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Errata corrige
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Estratto delibera di fusione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis, primo comma C.C.) Certifico io sottoscritto dott. Annamaria Conte notaio in Ravenna che con verbale in data 29 luglio 1994, n. 109153/11444 e n. 109154/11445 di rep. a mio rogito debitamente registrati, omologati dai Tribunali di Ravenna e Monza nonche' depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Ravenna in data 27 agosto 1994, n. 224747 reg. gen. d'ord. e presso il Tribunale di Monza in data 4 ottobre 1994 al n. 0039208 reg. d'ord. le societa' Industrie Chimiche Italia Centrale - I.C.I.C. - S.r.l. con sede in Ravenna, via Romolo Gessi n. 20, col capitale di L. 1.074.226.000 versato, iscritta al n. 17038 del reg. soc. del Tribunale di Ravenna (codice fiscale 00094300423) e 'Italsoia S.r.l.' con sede in Agrate Brianza, via Matteotti n. 43, col capitale di L. 99.000.000 iscritta al n. 36957 del reg. soc. del Tribunale di Monza (codice fiscale 08752040157) hanno deliberato di fondersi con la 'Cereol Italia S.r.l.' con sede in Ravenna, via Romolo Gessi n. 20, iscritta al n. 11595 del reg. soc. del Tribunale di Ravenna mediante incorporazione delle prime due in quest'ultima, precisandosi: art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: che la incorporante Cereol Italia S.r.l. non aumentera' il capitale al servizio della fusione in quanto il capitale sociale delle incorporate e' gia' per intero di proprieta' della predetta incorporante; art. 2501-bis n. 6: che gli effetti civilistici della fusione decorreranno ai sensi dell'art. 2504-bis C.C. dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C. mentre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-bis n. 6 ed ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. Imposte Dirette) le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio delal incorporante dala data dell'atto di fusione; art. 2501-bis n. 7: che non esistono particolari categorie di soci ne' possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote; art. 2501-bis n. 8: che non sono proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Ravenna, 11 ottobre 1994 Annamaria Conte. S-23200 (A pagamento).