Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ricorso n. 3357/92, assegnato alla III sez. del Tar Lazio, l'avv. Dario De Petrillo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi, 30, presso lo studio dell'avv. Federico Sorrentino che lo rappresenta e difende, ha impugnato: 1) la deliberazione 11 giugno 1992 del comitato esecutivo dell'INAIL che approvava la graduatoria del concorso a 60 posti di 2 livello di professionalita' della X qualifica funzionale - ramo legale; 2) ove occorra, la deliberazione 6 dicembre 1990, n. 624, del medesimo organo. con la quale era stato indetto il concorso; 3) ogni altro atto conseguente o presupposto. Queste le censure: I - Violazione dei criteri di cui all'all. 1 della deliberazione n. 624 del C.E., nonche' di quelli fissati dalla commissione giudicatrice per la determinazione della 'anzianita' effettiva nella qualifica professionale'; eccesso di potere per illogicita': l'anzianita' di qualifica professionale e' stata fatta decorrere dalla data del suo ultimo inquadramento nella categoria direttiva, anziche' da quella alla quale l'inquadramento stesso era riferito. In subordine, violazione della legge n. 70/1975 e del d.P.R. n. 411/1976: l'interpretazione del suddetto criterio di valutazione, se corretta, lo porrebbe in contrasto con la normativa citata che per l'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali ha operato il piu' ampio riconoscimento delle posizioni giuridiche anteriormente acqui- site; II - Violazione dei criteri e delle modalita' di cui al citato all. 1, ai fini della valutazione delle 'funzioni svolte'; eccesso di potere per difetto di motivazione e disparita' di trattamento: la commissione giudicatrice, peraltro immotivatamente, ha omesso di indicare nella scheda relativa al ricorrente, non attribuendo ad esse il dovuto punteggio, le funzioni svolte quale corre sponsabile del settore 'diritto penale e prevenzionale in collaborazione con l'avv. Britti'; III - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria: tra gli atti relativi al concorso, esaminati dal ricorrente, manca il prospetto riepilogativo del suo carico di lavoro per l'anno 1989, rilevante per determinarne la 'produttivita'' e l'idoneita' al livello superiore di professionalita'. Il ricorso e' stato notificato nei modi ordinari all'INAIL ed all'avv. Marcello Britti. Con ordinanza presidenziale n. 150 del 1995 e' stata autorizzata l'inte grazione del contraddittorio per mezzo di pubblici proclami, con dispena dall'indicazione nominativa dei destinatari. I controinteressati vanno indivi duati in tutti coloro che figurano nella graduatoria di merito, si siano o meno utilmente collocati nella medesima. Roma, 12 settembre 1995 Avv. Federico Sorrentino. S-20224 (A pagamento).