CEREOL ITALIA - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.243 del 17-10-1994)

    Estratto delibera di fusione
    (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis, primo comma C.C.)
      Certifico io sottoscritto dott. Annamaria Conte notaio in
 Ravenna che con verbale in data 29 luglio 1994, n. 109152/11443 di
 rep. a mio rogito debitamente registrato, omologato dal Tribunale di
 Ravenna nonche' depositato presso la Cancelleria dello stesso
 Tribunale in data
      27 agosto 1994, n. 224749 reg. gen. d'ord. la societa' Cereol
 Italia S.r.l. con sede in Ravenna, via Romolo Gessi n. 20, col
 capitale di L. 261.000.000.000 versato, iscritta al n. 11595 del reg.
 soc. del Tribunale di Ravenna (codice fiscale 01012800395), ha
 deliberato di fondersi con le Societa' 'Industrie Chimiche Italia
 Centrale - I.C.I.C. - S.r.l.' con sede in Ravenna, via Romolo Gessi
 n. 20, iscritta al n. 17038 dele reg. soc. del Tribunale di Ravenna,
 'Italsoia S.r.l.' con sede in Agrate Brianza, via Matteotti n. 43,
 iscritta al n. 36957 del reg. soc. del Tribunale di Monza e 'Cereol
 Silos S.r.l.' con sede in Genova Ponte Parodi n. 8, iscritta
      al n. 53.337 del registro societa' del Tribunale di Genova,
 mediante incorporazione di queste ultime nella prima, precisandosi:
      art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: che la incorporante non aumentera' il
 capitale al servizio della fusione in quanto il capitale sociale
 delle incorporate e' gia' per intero di proprieta' della predetta
 incorporante;
      art. 2501-bis n. 6: che gli effetti civilistici della fusione
 decorreranno ai sensi dell'art. 2504-bis C.C. dall'ultima delle
 iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C. mentre ai sensi e per gli
 effetti dell'art. 2501-bis n. 6 ed ai sensi dell'art. 123 del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.
 Imposte Dirette) le operazioni delle societa' partecipanti alla
 fusione saranno imputate al bilancio della incorporante dalla data
 dell'atto di fusione;
      art. 2501-bis n. 7: che non esistono particolari categorie di
 soci ne' possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote;
      art. 2501-bis n. 8: che non sono proposti vantaggi particolari a
 favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
    Ravenna, 11 ottobre 1994
    Annamaria Conte.
S-23199 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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