TRIBUNALE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.270 del 20-11-2003)

      In ottemperanza all'autorizzazione del presidente del Tribunale
 di Roma, resa in data 18 luglio 2003, su ricorso 219307/02 ora avanti
 al Tribunale civile di Roma, Sez. lavoro. G. D. dott. Palladini, per
 cui e' stata rinviata l'udienza di discussione al 15 ottobre 2003 e
 nuovamente rinviata in tale data al 21 gennaio 2004 per consentire la
 rinnovazione della notifica nei termini di legge ai 79
 controinteressati collocati nei primi posti utili della graduatoria
 concorsuale. La presente notifica e' rivolta nei confronti dei
 suddetti 79 vincitori nel seguente ordine: Trocino Antonio; Aurilia
 Egle; Gentileschi Carla; Broccoli Rossella; Sabetta Sergio Benedetto;
 Casali Alfredo; Panzironi Giovanna; Cirillo Paola; Mengoni Daniele;
 Sabato Salvatore; Vaccarino Sergio; De Pinto Giuseppe Osvaldo
 Antonio; Nisi Anna Maria; Daino Mariapaola; Di Marsico Silvana;
 Magavero Carla; Sabato Davide; Di Pillo Dario; Aurilia Walter;
 Galasso Luigi; Anglani Elena; Sinigaglia Annarita; Pizzin Mario;
 Vidulli Alessandra; Serra Clarissa; Valentini Gregorio; Giuliani
 Angela Maria; Giallonardo Francesca; Serra Carlo; Russo Elena;
 Sordoni Sonia; Baldacconi Alessio Arturo; Dainelli Letizia; Alamia
 Vita; Dei Fiori Lina; Pacchiarotti Sergio; Mistretta Valeria;
 Mancinelli Carlo; Cerimoniale Daniela; Panimolle Amerigo; Francioni
 Nicola; Omicioli Raffaella; Lancia Manuela; Scala Antonietta; Mauro
 Mario; Brandolini Elena; Mauta Lucia; Vespasiani Paolo; Mosca
 Alfonsino; Padula Francesca; Grimaldi Mauro; Borrelli Angelo; Prozzo
 Renato; Michetti Patrizio; Stigliani Gerardo; Pallaoro Alessandro;
 Mattia Maria Margherita Anna; Galli Gino; Costanza Alba; Biagi
 Massimo; Cimmino Gisella; Martinelli Claudia; Cappiello Giovanni;
 Moschetta Wania; Mondello Maria Luisa; Midolo Maria Carmela; Menghini
 Massimo Maria; Ferazzoli Claudio; Cimini Rossana; De Vecchi
 Consolata; Strano Vincenzo; Salamone Carla; Pietrobono Marina; Gioia
 Antonio Fabio; Masoero Cristina; Villani Simonetta; Ferri Franca;
 Simeone Rita; Cruciani Mirella. Il ricorso e' proposto da Fiocca
 Patrizia ed altri (avv. Giulio Correale) contro la Corte dei conti:
 1) per annullamento e/o disapplicazione della graduatoria del
 percorso di qualificazione per l'accesso alla posizione C3 nei
 profili di esperto economico finanziario o direttore di cancelleria
 approvata con decreto del segretario generale dell'11febbraio 2002,
 nella parte in cui tra i vincitori siano considerati funzionari
 provenienti dalla posizione economica C1; 2) per la dichiarativa di
 nullita' (e annullamento e/o disapplicazione) dei criteri di
 attribuzione dei punteggi in relazione ai profili di valutazione di
 cui agli artt. 6, 7 e 8 dell'avviso di selezione, come individuati
 dalla commissione, con riconoscimento del diritto ad una attribuzione
 di una relazione di maggior proporzione tra gli stessi; 3) per la
 dichiarativa di nullita' delle previsioni del contratto integrativo
 (art. 7, pos. C3) e di quelle recepite nell'avviso di selezione che
 hanno indotto alla graduatoria contestata; 4) per annullamento e/o la
 disapplicazione di tutti gli atti del procedimento di selezione
 presupposti, connessi e consequenziali ai profili censurati, comprese
 le disposizioni dell'avviso di selezione, si integra il
 contraddittorio nei confronti dei candidati che hanno ottenuto
 l'accesso ai 79 posti della posizione economica C3. Con il ricorso
 introduttivo e' stata dedotta: 1) violazione dell'art. 11 decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 287; violazione art. 15, lett. B),
 punto b)del vigente C.C.N.L.; violazione dei principi di buona fede e
 correttezza nell'esecuzione del contratto, contrasto con gli art. 51,
 97 e 98 cost.; 2) violazione di norme e principi generali in tema di
 buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; violazione
 art. 36 e 45 decreto legislativo n. 29/93; violazione artt. 51, 97 e
 98 cost., laddove e' prevista l'attribuzione solo per intero del
 punteggio di 25 relativo ai 'curricula' dei candidati. Pertanto si
 chiede l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti
 impugnati.
      Con memoria di costituzione la Corte dei Conti contesta le tesi
 dei ricorrenti perche' infondate richiamando il contenuto delle
 documentazione da essa depositata in giudizio.
                                                 Avv. Giulio Correale.
S-24255 (A pagamento).
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