Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Roma, p.le E. Mattei n. 1
Codice fiscale n. 00484960588
Partita I.V.A. n. 00905811006
Regolamento del prestito obbligazionario di lire 1.000 miliardi
'ENI S.p.a. - Prima emissione' 1993/2003 a tasso variabile con
maggiorazione fissa sul capitale.
Art. 1. - Importo e tagli - Il prestito obbligazionario 'ENI
S.p.a. - Prima emissione' 1993/2003, a tasso variabile con
maggiorazione fissa sul capitale, e' di lire 1.000 miliardi ed e'
costituito da 1.000 milioni di obbligazioni del valore nominale di
Lire 1.000 cadauna.
Le obbligazioni sono rappresentate da titoli in tagli da 5.000
obbligazioni.
L'emittente si riserva la facolta' di raggruppare detti titoli
in certificati per tagli sempre multipli di 5.000 obbligazioni.
Art. 2. - Titoli - I titoli sono numerati progressivamente per
ciascun taglio da 5.000 obbligazioni dal n. 1 al n. 200.000. I titoli
sono al portatore e non frazionabili.
A richiesta e contro rimborso spese e' ammessa la trasformazione
in certificati nominativi e viceversa.
Le cedole di interessi sono numerate progressivamente dal n. 1
(1 marzo 1994) al n. 40 (1 dicembre 2003).
Art. 3 - Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse al
prezzo di L. 1.000 per ogni obbligazione di pari valore nominale.
Art. 4. - Godimento e durata - Il prestito ha godimento 1
dicembre 1993 e ha durata di 10 anni, pertanto sara' rimborsato
integralmente il 1 dicembre 2003, salvo quanto indicato al successivo
art. 7.
Art. 5. - Interessi e cedola trimestrale - Le obbligazioni
fruttano, al 1 marzo, al 1 giugno, al 1 settembre ed al 1 dicembre di
ogni anno, un interesse trimestrale lordo posticipato pari al tasso
trimestrale, arrotondato allo 0,05 o multiplo piu' vicino,
equivalente a quello annuo risultante dalla media aritmetica semplice
dei seguenti parametri:
A) rendimento medio effettivo annuo lordo del campione di Titoli
Pubblici - 'Rendistato' - (Buoni del Tesoro Poliennali, obbligazioni
di Aziende Autonome; Enti Pubblici ed Enti territoriali) cosi' come
determinato e pubblicato a cura della Banca d'Italia su 'Il Sole 24
Ore';
B) quotazione del 'Ribor' (rome Interbank Offered Rate) a tre
mesi, rilevata per data-valuta e giorno lavorativo su 'Il Sole 24
Ore' (quotazione Atic-Mid).
Il tasso trimestrale cosi' calcolato, maggiorato dello 0,10 di
punto per trimestre, costituisce la cedola trimestrale degli
interessi.
I suddetti parametri saranno calcolati come segue:
a) per il 'Rendistato', il rendimento considerato sara' pari al
rendimento medio effettivo annuo lordo relativo al secondo mese del
trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento
della cedola;
b) per il 'Ribor', il tasso considerato sara' pari alla media
aritmetica semplice dei dati giornalieri lavorativi rilevati nel
secondo mese del trimestre immediatamente precedente il mese di
inizio di godimento della cedola. In mancanza di uno o piu' dati
giornalieri saranno utilizzati i soli dati disponibili.
In mancanza di uno dei due suddetti parametri, verra' utilizzato
il solo parametro disponibile.
La rilevazione dei parametri per la determinazione della cedola
trimestrale sara' effettuata nei seguenti mesi: gennaio, aprile,
luglio ed ottobre.
Qualora nel corso della vita del prestito intervenissero
modificazioni della normativa vigente in tema di trttamento fiscale
dei parametri 'Ribor' e/o 'Rendistato', si provvedera' a correggere i
tassi lordi cosi' da mantenere invariato il carico fiscale.
