ANACONDA - S.r.l.
APOSTOLO DI EVANGELISTI MARIA & C. - S.a.s.
AQUILA - S.a.s.
di Maria Evangelisti & C.

(GU Parte Seconda n.13 del 17-1-1998)

      Ai sensi dell'art. 2502-bis si pubblica l'estratto delle 
 delibere di fusione delle societa' partecipanti alla fusione 
 depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese presso la 
 C.C.I.A.A. di Bologna in data 5 dicembre 1997. 
      1. Societa' partecipanti alla fusione: societa' incorporante: 
 Anaconda S.r.l., con sede in Bologna, via del Lino n. 2, capitale 
 sociale L. 20.000.000 interamente versato; iscritta nel registro 
 delle imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 42361. 
    Societa' incorporande: 
      Apostolo Evangelisti Maria & C. - S.a.s., con sede in Bologna, 
 del Lino n. 2, capitale sociale L. 500.000 interamente versato, 
 iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
 Bologna al n. 18895; 
      Aquila S.a.s. di Maria Evangelisti & C., con sede in Bologna, 
 del Lino n. 2, capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato, 
 iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
 Bologna al n. 17983. 
      2. La societa' incorporante Anaconda S.r.l. e' attualmente retta 
 dallo Statuto vigente che non subira' alcuna modifica. 
      3. Non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis del 
 Codice civile, primo comma, numeri 3 (rapporto di cambio), 4 
 (modalita' di assegnazione delle quote), 5 (data dalla quale le quote 
 partecipano agli utili), ai sensi dell'art. 2504-quinquies del Codice 
 civile, in quanto la societa' incorporante possiede l'intero capitale 
 sociale delle societa' incorporande 'Apostolo di Evangelisti Maria & 
 C. S.a.s.', 'Aquila S.A.S. di Maria Evangelisti & C.' e in seguito 
 alla fusione verranno annullate le quote di partecipazione delle 
 societa' incorporande. 
      4. Le operazioni delle societa' incorporande, agli effetti 
 fiscali e contabili, saranno imputate al bilancio della societa' 
 incorporante con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro 
 delle imprese dell'atto di fusione. 
      5. Non e' previsto trattamento riservato a particolari categorie 
 di soci ne' vantaggi particolari a favore degli amministratori di cui 
 ai numeri 7 e 8 dell'art. 2501-bis del Codice civile. 
    Bologna, 7 gennaio 1998 
    p. Anaconda S.r.l. 
    L'amministratore unico: Camisa Dario 
    p. Apostolo S.a.s. 
    L'amministratore provvisorio: rag. Gilberto Garzena 
    p. Aquila S.a.s. 
    L'amministratore provvisorio: Camisa Antonella 
S-292 (A pagamento). 
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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