TRIBUNALE DI PARMA

(GU Parte Seconda n.214 del 11-9-2004)

      Il giudice delegato dott. Giuseppe Coscioni, vista l'istanza di
 concordato ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4, legge n. 166 del 5
 luglio 2004, depositata dal commissario straordinario in data 29
 luglio 2004 e relativa alle seguenti societa' in amministrazione
 straordinaria:
     Parmalat S.p.a.;
     Parmalat Finanziaria S.p.a.;
     Eurolat S.p.a.;
     Lactis S.p.a.;
     Geslat S.r.l.;
     Parmengineering S.r.l.;
     Contal S.r.l.;
     Newco S.r.l.;
     Pannaelena C.P.C. S.r.l.;
     Centro Latte Centallo S.r.l.;
     Dairies Holding International BV;
     Parmalat Capital Netherlands BV;
     Parmalat Finance Corporation BV;
     Parmalat Netherlands BV;
     Olex SA;
     Parmalat Soparfi S.p.a.;
 
      visti gli artt. 4, comma 2-bis e 4-bis, comma 5 della legge 18
 febbraio 2004, n. 39 e succ. mod.
 
                               Dispone:                               
                                                                      
      1)la pubblicazione sui quotidiani La Repubblica, Il Sole 24 Ore,
 Financial Time European Edition (incl.UK) e Luxemburger Wort,
 rimettendo al commissario straordinario le valutazioni
 sull'effettuare o meno pubblicazioni su altri quotidiani: di un
 estratto della relazione e del programma; ai fini della pubblicazione
 dell'estratto della relazione, da eseguirsi a cura del commissario
 straordinario, si dispone che quest'ultimo non faccia alcun
 riferimento alle pagg. da 8 in poi della stessa;
      2) la pubblicazione sui quotidiani La Repubblica, Il Sole 24
 Ore, Financial Time European Edition (incl. UK) e Luxemburger Wort e
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rimettendo al
 commissario straordinario le valutazioni sull'effettuare o meno
 pubblicazioni su altri quotidiani:
     a) della proposta di concordato;
       b) dell'avviso all'imprenditore insolvente, ai creditori e ad
 ogni altro interessato che hanno facolta' di prendere visione ed
 estrarre copia dell'estratto della relazione e del programma, della
 proposta di concordato e dell'elenco nominativo del creditori
 integrato con le osservazioni del commissario straordinario, con
 l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con
 le seguenti modalita' alternative:
         accesso ad apposite sale istituite presso la Camera di
 Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Parma, nelle quali
 verranno attivate postazioni informatiche della cancelleria del
 Tribunale di Parma;
         mediante collegamento al sito internet
 http://web.ltt.it/tribunale/home.htm. previa acquisizione di apposita
 password che potra' essere richiesta al numero verde 800919092
 (dall'estero ++39 02 37021921); la password verra' rilasciata
 soltanto a chi dimostrera' di essere creditore, fornendo il proprio
 nominativo e l'importo del credito richiesto;
       c) della fissazione del termine del 18 settembre 2004 ore 13
 entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro
 interessato potranno depositare presso la cancelleria del Tribunale
 documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni
 sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative
 cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano
 nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione
 dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.
 
    Parma, 3 agosto 2004
             Il giudice delegato: dott. Giuseppe Coscioni             
                                                                      
            Il direttore di cancelleria: Vittorio Di Sanza            
                                                                      
                          Tribunale di Parma                          
                                                                      
      Il giudice delegato dott. Giuseppe Coscioni, vista l'istanza di
 concordato ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4, legge n. 166 del 5
 luglio 2004, depositata dal commissario straordinario in data 29
 luglio 2004 e relativa alle seguenti societa' in amministrazione
 straordinaria:
     Parmalat S.p.a.;
     Parmalat Finanziaria S.p.a.;
     Eurolat S.p.a.;
     Lactis S.p.a.;
     Geslat S.r.l.;
     Parmengineering S.r.l.;
     Contal S.r.l.;
     Newco S.r.l.;
     Pannaelena C.P.C. S.r.l.;
     Centro Latte Centallo S.r.l.;
     Dairies Holding International BV;
     Parmalat Capital Netherlands BV;
     Parmalat Finance Corporation BV;
     Parmalat Netherlands BV;
     Olex SA;
     Parmalat Soparfi S.p.a.;
 
      visti gli artt. 4, comma 2-bis e 4-bis, comma 5 della legge 18
 febbraio 2004, n. 39 e succ. mod. visto il proprio decreto del 3
 agosto 2004 con il quale veniva disposta la pubblicazione
 dell'estratto della relazione e del programma, della proposta di
 concordato e degli avvisi agli interessati;
      vista la richiesta del commissario straordinario del 6 agosto
 2004 con la quale viene evidenziata l'opportunita' di non procedere
 alla pubblicazione sui quotidiani dell'estratto della relazione per
 evitare contrasti con quanto disposto dalla normativa europea;
      rilevato che l'art. 42-bis prevede che l'estratto della
 relazione del commissario straordinario venga pubblicato in almeno
 due quotidiani ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal
 giudice delegato;
      considerato che, ai fini di permettere ai creditori la decisione
 sul voto nel concordato, non appare rilevante la mancata
 pubblicazione sui quotidiani dell'estratto della relazione;
 
                               Dispone:                               
                                                                      
      a modifica del proprio decreto del 3 agosto 2004, che nei
 quotidiani sui quali effettuare le pubblicazioni disposte con il
 suddetto decreto venga incluso il Corriere della Sera e che la
 pubblicazione dell'estratto della relazione del commissario
 straordinario avvenga solamente sul sito internet
 http://web.ltt.it/tribunale/home.htm e non sui quotidiani indicati
 nel decreto del 3 agosto 2004 e nel presente decreto.
 
