Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il T.A.R. del Lazio, con ordinanza n. 43/91 e 44/91 ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dei ricorsi n. 3751/90
e n. 2692/90 proposti, rispettivamente dai sigg.ri Pennacchia Elio e
Chierichini Augusto ed altri contro Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e nei confronti dei sigg.ri Traino Vincenzo, Lupi
Evandro, Maccarone Vito, Primicerio Matteo, Campisi Domenico,
Fruguglietti Agnese Maria, Roncone Italo, Giorgetta Claudio,
Marinucci Antonio, Lorenzetti Walter, De Vita Giovanni, Martini
Vincenzo, Melis Franco, Patriarca Aldo, Rania Giovanni, De Fazio
Antonio, Gravili Tommaso, Tuozzi Antonio, Serra Elio, Amodeo Gaetano,
Fabbricatore Michele, Flesca Ennio, Marcellini Marcellino, Calabria
Ruggero, Foppoli Carlo, Carta Aldo, Arancio Ottavio, Leotta
Salvatore, Marazzi Donata, Modugno Antonio, Orsini Giuseppe, Mattei
Angelo Maria, Borsetto Aronne, Cassata Vito, Galli Giampiero, Amelio
Antonio, Angellieri Enrico, Marchese Vito, Rettini Francesco, Turco
Franco, Franchi Anna, La Stella Salvatore, Colella Giuliano, De
Nicola Domenico, Pardo Gaetano, Pepe Angelo Raffaele, Puddu Mario,
Satriani Domenico, Di Loreto Dario, Milici Mario, Di Costanzo Mario,
Mitolo Domenico, Sciarrillo Ferruccio, Ciuffarella Franco, Coco
Salvatore, Fortino Sante, Zito Antonio, Di Nuzzo Francesco,
Ferrannini Giuseppe, Sbarra Raffaele, Amato Ottavio, Eugeni Ido,
Gigliotti Antonio, Pacelli Giuseppe, Bozzone Fernando, Satriano
Michele, Tondini Filippo, Dragone Antonio, Grieco Sabino, Manfredi
Francesco, Mencarini Alessandro, Papa Giacomo, Scavina Pasquale,
Birardi Antonio, Colucci Giovanni, Controzzi Isano, Croce Cesare Pio,
Dell'Elce Alessandro, Messa Antonio Raffaele, Mirelli Luciano, Summa
Vito, Caffarelli Alberto, Cannizzo Gioacchino, Costantini Domenico,
D'Amico Livio, Gattuso Carmelo, Gentiluomo Lorenzo, Guerriero Carlo,
La Torre Mercurio, Mazzara Lucio, Mestroni Vinicio, Michele
Francesco, Nuccio Antonio, Quartuccio Angelo, Vitale Antonio, Damia
Giovanna, Guida Gaetano, Iazzetta Salvatore, Occulto Alfonso, Papaleo
Giorgio, Salta Dino, Sarcina Savino, Trombetta Francesco, Zuccaro
Giuseppe, Celano Ugo, Interlandi Gaetano Giacomo, Sacco Nicola, Di
Carlo Melchiorre Giovanni, Bumma Antonio, Bruno Aldo, Isaia Mario
Nicolo', Macchitelli Giovanni, Santoro Carlo, Testa Vincenzo,
Caminiti Alberto, Cicero Mario, Ruggeri Armando, Agnello Luigi,
Columba Francesco, D'Orsa Andrea Angelo Ottavio, D'Antini
Ermenegildo, Giorni Sergio, Scatola Aldo, Giovannitti Arrigo, Rodio
Enzo, Fabozzi Giuseppe, Cutillo Antonio, Elefante Ermanno, Garritano
Bernardino, Izzo Luigi, Orsini Gaetano, Carlino Giuseppe, Ianniello
Remo, Valentino Giovanni, Di Francesco Sabino, Maddalo Osvaldo,
Tanasi Francesco, Capone Domenico, De Gregorio Nicola, Petitta
Orlando, Mantione Benito, Cheni Luigi, Cossu Tommaso, Mattaliano
Emilio, Penza Matteo, Scaramuzzino Antonio, Troccoli Michele, Vetta
Fedele, Avataneo Giancarla, Di Stasi Giovanni, Mangione Roberto,
Zumbo Carmelo, Donfrancesco Mario, Fillo Enzo, Fucci Antonio, Notari
Giorgio, Preziosi Silvana, Alberti Carlo, Cauceglia Bartolomeo,
Macchia Michele e De Girolamo Aldo.
