Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione pro soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 30aprile 1999, n. 130 la 'Legge sulla Cartolarizzazione' e
dell'articolo 58 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 il
'Testo Unico Bancario').
CF Finance S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'art. 3
della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Roma, via
Eleonora Duse n.53, iscritta al n. 34357 dell'Elenco generale tenuto
presso l'Ufficio italiano cambi ai sensi dell'art. 106 del Testo
Unico Bancario, nonche' iscritta all'Elenco speciale tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico Bancario,
codice ABI n. 327270 (di seguito, 'CF Finance' o la 'Societa''),
comunica che, in forza di un contratto quadro per la cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco (di seguito, l''Accordo
Quadro') stipulato in data 28 marzo 2003 con Credifarma S.p.a., con
sede legale in Roma, via dei Caudini n. 2 (di seguito, 'Credifarma' o
il 'Cedente'), con efficacia a far tempo dal 12 agosto 2003, o - se
successiva - dalla data di pubblicazione del presente avviso (di
seguito, la 'Data di Cessione'), CF Finance ha acquistato pro soluto
ed in blocco da Credifarma, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un
portafoglio di crediti (di seguito, i 'Crediti') derivanti da
contratti di anticipazione di credito (di seguito, i 'Contratti di
Anticipazione') stipulati tra Credifarma e talune farmacie private
abilitate alla fornitura di medicinali agli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale ed iscritte alla Associazione Provinciale dei
Titolari di Farmacia competente per territorio e aderenti a
Federfarma (di seguito, le 'Farmacie' o i 'Debitori') in relazione ai
crediti dalle Farmacie vantati nei confronti delle A.S.L. e rispetto
ai quali ciascuna Farmacia ha rilasciato a Credifarma un mandato
all'incasso, irrevocabile e con rappresentanza (di seguito, il
'Mandato Irrevocabile all'Incasso').
I Crediti includono, inter alia, l'insieme di ogni e qualsiasi
diritto di credito, anche futuro e/o eventuale, che abbia scadenza
successiva all'11 agosto 2003 (di seguito, la 'Data di Valutazione')
vantato dal Cedente nei confronti dei Debitori a seguito e per
effetto della stipulazione dei Contratti di Anticipazione, ivi
inclusi, ma senza limitazione: (i) il credito relativo all'importo in
linea capitale risultante dalle distinte contabili riepilogative (di
seguito, le 'DCR') presentate dai Debitori al Cedente e da
quest'ultimo accettate e finanziate ai sensi del relativo Contratto
di Anticipazione e (ii) il credito relativo agli interessi dovuti dai
Debitori al tasso e secondo le modalita' previste nel Contratto di
Anticipazione. I Crediti comprendono altresi', senza limitazione: (i)
qualsiasi credito per interessi moratori derivanti dal ritardato
pagamento delle somme dovute dai Debitori; (ii) qualsiasi credito
derivante dal non corretto o ritardato adempimento delle obbligazioni
dei Debitori ivi compresi i danni risarcibili ai sensi di contratto
e/o di legge e alle spese sostenute dal Cedente a seguito
dell'inadempimento dei Debitori e della eventuale risoluzione del
Contratto di Anticipazione successivamente alla Data di Valutazione
(ivi incluse le spese legali e giudiziarie sostenute in sede di
recupero di quanto dovuto dai Debitori); (iii) qualsiasi ulteriore
credito derivante dal Contratto di Anticipazione per costi,
commissioni, oneri ed accessori dovuti; (iv) tutti i diritti di
garanzia e le azioni riconosciuti al Cedente a seguito della
stipulazione del Contratto di Anticipazione; e (v) qualsiasi diritto
o facolta' di compensazione riconosciuto al Cedente ai sensi dei
Contratti di Anticipazione, ivi inclusa la facolta' di compensare le
somme pagate al Cedente dalle A.S.L. in forza dei Mandati
Irrevocabili all'Incasso con le somme dovute dai Debitori ai sensi
dei Contratti di Anticipazione.