     Parma, 6 agosto 2004
             Il giudice delegato: dott. Giuseppe Coscioni             
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)         
                                                                      
                                                                      
      Pubblicazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5 della legge 5
 luglio 2004, n. 166 Gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria
 proposta di concordato ai sensi dell'art. 4-bis, legge 5 luglio 2004,
 n. 166 inerente le seguenti societa':
     Parmalat S.p.a.;
     Parmalat Finanziaria S.p.a.;
     Eurolat S.p.a.;
     Lactis S.p.a.;
     Geslat S.r.l.;
     Parmengineering S.r.l.;
     Contal S.r.l.;
     Dairies Holding International BV;
     Parmalat Capital Netherlands BV;
     Parmalat Finance Corporation BV;
     Parmalat Netherlands BV;
     Olex SA;
     Parmalat Soparfi S.p.a.;
     Newco S.r.l.;
     Panna Elena C.P.C. S.r.l.;
     Centro Latte Centallo S.r.l.;
 
                               Indice:                                
                                                                      
    I. Premessa:
     1. Introduzione alla proposta di concordato.
 
    II. I soggetti:
     2. Le societa' interessate dalla proposta di concordato;
     3. La Fondazione;
     4. L'Assuntore.
 
    III. Gli effetti del concordato:
     5. Diritti ed obblighi dell'assuntore;
       6. La valorizzazione del patrimonio dell'assuntore ed i
 recovery ratios;
     7. L'aumento di capitale dell'assuntore.
 
      IV. La approvazione del concordato e l'esercizio del diritto di
 voto:
       8. La approvazione del concordato e l'esercizio del diritto di
 voto.
 
    V. La distribuzione delle azioni ai creditori aventi diritto.
     9. La distribuzione delle azioni ai creditori aventi diritto.
 
      VI. Le disponibilita' finanziarie per l'adempimento del
 concordato:
       10. Le disponibilita' finanziarie per l'adempimento del
 concordato da parte dell'assuntore.
 
      VII.Disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e
 quotazione dell'assuntore:
       11. Disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e
 quotazione dell'assuntore.
 
                        Proposta di concordato                        
                                                                      
      Il dott. Enrico Bondi, nella sua qualita' di commissario
 straordinario delle societa' in amministrazione straordinaria:
     Parmalat S.p.a.;
     Parmalat Finanziaria S.p.a.;
     Eurolat S.p.a.;
     Lactis S.p.a.;
     Geslat S.r.l.;
     Parmengineering S.r.l.;
     Contal S.r.l.;
     Dairies Holding International BV;
     Parmalat Capital Netherlands BV;
     Parmalat Finance Corporation BV;
     Parmalat Netherlands BV;
     Olex SA;
     Parmalat Soparfi S.p.a.;
     Newco S.r.l.;
     Panna Elena C.P.C. S.r.l.;
     Centro Latte Centallo S.r.l.;
 
    propone ai creditori delle societa' stesse il seguente concordato.
    I - Premessa.
 
    1. Introduzione alla proposta di concordato:
       1.1)funzione principale della procedura di amministrazione
 straordinaria e' quella di consentire la salvaguardia, attraverso la
 prosecuzione dell'attivita', di imprese che presentino obiettive
 caratteristiche di capacita' di produrre reddito anche se, per
 accadimenti vari riferibili alla precedente gestione, siano state
 portate ad una situazione di insolvenza. Tutte le volte in cui la
 organizzazione dei fattori della produzione e l'avviamento conseguito
 si traducano in un valore la cui perdita costituirebbe un pregiudizio
 per la collettivita' e per gli stessi creditori, l'ordinamento
 giuridico consente soluzioni che non disperdano questo valore e che
 evitino si determini questo pregiudizio.
 
