I.C.I.C. - S.r.l.
Industrie Chimiche Italia Centrale
ITALSOIA - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.243 del 17-10-1994)

    Estratto delibera di fusione
    (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis, primo comma C.C.)
      Certifico io sottoscritto dott. Annamaria Conte notaio in
 Ravenna che con verbale in data 29 luglio 1994, n. 109153/11444 e n.
 109154/11445 di rep. a mio rogito debitamente registrati, omologati
 dai Tribunali di Ravenna e Monza nonche' depositati presso la
 Cancelleria del Tribunale di Ravenna in data 27 agosto 1994, n.
 224747 reg. gen. d'ord. e presso il Tribunale di Monza in data 4
 ottobre 1994 al n. 0039208 reg. d'ord. le societa' Industrie Chimiche
 Italia Centrale - I.C.I.C. - S.r.l. con sede in Ravenna, via Romolo
 Gessi n. 20, col capitale di L. 1.074.226.000 versato, iscritta al n.
 17038 del reg. soc. del Tribunale di Ravenna (codice fiscale
 00094300423) e 'Italsoia S.r.l.' con sede in Agrate Brianza, via
 Matteotti n. 43, col capitale di L. 99.000.000 iscritta al n. 36957
 del reg. soc. del Tribunale di Monza (codice fiscale 08752040157)
 hanno deliberato di fondersi con la 'Cereol Italia S.r.l.' con sede
 in Ravenna, via Romolo Gessi n. 20, iscritta al n. 11595 del reg.
 soc. del Tribunale di Ravenna mediante incorporazione delle prime due
 in quest'ultima, precisandosi:
      art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: che la incorporante Cereol Italia
 S.r.l. non aumentera' il capitale al servizio della fusione in quanto
 il capitale sociale delle incorporate e' gia' per intero di
 proprieta' della predetta incorporante;
      art. 2501-bis n. 6: che gli effetti civilistici della fusione
 decorreranno ai sensi dell'art. 2504-bis C.C. dall'ultima delle
 iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C. mentre ai sensi e per gli
 effetti dell'art. 2501-bis n. 6 ed ai sensi dell'art. 123 del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.
 Imposte Dirette) le operazioni delle societa' partecipanti alla
 fusione saranno imputate al bilancio delal incorporante dala data
 dell'atto di fusione;
      art. 2501-bis n. 7: che non esistono particolari categorie di
 soci ne' possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote;
      art. 2501-bis n. 8: che non sono proposti vantaggi particolari a
 favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
    Ravenna, 11 ottobre 1994
    Annamaria Conte.
S-23200 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.