Per l'annullamento del provvedimento, o dei provvedimenti, non
notificati, ne' pubblicati, ne' altrimenti comunicati, con i quali:
a) e' stata approvata la graduatoria dei promuovibili, per
merito comparativo, alla qualifica di primo dirigente del ruolo del
personale amministrativo del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 ottobre 1989,
n. 355;
b) sono stati nominati, per merito comparativo n. 161 primi
dirigenti, nel ruolo anzidetto a decorrere dall'8 novembre 1989,
nonche' per l'annullamento di ogni altro presupposto, conseguente, o
comunque, collegato, non notificato ne' altrimenti comunicato, ivi
compresi il verbale del Consiglio di amministrazione; criteri di
massima; i quaderni di scrutinio e le schede personali del ricorrente
e dei controinteressati; nonche' i provvedimenti mai comunicati con i
quali sono state conferite funzioni superiori ai controinteressati.
1) Motivi principali e motivi aggiunti dei ricorsi: violazione
ed errata applicazione dell'art. 5 della legge 25 ottobre 1989 n. 355
in correlazione con l'art. 169 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nel
testo sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e
con l'art. 13 della legge 3 aprile 1979 n. 101, nel testo sostituito
dall'art. 42 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, successivamente
modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989 n. 355 -
violazione dell'art. 51 della legge 27 febbraio 1958 n. 119.
2) Eccesso di potere per sviamento, violazione delle norme sul
procedimento, disparita' di trattamento e manifesta ingiustizia.
3) Eccesso di potere sotto ulteriore profilo per omessa
violazione di titoli, adozioni di criteri di massima illegittimi;
errata valutazione di titoli, travisamento dei fatti, disparita' di
trattamento e manifesta ingiustizia.
4) Illegittimita' di tutte le reggenze e di tutti i conferimenti
di funzioni superiori attribuiti ai funzionari controinteressati
senza l'osservanza dei procedimenti concorsuali previsti dall'art.
10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979 n. 101 ed illegittimita'
del relativo punteggio attribuito per tali reggenze e per tale
conferimento di funzioni superiori.
1) Motivi aggiunti: violazione ed errata applicazione dell'art.
5 della legge 25 ottobre 1989 n. 355 in correlazione con l'art. 169
del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nel testo sostituito dall'art. 38
del D.P.R. 26 dicembre 1970 n. 1077 e con gli artt. 10 e 13 della
legge 3 aprile 1979 n. 101, nel testo sostituito dall'art. 42 della
legge 22 dicembre 1981 n. 797, successivamente modificato dall'art. 7
della legge 25 ottobre 1989 n. 355, sotto l'ulteriore profilo.
2) Eccesso di potere per sviamento, violazione delle norme sul
procedimento, disparita' di trattamento e manifesta ingiustizia sotto
ulteriori profili.
3) Illegittimita' di tutte le reggenze e di tutti i
conferimenti, funzioni superiori attribuiti ai funzionari
controinteressati senza l'osservanza dei procedimenti concorsuali
previsti dall'art. 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979 n. 101
ed illegittimita' del relativo punteggio attribuito per tali reggenze
e per tale conferimento di funzioni superiori sotto ulteriori
profili. Difetto di motivazione.
Avv. Vincenzo Mazzella di Bosco.
S-1971 (A pagamento).