      Il concordato che viene proposto ai creditori intende, appunto,
 realizzare entrambi questi obiettivi.
      Da un lato, intende consentire quella prosecuzione della
 attivita' di impresa che, come evidenziato dal piano industriale
 illustrato nel programma di ristrutturazione, si dovrebbe tradurre in
 un sensibile incremento dei risultati economico finanziari e quindi
 del valore dei complessi produttivi capaci di generare reddito.
  Dall'altro lato, intende riservare il beneficio riveniente dalla
 continuazione della attivita' e dal conseguente atteso aumento di
 valore ai creditori chirografari delle societa' interessate dal
 concordato, creditori che hanno subito il pesante pregiudizio
 dell'insolvenza del gruppo.
      Il meccanismo che consente di raggiungere questi obiettivi deve
 tenere in considerazione, oltre alla oggettiva complessita' della
 fattispecie, il fatto che la maggior parte del creditori chirografari
 e' costituita da titolari di strumenti finanziari al portatore, come
 tali non individuabili nominativamente, quantomeno nell'immediato.
      Questo dato di fatto impone la costituzione di un 'veicolo'
 tramite il quale procedere al soddisfacimento del creditori
 chirografari nel momento in cui questi si legittimino
 nominativamente;
       1.2) alla luce delle considerazioni che precedono il meccanismo
 predisposto si snoda attraverso i seguenti passaggi, che
 costituiranno oggetto di articolato approfondimento nel prosieguo:
         a)costituzione di una fondazione avente unico scopo
 istituzionale quello di consentire la distribuzione delle azioni
 dell'assuntore ai creditori chirografari che ne abbiano diritto;
         b)acquisto, da parte della fondazione, di una societa' di
 capitali che avra' capitale minimo, che si propone come assuntore del
 concordato. Tale societa' e' gia' strutturata, come disciplina
 interna e quanto a regole di corporate governance, in modo idoneo ad
 ottenere in futuro, nei tempi piu' brevi ed all'esito dell'aumento di
 capitale di cui alla successiva lettera c), la quotazione alla borsa
 valori;
         c)mandato, conferito dai creditori chirografari alla
 fondazione come patto del concordato, di sottoscrivere un aumento di
 capitale dell'assuntore secondo quanto piu' oltre precisato,
 compensando i loro crediti, ridotti dalla falcidia concordataria, con
 il debito da sottoscrizione;
         d)distribuzione, da parte della fondazione ai creditori
 chirografari che ne abbiano diritto, di tutte le azioni
 dell'assuntore, comprese quelle rivenienti dall'aumento di capitale
 in esecuzione del concordato di cui al successivo punto 7.1), nel
 rispetto delle percentuali stabilite dalla proposta di concordato;
 attribuzione ai creditori chirografari dei warrant di cui al
 successivo punto 7.5).
       II. I soggetti.
 
    2. Le societa' interessate dalla proposta di concordato:
       2.1) la determinazione del perimetro delle societa' interessate
 dalla proposta di concordato e' avvenuta considerando le societa' del
 gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria ed escludendo alcune
 societa' del gruppo medesimo, ritenute non strategiche o non
 strumentali;
       2.2) per le altre societa' in amministrazione straordinaria
 saranno presentate soluzioni diverse che comunque non avranno alcuna
 incidenza sul concordato proposto;
       2.3) il concordato e' unico ed ha effetto per tutte le societa'
 interessate dal concordato stesso.
 
      La ragione di tale soluzione e' da individuarsi nella necessita'
 di salvaguardare l'unitarieta' della attivita', che sarebbe
 gravemente pregiudicata ove la sorte di ogni singola societa' potesse
 essere diversa in relazione agli esiti di concordati distinti.
      Tutto cio', d'altro canto, e' perfettamente consono alle
 finalita' della procedura di amministrazione straordinaria che,
 proprio per salvaguardare l'unita' sostanziale ed operativa di una
 attivita', che, in una situazione di normalita', puo' essere attuata
 attraverso una molteplicita' di societa' formalmente autonome, ha
 introdotto una disciplina del gruppo, consentendo la attrazione alla
 procedura di amministrazione straordinaria, e quindi ad unitarieta'
 di direzione, di tutte le societa' insolventi che fanno parte del
 gruppo;
       2.4) si e' ritenuto di non ricomprendere nel perimetro delle
 societa' interessate dal concordato la societa' Eurofood IFSC Limited
 e cio' in considerazione del fatto che per tale societa', oltre alla
 procedura di amministrazione straordinaria aperta in Italia, e' stata
 aperta altra e distinta procedura, asseritamente 'principale', di
 insolvenza in Irlanda. Questo conflitto di giurisdizione su quale
 procedura debba considerarsi come procedura 'principale' ai sensi del
 regolamento U.E. 1346/2000, suggerisce di eliminare in radice ogni
 possibile incidenza di tale controversia sul concordato proposto;
 
      2.5) le differenze tra le masse attive e passive di ogni singola
 societa' interessata dal concordato comportano, nella proposta di
 concordato, la attribuzione di percentuali diverse ai creditori di
 ogni societa' nella ripartizione delle azioni dell'assuntore, e cio'
 secondo i criteri che verranno successivamente illustrati in
 dettaglio.
3. La fondazione:
       3.1) in forza dell'autorizzazione del Ministero delle attivita'
 produttive e nell'interesse dei creditori chirografari di tutte le
 societa' interessate dalla presente proposta di concordato, e' stata
 costituita dal commissario straordinario la fondazione denominata
 Fondazione Creditori Parmalat (di seguito fondazione), iscritta al
 registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Parma. Il
 patrimonio di dotazione iniziale della fondazione, pari a Euro
 200.000, e' istituito con fondi della procedura di amministrazione
 straordinaria, imputati come costo alle societa' interessate dalla
 proposta di concordato in proporzione delle rispettive masse attive,
 mentre l'assuntore sosterra' a proprio nome e per proprio conto tutte
 le spese, ordinarie e straordinarie, di funzionamento della
 fondazione;
       3.2) lo scopo della fondazione consiste esclusivamente nella
 sottoscrizione delle azioni dell'assuntore, per conto e
 nell'interesse dei creditori, e nella distribuzione delle azioni e
 dei warrant, ai creditori che ne abbiano diritto, secondo termini e
 condizioni e nel rispetto delle modalita' stabilite nel punto 9.
 della presente proposta di concordato nonche' delle previsioni dello
 statuto e dell'atto costitutivo della fondazione;
       3.3) la fondazione esercitera' i diritti amministrativi e
 patrimoniali inerenti al capitale sociale dell'assuntore in
 conformita' allo scopo della fondazione e nel rispetto delle
 disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto. Una volta che la
 fondazione abbia provveduto a distribuire ai creditori almeno il
 50,1% delle azioni dell'assuntore rivenienti dall'aumento di capitale
 di cui al successivo punto 7.1), la stessa fondazione non potra'
 esercitare il diritto di voto per le azioni residue.
 
