Trotto (Encat) con sede in piazza S.L.
 Lucina n. 26, Roma;
       Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) con sede in
 piazza S.L. Lucina n. 4, Roma;
       e nei confronti della scuderia di cavalli da corsa al trotto
 francese: 'Wildenstein Daniel', controinteressato, per l'annullamento
 previa sospensiva:
         della decisione della Commissione di disciplina di appello
 dell'Encat adottata nella riunione del 10 ottobre 1994 che ha
 rigettato il ricorso amministrativo e di giustizia sportiva della
 Atos Lombardini & C. S.a.s. contro la decisione della giuria
 dell'Encat relativa alla 7a corsa, G.P. continentale, svoltasi il 18
 settembre 1994 a Bologna, Ippodromo Arcoveggio;
         della decisione di detta giuria del 18 settembre 1994, di
 adozione di misure disciplinari nei confronti della societa'
 ricorrente proprieta' di Peace Kronos ed in favore del cavallo
 secondo arrivato Camino del controinteressato, del seguente tenore:
 'Bologna 18 settembre 1994, 7a corsa G.P. continentale, Enrico
 Dall'Olio (Peace Kronos) e' appiedato a tutto il 7 ottobre 1994 per
 aver deviato dalla propria linea di corsa, in retta d'arrivo
 ostacolando la progressione del concorrente all'esterno e provocando
 cosi' l'inversione dell'ordine d'arrivo, la giuria';
       di ogni altro atto comunque presupposto e connesso.
 
      Illegittimita' per incompetenza, violazione di legge ed eccesso
 di potere incompetenza, era incompetente la Commissione di disciplina
 di appello dell'Encat a decidere sul ricorso contro il verdetto della
 giuria, per essere competente il Commissariato governativo
 dell'Encat.
    Violazione di legge ed eccesso di potere:
       1) la decisione della Commissione di disciplina di appello
 dell'Encat viola l'art. 122 del regolamento dell'Encat per non essere
 stata presa a maggioranza dei componenti;
       2) la decisione della Commissione, cit., e' affetta da
 illegittimita' derivata, per violazione dell'art. 64, sesto comma
 regolamento corse dell'Encat, essendo stato inserito nell'ordine
 ufficiale di arrivo Camino, quando invece doveva essere squalificato
 per rottura al traguardo;
       3) la decisione della Commissione, cit., sulla censura di cui
 al punto 2), svolta in via amministrativa, e' totalmente evasiva, si
 da essere viziata da difetto assoluto di motivazione e violazione di
 legge, per violazione dell'obbligo che sull'Organo di autotutela
 incombe, di rendere giudizio di legittimita' e di merito sui reclami
 amministrativi degli interessati;
       4)la decisione della Commissione di disciplina di appello
 dell'Encat, cit., e' affetta da:
         a) vizio di motivazione, per aver fatto leva sulle ammissioni
 di Dall'Olio, guidatore di Peace Kronos, circa la 'leggera
 deviazione' omettendo di considerare le dichiarazioni integrali dello
 stesso;
         b)vizio di motivazione, per aver dato rilevanza all'uso
 scorretto del frustino da parte del Dall'Olio, mentre invece
 l'inversione dell'ordine di arrivo e' stata adottata dalla giuria per
 un diverso comportamento;
         c)vizio di motivazione, per aver confermato in toto il
 provvedimento della giuria, il quale e' viziato per errore su un
 elemento tecnico essenziale, per non aver in realta' Peace Kronos
 deviato in retta di arrivo, bensi' effettuato una progressione
 lineare, anche se obliqua;
         d)vizio di motivazione conseguente ad inadeguata indagine
 tecnica, nell'accertamento della supposta deviazione dalla propria
 linea di corsa in retta di arrivo di Peace Kronos;
         e)da eccesso di potere, unitamente al provvedimento della
 giuria di Bologna, impugnato, siccome hanno sanzionato con
 l'inversione dell'ordine di arrivo, una traiettoria di gara normale
 di Peace Kronos discostandosi immotivatamente dalla prassi degli
 Organi tecnici e di disciplina dell'Encat;
         f) eccesso di potere per travisamento dei fatti di gara, in
 relazione alla condotta di gara di Park OK, presa a base di
 riferimento per accertare la supposta scorretta traiettoria di gara
 di Peace Kronos;
       5) la decisione della Commissione di disciplina di appello
 dell'Encat, cit., e' affetta da eccesso di potere per travisamento
 dei fatti e parziale istruttoria, in relazione alla ricostruzione
 della gara, circa:
         l'uso della frusta da parte di Dall'Olio guidatore di Peace
 Kronos il richiamo di Dubois, guidatore di Camino, con la guida
 destra, di detto cavallo;
         la robusta frustata inferta da Dubois al fianco destro di
 Camino;
       6) la decisione della Commissione, cit., e' affetta da vizio di
 motivazione per contraddittorieta'/illogicita' manifesta della
 motivazione e difetto di indagine istruttoria, sul punto relativo al
 giudizio prognostico, circa le probabilita' di vittoria di Camino, se
 non avesse subito l'ostacolo alla sua progressione, costituito dalla
 supposta deviazione dalla propria linea di corsa di Peace Kronos;
       7) la decisione della Commissione, cit., e' affetta da eccesso
 di potere per omessa valutazione di elementi tecnici relativi al
 fatto che le redini, le quali comandavano l'andamento di Peace Kronos
 erano mantenute in modo pari, ergo, la stessa non aveva motivo di
 deviare, ne' a destra, ne' a sinistra;
       8) la decisione della Commissione, cit., e' viziata per
 contraddittorieta' dell'operato della p.a. in relazione alla previa
 sospensiva che il presidente della Commissione aveva accordato al
 guidatore Dall'Olio, del provvedimento a suo carico, comminato per lo
 stesso fatto sanzionato con l'inversione dell'ordine di arrivo;
       9) la decisione della Commissione, cit., e' viziata per
 devianza dal motivo primario che deve ispirare l'Organo di autotutela
 dell'Encat, rappresentato dal fine di eliminare i provvedimenti
 illegittimi o inopportuni, per il 'Quadrato fatto dai funzionari del
 trotto', che compongono le giurie negli ippodromi, a difesa della
 decisione della giuria di Bologna del 18 settembre 1994, di
 inversione dell'ordine di arrivo del G.P. continentale, e quindi per
 la forte pressione ed influenza che detto comportamento ha avuto
 sulla Commissione di disciplina di appello dell'Encat.
 
    Conclusioni:
       il ricorrente, in ragione dei motivi esposti, chiede al
 Tribunale amministrativo del Lazio di annullare i provvedimenti
 impugnati col favore delle spese di lite.
 
    Istanza di sospensiva:
       il ricorrente porge istanza al Tribunale adito affinche'
 sospenda l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
 
      Firmato da: soc. 'Atos Lombardini & C. S.a.s.' il legale
 rappresentante Atos Lombardini dott. proc. Rosamaria Mariano, dott.
 proc. Stefano Mattii.
    Segue: il mandato speciale della ricorrente ai citati procuratori.
      Segue: datata 17 novembre 1994 la relazione di notifica il 17
 novembre 1994 del ricorso, di cui al sunto che procede, a Ente
 Nazionale Corse al Trotto ed unire, a firma di Trentani Roberta
 assistente U.N.E.P. Corte d'Appello Roma.
                                                 Avv. Domenico Pavoni.
S-19629 (A pagamento).
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