I tassi di rendimento trimestrale, relativi alle cedole
successive alla prima, saranno resi noti con avviso da pubblicarsi,
entro la data di inizio di godimento della relativa cedola, sulla
Gazzetta Ufficiale, e, entro la seconda decade del mese precedente la
data di inizio di godimento della relativa cedola, su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano economico.
Per la prima cedola trimestrale, pagabile il 1 marzo 1994, il
tasso e' fissato nella misura del 2,35% (come da avviso).
Art. 6. - Ammortamento e rimborso - I titoli sono rimborsabili
in unica soluzione il 1 dicembre 2003 al valore nominale e senza
deduzione di spese, contro presentazione del titolo stesso. Le
obbligazioni, pertanto, cessano di essere fruttifere dal 1 dicembre
2003.
All'atto del rimborso sara' riconosciuta agli obbligazionisti
una maggiorazione sul capitale nominale di ciascuna obbligazione pari
a L. 75 per ogni obbligazione del valore nominale di L. 1.000, salvo
quanto indicato al successivo art. 7.
Art. 7. - Rimborso anticipato - L'ENI S.p.a. potra' esercitare,
con preavviso di almeno tre mesi dalle date previste, la facolta' di
rimborso anticipato del prestito, mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed
un quotidiano economico, alle seguenti condizioni:
al 1 dicembre 2000 rimborso al valore nominale di L. 1.000 per
ogni obbligazione con una maggiorazione pari a L. 60 per
obbligazione;
al 1 dicembre 2001 rimborso al valore nominale di L. 1.000 per
ogni obbligazione con una maggiorazione pari a L. 65 per
obbligazione;
al 1 dicembre 2002 rimborso al valore nominale di L. 1.000 per
ogni obbligazione con una maggiorazione pari a L. 70 per
obbligazione.
Per ottenere il rimborso dovranno essere consegnati i relativi
titoli muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno
in cui i titoli sono divenuti rimborsabili. In difetto, l'ammontare
delle cedole mancanti sara' trattenuto sul capitale da rimborsare
sulla base dell'ultima cedola.
Art. 8. - Pagamento degli interessi e rimborso delle
obbligazioni - Il pagamento degli interessi, nonche' il rimborso dei
titoli al portatore, vengono effettuati presso le Casse Incaricate o
presso la Montetitoli S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.
Il pagamento degli interessi relativi ai certificati nominativi
avverra' dopo che l'ENI avra' apposto la propria stampigliatura sul
retro del certificato stesso; il rimborso dei certificati nominativi
si otterra' sempre tramite le Casse Incaricate previa loro consegna.
Art. 9. Termini di prescrizione - I diritti degli
obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi,
decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e per
quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui
l'obbligazione e' divenuta rimborsabile.
Art. 10. - Regime fiscale - Ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dalla legge 25
novembre 1983 n. 649, sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni, inclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, 2 comma del
presente regolamento, viene operata una ritenuta alla fonte del
12,50%, in applicazione del combinato disposto dell'art. 32, 2 comma,
del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 aprile 1989 n. 154 e dell'art. 2 del D.L. 21 giugno 1993 n.
198, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993 n. 292.
La suddetta ritenuta e' suscettibile di riduzioni conformemente
alle
disposizioni delle Convenzioni intrnazionali contro le doppie
imposi-
zioni eventualmente applicabili.
11. Quotazioni presso le borse valori. La Commissione Nazionale
per le Societa' e la borsa (Consob) ha disposto l'ammissione delle
obbligazioni alla quotazione ufficiale presso le Borse Valori di
Milano e Roma.
Art. 12. - Varie - Tutte le comunicazioni dell'ENI S.p.a. agli
obbligazionisti sono effettuate mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed
un quotidiano economico.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
tutte le condizioni del prestito fissate nel presente regolamento.
Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e l'ENI S.p.a.,
sara' decisa, in via esclusiva, dall'Autorita' Giudiziaria di Roma.
p. ENI S.p.a.
Direzione amministrativa - Amministrativo ENI
Il responsabile: dott. Antonio Libri
S-23228 (A pagamento).