      Realizzato il proprio scopo, la fondazione si sciogliera' ed
 eventuali beni che residuino, esaurita la liquidazione, saranno
 devoluti all'assuntore essendo la fondazione mero strumento creato
 nell'interesse del creditori-azionisti dell'assuntore;
       3.4) la fondazione e' amministrata da un Consiglio di
 amministrazione composto da 3 membri effettivi e 6 membri supplenti.
 Il Collegio dei revisori della fondazione e' composto da 3 membri
 effettivi e 2 membri supplenti. Alla presente proposta e' allegato lo
 statuto della fondazione.
 
    4. L'assuntore:
       4.1) la fondazione acquista l'assuntore che ha la forma di
 societa' per azioni, inizialmente unipersonale. La fondazione, sino a
 quando rimarra' unico socio dell'assuntore, garantisce il rispetto
 delle disposizioni di legge vigenti che consentono all'unico socio di
 conservare il beneficio della limitazione di responsabilita';
       4.2) l'assuntore ha la denominazione sociale di Parmalat S.p.a.
 ed un capitale di Euro 120.000, interamente detenuto dalla
 fondazione. Il capitale sociale dell'assuntore e' suddiviso in azioni
 dal valore nominale di Euro 1 ciascuna. Lo statuto dell'assuntore,
 che viene allegato alla presente proposta, e' stato redatto in modo
 tale da assicurare regole di governance, strutturate sul modello di
 amministrazione e controllo di tipo tradizionale e in vista della
 futura quotazione dell'assuntore stesso, sulla base dei principi e
 delle regole applicabili alle societa' quotate in Italia ed in
 conformita' con la migliore prassi internazionale;
       4.3) l'oggetto sociale dell'assuntore consente l'esercizio di
 tutte le attivita' oggetto di trasferimento per effetto del
 concordato, compresa la gestione delle partecipazioni nelle societa'
 operative in bonis che verranno ad esso trasferite per effetto del
 concordato;
       4.4) l'assuntore sosterra' tutti gli oneri, inclusi quelli
 fiscali, e le spese, derivanti dal presente concordato;
       4.5) ad interim ed esclusivamente fino alla prima assemblea che
 si terra' successivamente all'approvazione della proposta di
 concordato e sara' chiamata a deliberare in merito agli Organi
 sociali di assuntore, il Consiglio di amministratore di assuntore
 sara' costituito da 3 membri: Enrico Bondi (presidente), Guido
 Angiolini e Bruno Cova. Al presidente vengono conferiti i poteri di
 ordinaria e straordinaria amministrazione;
       4.6) l'assuntore si impegna a costituire, all'interno del
 Consiglio di amministrazione dell'assuntore, un comitato composto in
 maggioranza da amministratori indipendenti con funzioni consultive
 per l'amministratore delegato in merito a questioni di carattere
 contenzioso aventi origine dall'insolvenza delle societa' oggetto di
 concordato (es, azioni revocatorie, risarcitorie, di
 responsabilita'). Alle riunioni del comitato partecipera' il
 direttore affari legali dell'assuntore. Le regole di funzionamento
 del comitato prevederanno che, qualora alcuni membri del Consiglio di
 amministrazione dell'assuntore o del comitato dovessero trovarsi in
 una posizione di conflitto di interessi derivante da rapporto e/o
 collegamento con alcuno dei soggetti nei cui confronti l'assuntore ha
 in corso un contenzioso, il consigliere e/o membro del comitato in
 conflitto di interessi dovra' astenersi dal votare la relativa
 deliberazione del Consiglio di amministrazione e/o del comitato e
 assentarsi dalle riunioni ove si discuta di questioni relative al
 contenzioso rispetto al quale si trovi in posizione di conflitto.
     III. Gli effetti del concordato.
 
    5. Diritti ed obblighi dell'assuntore:
       5.1) essendo state assunte le deliberazioni necessarie degli
 Organi competenti, l'assuntore sottoscrive la presente proposta di
 concordato, la cui approvazione comportera' i seguenti effetti:
         a) la falcidia dei crediti chirografari, nei confronti delle
 singole societa' in amministrazione straordinaria, per un importo
 complessivo provvisoriamente determinato (comprensivo del debito per
 garanzie) in Euro 25.484,6 milioni circa. L'importo definitivo verra'
 comunicato secondo quanto previsto al successivo punto 6.4).
         b) il trasferimento all'assuntore di tutte le attivita' delle
 societa' interessate dalla proposta di concordato, attivita'
 comprensive di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed
 immateriali, aziende e di ogni diritto ed azione gia' spettanti alle
 societa' interessate dalla proposta di concordato. Quale patto
 espresso di concordato, non verranno peraltro trasferite
 all'assuntore le partecipazioni detenute dalle societa' interessate
 dalla proposta di concordato in societa' del gruppo sottoposte alla
 procedura di amministrazione straordinaria, ad eccezione delle
 partecipazioni in Deutsche Parmalat Gmbh, Parmalat Molkerei Gmbh e
 Fratelli Strini S.r.l. che invece saranno trasferite.
 
