TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
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(GU Parte Seconda n.278 del 29-11-2001)

      Con ric. n. 17751/2001 proposto contro la Regione Lazio e il
 Dipartimento del Servizio sanitario regionale del Lazio, difesi
 dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della dott.ssa
 Nicoletta Zia, non costituita, i ricorrenti i dottori Giuseppina
 Onotri, Paolo Fico, Valerio Apostolico, Cesare De Magistris, Valerio
 Salemi, Lucia Fabiani, Claudio Cappelli, Biancamaria Delfoco, Ilaria
 Gagliardi, Danila Di Gennaro, Michele Pirelli, Alessandra Nisi,
 Cinzia Silvi, Patrizia Sebastiana Arena, Fabiola Leardi, Patrizio
 Senatore, Franca Duca, Giovanna Cipriani, Franco Ferrante, Egidio
 Lombardi, Antonietta Venditti, Alessandro Del Bono, Maria Grazia
 Scelza, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco
 Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani, con domicilio eletto presso il
 loro studio in Roma, via Cassiodoro n. 19, hanno chiesto
 l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della
 determinazione del direttore del Dipartimento Servizio sanitario
 regionale 31 luglio 2000, n. 353, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
 della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2000, recante il bando per
 l'assegnazione delle zone carenti di medicina generale, nella parte
 in cui considera valido l'attestato di formazione specifica in
 medicina generale solo se conseguito entro il 31 gennaio 1999, e
 pertanto nega validita' a quello conseguito dai ricorrenti in data 15
 settembre 1999 di ogni altro atto precedente e successivo, comunque
 connesso con i provvedimenti impugnati.
      A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I)
 violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis, del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art 3 del decreto
 legislativo 7 giugno 2000, n. 168, eccesso di potere per
 contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta, erroneita'
 nella motivazione, illegittimita' derivata del bando. In sintesi
 sostengono i ricorrenti che l'entrata in vigore del decreto
 legislativo n. 168/2000 ha efficacia quale ius superveniens anche sui
 procedimenti di formazione delle graduatorie in corso. Pertanto,
 avrebbe dovuto essere valutato l'attestato dei ricorrenti nella
 graduatoria 2000, ed attribuiti i relativi 12 punti, ancorche' il
 titolo fosse stato conseguito successivamente allo spirare del
 termine per la presentazione delle domande di inserimento in
 graduatoria, e cio' per non far ricadere sui ricorrenti gli effetti
 del ritardo regionale nell'attivazione del corso di formazione cui
 consegue l'attestato. Il bando deriva quindi la propria
 illegittimita' dalla graduatoria impugnata con il precedente ricorso;
 II) violazione della Circolare del Ministero della sanita' 2 dicembre
 1996, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 8
 ottobre 1998, n. 347, eccesso di potere per disparita' di
 trattamento, illegittimita' derivata del bando. In sintesi, l'obbligo
 di valutare l'attestato e di attribuire i 12 punti discende anche
 dalla c.d. circolare Bindi del 2 dicembre 1996 e dalla legge di
 sanatoria delle graduatorie 1998 e 1999 (legge n. 347/1998), pena la
 disparita' di trattamento con i medici del primo corso di formazione.
      Con sentenza n. 9130/2001, pubblicata il 16 novembre 2001, il
 TAR Lazio, sez. III bis, ha disposto l'integrazione del
 contraddittorio per pubblici proclami autorizzando la pubblicazione
 del per estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica Italiana entro 60 giorni dalla comunicazione in via
 amministrativa dell'ordinanza.
    Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato.
 
     Roma, 22 novembre 2001
                      Avv. Francesco Vannicelli                       
                     Avv. Silvia Maria Cinquemani                     
S-24916 (A pagamento).
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