Il T.A.R. Campania - Salerno, con sentenza n. 433/95, pronunciata nel ricorso proposto dal geom. Vincenzo D'Angelo, avverso e per l'annullamento degli atti della G.R.C. con i quali e' stata approvata la graduatoria per il conferimento degli incarichi di Capo - Servizio, ai sensi dell'art. 6 L.R.C. n. 11/91, nel disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali precedono il ricorrente in graduatoria (dal 1 Francesco Dipierri all'830 graduato Carmelo Caselli), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul F.A.L. della provincia di Salerno di un estratto del ricorso e dei motivi aggiunti, che qui di seguito si trascrivono, notificati all'Amministrazione regionale nonche' ad uno dei controinteressati rispettivamente in data 6-8 marzo 1993 e 28 aprile-23 maggio 1993. ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO Ricorso per il geom. Vincenzo D'Angelo, rappresentato e difeso - giusta procura a margine - dall'avv. Lorenzo Lentini, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno al corso Garibaldi n. 164; contro la Regione Campania + 1; avverso e per l'annullamento: a) delle delibere di G.R.C. n. 7083 del 30 novembre 1992 e n. 7396 del 21 dicembre 1992, pubblicate sul BURC n. 4 del 25 gennaio 1993; b) della delibera di G.R.C. n. 3987 del 5 agosto 1992, nonche' degli atti endoprocedimentali per la formazione della graduatoria; c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione di G.R.C. di conferimento delle funzioni di Capo - Servizio del personale dirigente 1a qualifica dirigenziale, non conosciuta. Fatto: Il ricorrente dirigente regionale, 1a qualifica dirigenziale, ha partecipato alla selezione per il conferimento di incarico di Capo - Servizio, bandita ai sensi dell'art. 6 L.R.C. n. 11/9l. Senonche', e' stato erroneamente collocato al 531 posto della graduatoria provvisoria e, addirittura, all'831 posto nella graduatoria definitiva (?!). Gli atti impugnati, pertanto, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi: I - Violazione di legge (art. 6 L.R.C. 11/91 in relazione agli articoli 2 e 4 R.D. 2 marzo 1931 n. 287, agli articoli 15 e 16 L.R.C. n. 29/75 ed alla L.R.C. n. 47/78 nonche' agli articoli 2 E 3 L. n. 241/90) - Violazione dei principi generali in materia di promozioni per merito comparativo - Eccesso di potere. a) I provvedimenti impugnati sono estremamente concisi e non danno conto, in modo analitico e completo, del procedimento seguito dalla Regione Campania nell'attribuzione del punteggio. b) In ogni caso, la Commissione disponeva, complessivamente, di 85 punti, cosi' ripartiti: 65 punti, per titoli di servizio, 20 punti, per titoli di studio e professionali. Orbene, il ricorrente, per i titoli di servizio, ha diritto ai seguenti punti: 1) punti 3,09 per il servizio di ruolo nel livello direttivo (lett. a) del bando di concorso); 2) punti 4,25, per il servizio di ruolo nell'8 livello (lett. b); 3) punti 16 per il servizio di ruolo nel 9 livello - 1a qualifica dirigenziale (lett. c); 4) punti 10, per la dirigenza di ufficio statale, regionale o di altre PP.AA. (lett. h). Complessivamente, quindi, il ricorrente, per i soli titoli di servizio, totalizza punti 33,34 (3,09 + 4,25 + l6 + 10). c) Per i titoli di studio e professionali, invece, il geom. D'Angelo ha diritto ai seguenti punti: 1) 7 punti per il possesso del diploma di istruzione secondaria; 2) 3 punti con riferimento alle modalita' di accesso all'impiego; 3) 3 punti per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione attesa l'iscrizione all'ordine professionale. Orbene, il ricorrente sommando i punteggi per titoli di servizio (33,34) e per titoli di studio e professionali (13) oggettivamente ricostruibili, perviene ad un punteggio di 46,34, che lo colloca al 237 posto della graduatoria e, quindi, tra il personale avente diritto alla nomina di Capo - Servizio, ex art. 6 L.R.C. n. 11/91. P.Q.M. Accogliersi il presente ricorso con ogni conseguenza di legge. Avv. Lorenzo Lentini. ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO Motivi aggiuntivi per il geom. Vincenzo D'Angelo, rappresentato e difeso - come in atti - dall'Avv. Lorenzo Lentini, nel ricorso (Ric. n. 676/93) proposto contro la Regione Campania + 1. Fatto: A seguito della costituzione in giudizio della Regione Campania, il ricorrente e' venuto a conoscenza dei motivi che, a dire dell'Amministrazione regionale, non hanno consentito l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera h), dei criteri di cui all'allegato A della delibera di G.R.C. n. 292/92. Si formulano, pertanto, i seguenti motivi aggiuntivi: I - Violazione di legge (art. 6 L.R.C. n. 11/91 in relazione articoli 2 e 4 R.D. 2 marzo 1931 n. 287; articoli 15 e 16 L.R.C. n. 29/75 e L.R.C. n. 47/78) - Eccesso di potere (illogicita' manifesta - Disparita' di trattamento - Iniquita' - Arbitrarieta' - Sviamento). L'Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter attribuire al ricorrente il punteggio previsto per la dirigenza di ufficio statale o regionale attesa la mancanza, a suo dire, di un atto formale di preposizione all'ufficio nonche' per la mancata attribuzione dell'indennita' di dirigenza ex art. 54 L.R.C. n. 23/89. Si osserva, in contrario: a) il ricorrente e' stato preposto a Capo della Sezione X (poi XI) del Genio Civile, struttura complessa, con funzioni di Soprintendenza sull'applicazione della legge n. 1086/71 sul cemento armato, con ordine di servizio dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno (unico organo competente), n. 8 del 3 marzo 1990, confermato con ordine di servizio n. 14 del 28 aprile 1990. Sicche', ha sicuramente diritto all'attribuzione del punteggio previsto per la direzione di strutture regionali; b) anche l'ulteriore criterio, utilizzato dalla Regione (mancato riconoscimento dell'indennita' dirigenziale ex art. 54 L.R.C. n. 23/89), per disconoscere la direzione del ricorrente di strutture complesse e' inconferente ed illogico. Ed infatti, dal mancato riconoscimento economico non possono affatto discendere effetti sul piano giuridico, tali da vanificare l'incarico dirigenziale, trattandosi di provvedimenti di distinta natura giuridica e di distinti effetti. P.Q.M. Si confida nell'accoglimento del ricorso. Salerno, 15 settembre 1995 Avv. Lorenzo Lentini. S-20405 (A pagamento).