      La sentenza di approvazione del presente concordato costituira',
 per l'Assuntore, titolo idoneo per ottenere le trascrizioni e le
 iscrizioni nei pubblici registri mobiliari ed immobiliari nonche'
 ognialtra formalita' idonea a consentire, ed a rendere opponibile ai
 terzi, il trasferimento di ogni bene mobile, immobile e di ogni bene
 e/odiritto, materiale ed immateriale ivi compresi marchi e
 brevetti,esistente nel patrimonio delle societa' interessate dalla
 proposta di concordato.
      La sentenza costituira', in particolare, titolo idoneo per
 l'annotazione a libro soci del trasferimento all'assuntore delle
 partecipazioni societarie nonche' per la girata dei certificati
 azionari e per la eventuale annotazione del trasferimento presso i
 registri competenti nell'ipotesi di titoli dematerializzati;
         c) la cessione all'assuntore di tutte le azioni revocatorie
 promosse dal commissario straordinario e che verranno dallo stesso
 promosse entro la data di pubblicazione della sentenza di
 approvazione del concordato;
         d)la cessione all'assuntore delle azioni di responsabilita'
 promosse dal commissario nei confronti degli Organi di
 amministrazione e di controllo, ivi comprese le societa' di
 revisione;
         e) la cessione all'assuntore di ogni altra azione, anche
 risarcitoria, spettante alle societa' interessate dalla proposta di
 concordato;
       5.2)anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da azioni
 revocatorie e risarcitorie (anche in eventuale sede transattiva) al
 netto degli eventuali costi, l'assuntore sara' obbligato a
 distribuire agli azionisti una percentuale pari al 50% degli utili
 distribuibili risultanti da ognuno dei primi 15 bilanci annuali
 d'esercizio. Nel caso in cui l'utile distribuibile relativo ad un
 esercizio sia inferiore all'1% del capitale sociale, non si fara'
 luogo ad alcuna distribuzione ma lo stesso sara' riportato a nuovo
 per essere distribuito con l'utile degli esercizi successivi, fino al
 raggiungimento della percentuale sopraindicata;
       5.3) l'assunzione del concordato e' effettuata a titolo di
 accollo privativo e quindi comporta la liberazione delle societa'
 debitrici originarie sia dall'obbligo di pagamento del creditori
 privilegiati e prededucibili, sia dall'obbligo di pagamento dei
 crediti chirografari ridotti dalla falcidia concordataria, debiti
 tutti che sono trasferiti all'assuntore il quale assume
 conseguentemente i seguenti obblighi:
         a) l'obbligo di provvedere, entro 180 giorni dalla
 pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato, al
 pagamento del creditori prededucibili e del creditori privilegiati,
 in quanto ammessi e non contestati, salvo quanto previsto dal
 successivo punto b);
         b) l'accollo del debito relativo ai TFR e di ogni altra
 spettanza maturata dai lavoratori subordinati delle societa'
 interessate dal concordato i cui contratti di lavoro verranno
 trasferiti all'assuntore, secondo le modalita' precisate nel piano di
 ristrutturazione;
         c) il soddisfacimento del creditori chirografari secondo le
 modalita' descritte ai successivi punti della proposta del
 concordato;
 
       5.4) il valore netto contabile delle attivita' e delle
 passivita' (inclusi i chirografari falcidiati) trasferite sara'
 quindi pari a zero.
  6.La valorizzazione del patrimonio dell'assuntore ed i recovery
 ratios:
       6.1) gli amministratori dell'assuntore, dopo la approvazione
 del concordato, il trasferimento delle attivita' e l'accollo delle
 passivita', al netto della falcidia concordataria, delle societa'
 interessate dal concordato, si impegnano ad approvare, senza ritardo,
 una situazione patrimoniale, redatta al fine di determinare
 l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 7.1),
 nella quale dovranno risultare, tra l'altro, le seguenti
 appostazioni:
       a) all'attivo:
 
      a1) i valori corrispondenti alle attivita' trasferite
 all'assuntore in forza del concordato cui si aggiungono quelli
 corrispondenti alle liquidita' presente nello stato patrimoniale
 dell'assuntore;
       b) al passivo:
 
      b1) l'importo globale dei crediti prededucibili ammessi e non
 contestati, ivi comprese le spese di procedura;
      b2) l'importo globale dei crediti privilegiati ammessi e non
 contestati;
      b3) l'importo corrispondente all'accollo del TFR e di ogni altra
 spettanza relativa ai lavoratori subordinati i cui contratti di
 lavoro sono stati trasferiti all'assuntore;
    b4) il debito per gli eventuali finanziamenti ottenuti;
      b5) un fondo rischi valorizzato, secondo il prudente
 apprezzamento degli amministratori, per fare fronte ai diritti dei
 creditori contestati e condizionali, tenuto conto della falcidia
 concordataria;
       6.2) lo stato patrimoniale pro-forma dell'assuntore, nonche' le
 relative proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2004-2006,
 sono indicate al capitolo VIII. del programma di ristrutturazione,
 che viene integralmente riportato in allegato alla presente;
       6.3) i criteri per la valorizzazione delle masse attive e per
 la determinazione delle masse passive delle singole societa'
 trasferite all'assuntore, nonche' per l'allocazione delle azioni
 dell'assuntore ai creditori chirografari, sono illustrati al capitolo
 VI, paragrafo 6.4.4), del programma di ristrutturazione, che viene
 integralmente riportato in allegato alla presente;
       6.4) i dati riportati nel capitolo VIII. e nel capitolo VI.
 paragrafo 6.4.4) del programma di ristrutturazione allegati sub 4)
 potranno subire marginali rettifiche alla luce delle risultanze degli
 elenchi definitivi dei crediti alla data di deposito di questi
 ultimi.
 