I Crediti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri:
1) essere dovuti da Debitori che:
(i) non si trovano in stato di insolvenza o di liquidazione
volontaria, ne' sono stati sottoposti a fallimento, concordato
preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale applicabile, ne'
sono o sono stati segnalati a sofferenza presso la Centrale dei
Rischi;
(ii) non sono soci a responsabilita' illimitata di societa'
in relazione alle quali si sono verificate le circostanze di cui al
precedente paragrafo (a);
(iii) sono abilitati alla fornitura di medicinali agli
assistiti del Servizio Sanitario Nazionale ed iscritti alla
Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia competente per
territorio e aderenti a Federfarma;
(iv) svolgono la propria attivita' nella forma di imprese
individuali ovvero di societa' di persone;
(v) non sono stati autorizzati dal Cedente ad avvalersi della
facolta' di cui all'articolo 9.6 delle condizioni generali
applicabili al Contratto di Anticipazione (c.d. Convenzione sulle
Condizioni Generali per le Operazioni con i Farmacisti);
(vi) nel caso di persone fisiche, non sono deceduti in data
anteriore alla Data di Cessione, ovvero, nel caso di societa' di
persone, non e' deceduto in data anteriore alla Data di Cessione il
socio che ha la direzione della Farmacia;
(vii) non hanno trasferito la (o comunque disposto della)
titolarita' della Farmacia in data anteriore alla Data di Cessione; e
(viii) alla Data di Cessione, non sono inadempienti nei
confronti del Cedente;
2) originare da Contratti di Anticipazione, soggetti alla legge
italiana, validamente conclusi e pienamente efficaci e vincolanti,
che siano in essere alla Data di Cessione;
3) originare da Contratti di Anticipazione denominati in Lire
Italiane o euro che prevedano un tasso di interesse variabile
indicizzato al tasso EURIBOR a tre mesi con un margine di almeno 200
punti base;
4) essere liberamente cedibili;
5) essere liberi da vincoli o gravami di alcun genere;
6) derivare da Contratti di Anticipazione stipulati dal Cedente;
7) derivare da Contratti di Anticipazione il cui Debitore non
sia la Pubblica Amministrazione;
8) derivare da Contratti di Anticipazione nell'ambito dei quali
(i) il Debitore ha conferito al Cedente il Mandato Irrevocabile
all'incasso in relazione alle somme dovute dalle A.S.L ai Debitori
medesimi e (ii) tale Mandato Irrevocabile all'incasso e' valido,
efficace e vincolante alla Data di Cessione;
9) essere relativi a DCR ordinarie;
10) essere relativi a DCR per le quali il Debitore ha richiesto
il finanziamento dell'intero importo;
11) essere relativi a DCR per le quali, alla Data di Cessione, non
si e' registrato nessun incasso, ancorche' parziale, in linea
capitale;
12) essere relativi a DCR il cui importo non e' inferiore ad e
200;
13) essere relativi a DCR che si riferiscono a prestazioni
erogate tra il 1. giugno 2003 ed il 30 giugno 2003 nell'ambito
territoriale di A.S.L. delle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria,
Marche, Puglia, Sardegna, Molise, Toscana;
14) essere relativi a DCR che si riferiscono a prestazioni
erogate dal 1. giugno 2003 ed il 30 giugno 2003 per le seguenti
province: Avellino, Benevento, Napoli, Caserta, Rieti, Viterbo,
Latina, Frosinone, Caltanissetta, Enna, Messina, Catania, con
l'esclusione delle DCR relative alla provincia di Trapani il cui
importo non sia superiore ad Euro 130.000,00.
CF Finance ha inoltre conferito incarico al Cedente affinche',
in suo nome e per suo conto, proceda all'incasso dei Crediti in
qualita' di servicer. In forza di tale incarico i Debitori ceduti e i
loro eventuali garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare al Cedente (o estinguere nei suoi confronti) i Crediti nelle
forme nelle quali il pagamento (o l'estinzione) dei Crediti era ad
essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, e comunque in conformita' con le eventuali
ulteriori indicazioni che potranno essere in seguito comunicate ai
Debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra'
data notizia mediante comunicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Quanti hanno stipulato con il Cedente un Contratto di
Anticipazione e la relativa Convenzione sulle Condizioni Generali per
le Operazioni con i Farmacisti, nonche' i loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di verificare la propria posizione alla luce
dei criteri sopra indicati potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Credifarma S.p.a., via dei Caudini n. 2 - 00185 Roma,
tel. (06) 444.85.254, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
p. CF Finance S.r.l.
Il procuratore speciale: Pierluigi D'Abramo
S-19948 (A pagamento).