(GU Parte Seconda n.221 del 21-9-1995)

      Il T.A.R. Campania - Salerno, con sentenza n. 433/95,
 pronunciata nel ricorso proposto dal geom. Vincenzo D'Angelo, avverso
 e per l'annullamento degli atti della G.R.C. con i quali e' stata
 approvata la graduatoria per il conferimento degli incarichi di Capo
 - Servizio, ai sensi dell'art. 6 L.R.C. n. 11/91, nel disporre la
 integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i
 quali precedono il ricorrente in graduatoria (dal 1 Francesco
 Dipierri all'830 graduato Carmelo Caselli), ha autorizzato la
 notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale e sul F.A.L. della provincia di Salerno di un estratto del
 ricorso e dei motivi aggiunti, che qui di seguito si trascrivono,
 notificati all'Amministrazione regionale nonche' ad uno dei
 controinteressati rispettivamente in data 6-8 marzo 1993 e 28
 aprile-23 maggio 1993.
    ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO
      Ricorso per il geom. Vincenzo D'Angelo, rappresentato e difeso -
 giusta procura a margine - dall'avv. Lorenzo Lentini, presso lo
 studio del quale elettivamente domicilia in Salerno al corso
 Garibaldi n. 164; contro la Regione Campania + 1; avverso e per
 l'annullamento:
    a)  delle delibere di G.R.C. n. 7083 del 30 novembre 1992 e
      n. 7396 del 21 dicembre 1992, pubblicate sul BURC n. 4 del 25
 gennaio 1993;
      b) della delibera di G.R.C. n. 3987 del 5 agosto 1992, nonche'
 degli atti endoprocedimentali per la formazione della graduatoria;
      c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e
 conseguenziali, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione di G.R.C.
 di conferimento delle funzioni di Capo - Servizio del personale
 dirigente 1a qualifica dirigenziale, non conosciuta.
      Fatto: Il ricorrente dirigente regionale, 1a qualifica
 dirigenziale, ha partecipato alla selezione per il conferimento di
 incarico di Capo - Servizio, bandita ai sensi dell'art. 6 L.R.C. n.
 11/9l. Senonche', e' stato erroneamente collocato al 531 posto della
 graduatoria provvisoria e, addirittura, all'831 posto nella
 graduatoria definitiva (?!). Gli atti impugnati, pertanto, sono
 illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi:
      I - Violazione di legge (art. 6 L.R.C. 11/91 in relazione agli
 articoli 2 e 4 R.D. 2 marzo 1931 n. 287, agli articoli 15 e 16 L.R.C.
 n. 29/75 ed alla L.R.C. n. 47/78 nonche' agli articoli 2 E 3 L. n.
 241/90) - Violazione dei principi generali in materia di promozioni
 per merito comparativo - Eccesso di potere.
      a) I provvedimenti impugnati sono estremamente concisi e non
 danno conto, in modo analitico e completo, del procedimento seguito
 dalla Regione Campania nell'attribuzione del punteggio.
      b) In ogni caso, la Commissione disponeva, complessivamente, di
 85 punti, cosi' ripartiti: 65 punti, per titoli di servizio, 20
 punti, per titoli di studio e professionali. Orbene, il ricorrente,
 per i titoli di servizio, ha diritto ai seguenti punti:
      1) punti 3,09 per il servizio di ruolo nel livello direttivo
 (lett. a) del bando di concorso);
      2) punti 4,25, per il servizio di ruolo nell'8 livello (lett.
 b);
      3) punti 16 per il servizio di ruolo nel 9 livello - 1a
 qualifica dirigenziale (lett. c);
      4) punti 10, per la dirigenza di ufficio statale, regionale o di
 altre PP.AA. (lett. h).
      Complessivamente, quindi, il ricorrente, per i soli titoli di
 servizio, totalizza punti 33,34 (3,09 + 4,25 + l6 + 10).
      c) Per i titoli di studio e professionali, invece, il geom.
 D'Angelo ha diritto ai seguenti punti:
    1)  7 punti per il possesso del diploma di istruzione secondaria;
    2)  3 punti con riferimento alle modalita' di accesso all'impiego;
      3) 3 punti per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
 professione attesa l'iscrizione all'ordine professionale. Orbene, il
 ricorrente sommando i punteggi per titoli di servizio (33,34) e per
 titoli di studio e professionali (13) oggettivamente ricostruibili,
 perviene ad un punteggio di 46,34, che lo colloca al 237 posto della
 graduatoria e, quindi, tra il personale avente diritto alla nomina di
 Capo - Servizio, ex art. 6 L.R.C. n. 11/91.
    P.Q.M.
    Accogliersi il presente ricorso con ogni conseguenza di legge.
    Avv. Lorenzo Lentini.
    ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO
      Motivi aggiuntivi per il geom. Vincenzo D'Angelo, rappresentato
 e difeso - come in atti - dall'Avv. Lorenzo Lentini, nel ricorso
 (Ric. n. 676/93) proposto contro la Regione Campania + 1.
      Fatto: A seguito della costituzione in giudizio della Regione
 Campania, il ricorrente e' venuto a conoscenza dei motivi che, a dire
 dell'Amministrazione regionale, non hanno consentito l'attribuzione
 del punteggio previsto dalla lettera h), dei criteri di cui
 all'allegato A della delibera di G.R.C. n. 292/92. Si formulano,
 pertanto, i seguenti motivi aggiuntivi:
      I - Violazione di legge (art. 6 L.R.C. n. 11/91 in relazione
 articoli 2 e 4 R.D. 2 marzo 1931 n. 287; articoli 15 e 16 L.R.C. n.
 29/75 e L.R.C. n. 47/78) - Eccesso di potere (illogicita' manifesta -
 Disparita' di trattamento - Iniquita' - Arbitrarieta' - Sviamento).
 L'Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter attribuire al
 ricorrente il punteggio previsto per la dirigenza di ufficio statale
 o regionale attesa la mancanza, a suo dire, di un atto formale di
 preposizione all'ufficio nonche' per la mancata attribuzione
 dell'indennita' di dirigenza ex art. 54 L.R.C. n. 23/89. Si osserva,
 in contrario:
      a) il ricorrente e' stato preposto a Capo della Sezione X (poi
 XI) del Genio Civile, struttura complessa, con funzioni di
 Soprintendenza sull'applicazione della legge n. 1086/71 sul cemento
 armato, con ordine di servizio dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del
 Genio Civile di Salerno (unico organo competente), n. 8 del 3 marzo
 1990, confermato con ordine di servizio n. 14 del 28 aprile 1990.
 Sicche', ha sicuramente diritto all'attribuzione del punteggio
 previsto per la direzione di strutture regionali;
      b) anche l'ulteriore criterio, utilizzato dalla Regione (mancato
 riconoscimento dell'indennita' dirigenziale ex art. 54 L.R.C. n.
 23/89), per disconoscere la direzione del ricorrente di strutture
 complesse e' inconferente ed illogico.
      Ed infatti, dal mancato riconoscimento economico non possono
 affatto discendere effetti sul piano giuridico, tali da vanificare
 l'incarico dirigenziale, trattandosi di provvedimenti di distinta
 natura giuridica e di distinti effetti.
    P.Q.M.
    Si confida nell'accoglimento del ricorso.
    Salerno, 15 settembre 1995
    Avv. Lorenzo Lentini.
S-20405 (A pagamento).
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