      Il commissario straordinario e l'assuntore si impegnano pertanto
 a pubblicare, secondo le modalita' stabilite dal giudice delegato e
 comunque nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel tempo piu'
 breve dalla pubblicazione degli elenchi del creditori ammessi,
 ammessi con riserva ed esclusi, sia i ratios definitivi, sia la
 definitiva falcidia concordataria, sia l'importo dell'aumento di
 capitale riservato ai creditori chirografari ammessi, cosi' come
 definitivamente determinati secondo i criteri previsti dal precedente
 punto 6.3);
       6.5) resta in ogni caso fermo che, ad eccezione delle
 partecipazioni in societa' del gruppo in amministrazione
 straordinaria, diverse da quelle indicate al precedente punto 5.1.b),
 viene trasferito all'assuntore tutto il compendio delle attivita'
 prima appartenenti alle societa' interessate dalla proposta di
 concordato, e che tutte le azioni dell'assuntore verranno ripartite
 tra i creditori chirografari aventi diritto;
       6.6) i creditori chirografari saranno quindi chiamati a votare
 soltanto dopo aver conosciuto i dati definitivi di cui sopra.
 
    7. L'aumento di capitale dell'assuntore:
       7.1) dopo la approvazione del concordato, l'assuntore e' tenuto
 ad effettuare senza ritardo un aumento di capitale a pagamento, nella
 misura determinata e pubblicata secondo quanto previsto al precedente
 punto 6.4). Tale aumento di capitale verra' deliberato,
 nell'assemblea dell'assuntore, dalla fondazione, e da questa
 interamente e contestualmente sottoscritto per conto del creditori
 chirografari ammessi;
       7.2) come patto espresso del concordato i creditori
 chirografari conferiscono alla fondazione mandato irrevocabile, a
 titolo gratuito, alla sottoscrizione integrale di tale aumento di
 capitale, per l'intero importo dell'aumento, autorizzando la
 fondazione a disporre dei loro crediti verso l'assuntore come ridotti
 dalla falcidia concordataria al fine di estinguerli per compensazione
 con il debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale;
       7.3) con la stessa deliberazione, la fondazione deliberera',
 nell'assemblea dell'assuntore, un ulteriore aumento di capitale,
 aperto, scindibile, con rinuncia al diritto di opzione, da eseguirsi
 da parte del Consiglio di amministrazione in cinque anni e in piu'
 tranches, a loro volta scindibili.
 
      Tale ulteriore aumento di capitale dovra' avvenire, al valore
 nominale, senza alcun sovrapprezzo e sara' e' destinato:
       a) alla attribuzione delle azioni, secondo le modalita' in
 appresso specificate, ai creditori contestati e condizionali che
 risultino averne diritto e;
       b) al servizio della emissione di warrant a favore dei
 creditori chirografari secondo le modalita' di seguito specificate;
       7.4) i creditori chirografari contestati ed i creditori
 chirografari condizionali, una volta che siano definitivamente
 accertati, con provvedimento non piu' impugnabile, l'esistenza e
 l'importo del loro credito, o una volta che sia verificata la
 condizione, potranno esser soddisfatti solamente in azioni e warrant
 ed ottenere dall'assuntore le azioni e i warrant cui hanno diritto
 secondo le percentuali stabilite dal concordato approvato, sia
 attraverso la fondazione che agira' quale loro mandataria alla
 sottoscrizione delle azioni ed alla compensazione del debito da
 sottoscrizione con il loro credito divenuto definitivo ridotto alla
 percentuale concordataria, sia, ove lo preferiscano, facendo valere
 il diritto direttamente nei confronti dell'assuntore, e quindi
 sottoscrivendo direttamente le azioni cui hanno diritto e compensando
 il relativo debito da sottoscrizione con il loro credito divenuto
 definitivo ridotto alla percentuale concordataria. L'aumento di
 capitale comportera' la corrispondente riduzione del fondo appostato
 al passivo nel bilancio dell'assuntore a fronte dei crediti
 contestati e condizionali.
 
      Nel caso di variazione del capitale sociale per perdite, la
 stessa variazione sara' applicabile alle azioni spettanti ai
 creditori contestati e condizionali;
       7.5) a tutti i creditori chirografari, contestualmente alla
 attribuzione delle azioni, viene gratuitamente attribuito un warrant
 per ogni azione attribuita, fino a concorrenza delle prime 650 azioni
 spettanti, ciascuno valido per la sottoscrizione di una azione.
 
