Con ric. n. 17751/2001 proposto contro la Regione Lazio e il Dipartimento del Servizio sanitario regionale del Lazio, difesi dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della dott.ssa Nicoletta Zia, non costituita, i ricorrenti i dottori Giuseppina Onotri, Paolo Fico, Valerio Apostolico, Cesare De Magistris, Valerio Salemi, Lucia Fabiani, Claudio Cappelli, Biancamaria Delfoco, Ilaria Gagliardi, Danila Di Gennaro, Michele Pirelli, Alessandra Nisi, Cinzia Silvi, Patrizia Sebastiana Arena, Fabiola Leardi, Patrizio Senatore, Franca Duca, Giovanna Cipriani, Franco Ferrante, Egidio Lombardi, Antonietta Venditti, Alessandro Del Bono, Maria Grazia Scelza, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cassiodoro n. 19, hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della determinazione del direttore del Dipartimento Servizio sanitario regionale 31 luglio 2000, n. 353, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2000, recante il bando per l'assegnazione delle zone carenti di medicina generale, nella parte in cui considera valido l'attestato di formazione specifica in medicina generale solo se conseguito entro il 31 gennaio 1999, e pertanto nega validita' a quello conseguito dai ricorrenti in data 15 settembre 1999 di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati. A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, eccesso di potere per contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta, erroneita' nella motivazione, illegittimita' derivata del bando. In sintesi sostengono i ricorrenti che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia quale ius superveniens anche sui procedimenti di formazione delle graduatorie in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato l'attestato dei ricorrenti nella graduatoria 2000, ed attribuiti i relativi 12 punti, ancorche' il titolo fosse stato conseguito successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria, e cio' per non far ricadere sui ricorrenti gli effetti del ritardo regionale nell'attivazione del corso di formazione cui consegue l'attestato. Il bando deriva quindi la propria illegittimita' dalla graduatoria impugnata con il precedente ricorso; II) violazione della Circolare del Ministero della sanita' 2 dicembre 1996, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347, eccesso di potere per disparita' di trattamento, illegittimita' derivata del bando. In sintesi, l'obbligo di valutare l'attestato e di attribuire i 12 punti discende anche dalla c.d. circolare Bindi del 2 dicembre 1996 e dalla legge di sanatoria delle graduatorie 1998 e 1999 (legge n. 347/1998), pena la disparita' di trattamento con i medici del primo corso di formazione. Con sentenza n. 9130/2001, pubblicata il 16 novembre 2001, il TAR Lazio, sez. III bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami autorizzando la pubblicazione del per estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato. Roma, 22 novembre 2001 Avv. Francesco Vannicelli Avv. Silvia Maria Cinquemani S-24916 (A pagamento).