Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto delibera di fusione
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis, primo comma C.C.)
Certifico io sottoscritto dott. Annamaria Conte notaio in
Ravenna che con verbale in data 29 luglio 1994, n. 109153/11444 e n.
109154/11445 di rep. a mio rogito debitamente registrati, omologati
dai Tribunali di Ravenna e Monza nonche' depositati presso la
Cancelleria del Tribunale di Ravenna in data 27 agosto 1994, n.
224747 reg. gen. d'ord. e presso il Tribunale di Monza in data 4
ottobre 1994 al n. 0039208 reg. d'ord. le societa' Industrie Chimiche
Italia Centrale - I.C.I.C. - S.r.l. con sede in Ravenna, via Romolo
Gessi n. 20, col capitale di L. 1.074.226.000 versato, iscritta al n.
17038 del reg. soc. del Tribunale di Ravenna (codice fiscale
00094300423) e 'Italsoia S.r.l.' con sede in Agrate Brianza, via
Matteotti n. 43, col capitale di L. 99.000.000 iscritta al n. 36957
del reg. soc. del Tribunale di Monza (codice fiscale 08752040157)
hanno deliberato di fondersi con la 'Cereol Italia S.r.l.' con sede
in Ravenna, via Romolo Gessi n. 20, iscritta al n. 11595 del reg.
soc. del Tribunale di Ravenna mediante incorporazione delle prime due
in quest'ultima, precisandosi:
art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: che la incorporante Cereol Italia
S.r.l. non aumentera' il capitale al servizio della fusione in quanto
il capitale sociale delle incorporate e' gia' per intero di
proprieta' della predetta incorporante;
art. 2501-bis n. 6: che gli effetti civilistici della fusione
decorreranno ai sensi dell'art. 2504-bis C.C. dall'ultima delle
iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C. mentre ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2501-bis n. 6 ed ai sensi dell'art. 123 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.
Imposte Dirette) le operazioni delle societa' partecipanti alla
fusione saranno imputate al bilancio delal incorporante dala data
dell'atto di fusione;
art. 2501-bis n. 7: che non esistono particolari categorie di
soci ne' possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote;
art. 2501-bis n. 8: che non sono proposti vantaggi particolari a
favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Ravenna, 11 ottobre 1994
Annamaria Conte.
S-23200 (A pagamento).