      Tale warrant attribuira' ai creditori chirografari il diritto di
 sottoscrivere al valore nominale azioni a pagamento in via
 continuativa con effetto entro il decimo giorno del mese successivo
 alla presentazione della domanda in ciascun anno solare a partire
 dall'anno 2005 e fino al 2015.
      L'assuntore delega la fondazione alla attribuzione dei warrant
 spettanti ai creditori contestualmente alla attribuzione delle
 azioni, dandone comunicazione all'assuntore stesso al fine di
 provvedere alle necessarie annotazioni. I termini e le modalita' di
 esercizio dei warrant verranno definiti in apposito regolamento che
 verra' concordato con le autorita' competenti, e reso noto ai
 creditori chirografari prima del voto sulla proposta di concordato;
       7.6) nel primo mese di ogni trimestre gli amministratori
 dell'assuntore provvedono ad eseguire per tranches il secondo aumento
 di capitale delegato dall'assemblea dell'assuntore ed alla emissione
 delle azioni e dei warrant spettanti ai creditori che ne abbiano
 fatto documentata richiesta, sia direttamente sia tramite la
 fondazione, nel trimestre precedente. Entro il mese successivo gli
 amministratori provvederanno a depositare, ai sensi della normativa
 vigente, l'attestazione dell'aumento di capitale sottoscritto;
       7.7) nel caso di distribuzione di dividendi e/o di riserve,
 l'assuntore costituira' una riserva proporzionale all'ammontare delle
 azioni che potrebbero essere emesse in esecuzione del secondo aumento
 del capitale. Tale riserva sara' destinata ai creditori contestati e
 condizionali dopo che sara' definitivamente accertato il loro
 diritto;
       7.8) per effetto del concordato approvato, tutti i creditori
 chirografari per titolo e causa anteriore alla apertura delle
 procedure di amministrazione straordinaria delle singole societa'
 interessate dalla proposta di concordato, avranno diritto unicamente
 ad ottenere azioni dell'assuntore nella stessa proporzione risultante
 dall'applicazione dei recovery ratios definitivi e warrant secondo il
 rapporto di assegnazione indicato al precedente punto 7.5).
       IV. La approvazione del concordato e l'esercizio del diritto di
 voto.
 
      8. La approvazione del concordato e l'esercizio del diritto di
 voto:
       8.1) il diritto di voto, nel concordato, spetta esclusivamente
 ai creditori chirografari ammessi al passivo. Sono ammessi al voto
 anche i creditori ammessi al passivo con riserva;
       8.2) i creditori privilegiati e quelli prededucibili, poiche'
 hanno diritto ad essere soddisfatti integralmente in denaro, non
 hanno diritto di voto a meno che non rinuncino al diritto di
 prelazione o alla prededuzione, riducendo il loro credito al rango di
 credito chirografario. La rinuncia puo' essere anche parziale,
 purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito, per
 capitale ed accessori;
       8.3) al fine di preservare la unitarieta' delle varie societa'
 del gruppo interessate dalla proposta di concordato, i creditori
 chirografari sono stati considerati come tutti appartenenti alla
 medesima classe, non essendosi ravvisate ragioni che potessero
 giustificare la loro suddivisione in classi diverse. In base al
 disposto dell'art. 4-bis, comma 2 del decreto 3 maggio 2004, n. 119 e
 successive modificazioni, ai creditori chirografari, appartenenti ad
 un'unica classe, sono state peraltro attribuite percentuali
 differenziate di soddisfacimento, in ragione della diversita' delle
 condizioni patrimoniali di ogni singola societa' di cui sono
 creditori;
       8.4) i crediti relativi agli strumenti finanziari che non
 consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati e che
 risultino non soddisfatti prima della apertura della procedura,
 saranno inseriti nell'elenco dei crediti ammessi al passivo per
 l'importo complessivo di ogni singola emissione di strumenti
 finanziari.
       I portatori di tali strumenti finanziari che vogliano
 esercitare il diritto di voto, dovranno contestualmente legittimarsi,
 entro il termine assegnato dal giudice delegato per l'esercizio del
 diritto di voto, secondo le modalita', riguardanti la legittimazione,
 che verranno determinate dallo stesso giudice delegato;
       8.5) il provvedimento del giudice delegato che determina le
 modalita' di legittimazione e le modalita' di esercizio del diritto
 di voto e che fissa il termine entro il quale il voto deve essere
 espresso verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica
 Italiana e, se del caso, reso noto ai creditori secondo le altre
 modalita' che venissero determinate dal giudice delegato;
       8.6) il concordato si considerera' approvato ove riporti il
 voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
 crediti ammessi al voto. Come previsto per legge, i creditori ammessi
 che non esercitino il diritto di voto entro il termine fissato, ed i
 portatori di strumenti finanziari che non si legittimino al voto
 entro il suddetto termine, si ritengono consenzienti alla
 approvazione del concordato.
     V. La distribuzione delle azioni ai creditori aventi diritto.
 
    9. La distribuzione delle azioni ai creditori aventi diritto:
       9.1) i creditori chirografari nominativamente individuati ed
 ammessi i cui crediti non siano rappresentati da strumenti finanziari
 al portatore, hanno il diritto di richiedere ed ottenere dalla
 fondazione, provando la loro identita', la assegnazione delle azioni
 corrispondenti ai loro crediti in percentuale concordataria, dopo
 l'esecuzione dell'aumento di capitale e la sua iscrizione nel
 registro delle imprese;
       9.2) i creditori chirografari ammessi il cui credito abbia
 titolo in strumenti finanziari al portatore, per richiedere ed
 ottenere dalla fondazione l'attribuzione delle azioni loro spettanti
 dovranno:
         a) provare la loro legittimazione attuale all'esercizio dei
 diritti derivanti dallo strumento finanziario;
         b) consentire la contestuale estinzione degli strumenti
 finanziari corrispondenti al loro credito, secondo le modalita' a tal
 fine necessarie;
       9.3) il diritto dei creditori a richiedere ed ottenere la
 assegnazione delle azioni dell'assuntore di loro spettanza e'
 soggetto al termine di decadenza di cinque anni, termine decorrente
 rispettivamente:
 
      i) per i creditori ammessi, dalla data di iscrizione nel
 registro delle imprese dell'aumento di capitale effettuato
 dall'assuntore;
      ii) per i creditori contestati, dalla data in cui diverra'
 definitiva la pronuncia di accertamento del credito contestato ovvero
 dalla data di intervenuta transazione tra le parti che riconosca e
 determini la esistenza e l'importo del credito contestato;
      iii) per i creditori condizionali, dalla data in cui si sia
 verificata la condizione;
       9.4) le azioni per le quali non sia stata richiesta ed ottenuta
 la attribuzione entro i termini di decadenza sopra indicati, verranno
 attribuite dalla fondazione all'assuntore, il quale potra' procedere
 al loro annullamento ovvero, ove ricorrano le condizioni di legge,
 mantenerle come azioni proprie;
       9.5) per quanto riguarda i creditori chirografari contestati il
 cui credito sia stato definitivamente accertato con provvedimento non
 piu' impugnabile, i creditori chirografari condizionali la cui
 condizione si sia verificata, ed i creditori chirografari non
 insinuati che abbiano ottenuto il riconoscimento del loro credito con
 pronuncia definitiva, e cioe' non piu' soggetta ad impugnazione, il
 diritto a richiedere ed ottenere la attribuzione delle azioni e dei
 warrant loro spettanti potra' essere esercitato secondo le stesse
 modalita' sopra indicate, essendo onere del creditore provare il
 titolo dal quale deriva l'accertamento del credito o l'accertamento
 della condizione; la richiesta potra' essere rivolta,
 indifferentemente ed a scelta dell'interessato, o alla fondazione
 quale mandataria del creditore ovvero direttamente all'assuntore;
       9.6) nella distribuzione delle azioni agli aventi diritto,
 qualora l'applicazione delle percentuali concordatarie determini
 l'astratto riconoscimento, a singoli creditori, di una frazione di
 azione, data l'indivisibilita' dell'azione stessa, si procedera',
 come patto di concordato, ad un arrotondamento del numero delle
 azioni spettanti al creditore, aumentandolo di una unita', qualora la
 frazione di azione sia superiore ad un mezzo ed azzerando la
 frazione, qualora sia invece inferiore o pari ad un mezzo.
       VI. Le disponibilita' finanziarie per l'adempimento del
 concordato.
 
      10. Le disponibilita' finanziarie per l'adempimento del
 concordato da parte dell'assuntore:
       10.1) l'adempimento dell'obbligazione concordataria
 dell'assuntore avente ad oggetto il pagamento in danaro
 dell'ammontare complessivo dei crediti prededucibili e privilegiati e
 delle spese di procedura, e' assicurato dalle risorse finanziarie
 attualmente disponibili e dalle risorse generate dalla gestione
 ordinaria e straordinaria;
       10.2) l'ammontare complessivo attualmente stimato del debito
 prededucibile e privilegiato delle societa' interessate dalla
 proposta di concordato e' pari a circa Euro 192,4 milioni.
  VII. Disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e
 quotazione dell'assuntore.
 
      11. Disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e
 quotazione dell'assuntore:
       11.1) l'assuntore predisporra' nei tempi tecnici necessari la
 documentazione richiesta dalle normative applicabili in tema di
 sollecitazione all'investimento, e quella richiesta per la quotazione
 delle proprie azioni presso la borsa italiana.
 
      Firmato in originale il commissario straordinario Enrico Bondi.
 Firmato in originale Parmalat S.p.a. il presidente del Consiglio di
 amministrazione Enrico Bondi.
      Firmato in originale Fondazione Creditori Parmalat il presidente
 del Consiglio di amministrazione Enrico Bondi. Collecchio, 27 luglio
 2004.
    Allegati omessi dalla pubblicazione:
     1) atto costitutivo e statuto fondazione;
     2) statuto assuntore;
       3) capitolo VIII e capitolo VI, paragrafo 6.4.4), del programma
 di ristrutturazione.
 
      I documenti sopra indicati, nonche' l'elenco nominativo del
 creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
 privilegio integrato con le osservazioni del commissario
 straordinario:
       i. sono stati depositati presso la cancelleria fallimentare del
 Tribunale di Parma;
       ii. possono essere consultati (e scaricati) sul sito web del
 Tribunale di Parma: http://web.ltt.it/tribunale/home.htm. All'elenco
 nominativo dei creditori si potra' accedere mediante password,
 rilasciata, previa identificazione, agli aventi diritto, dal call
 center attivo dal lunedi' al sabato, dalle ore 9 alle ore 23, al
 numero 800 919 092 (dall'estero ++39 02 370 21 921);
       iii. possono essere visionati (e scaricati) presso la
 postazione elettronica del Tribunale di Parma, attiva con la
 collaborazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
 Agricoltura di Parma, via Verdi n. 2, operativa dall'11 agosto 2004
 dal lunedi' al giovedi' dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,15 alle 18, il
 venerdi' dalle 8,30 alle 13. La prenotazione per accedere a tale
 postazione elettronica sara' rilasciata dal numero verde sopra
 ricordato.
                     II commissario straordinario: dott. Enrico Bondi.
S-22420 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.