BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ROMA - S.c. a r.l.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI AMATRICE - S.c .a r.l.

(GU Parte Seconda n.60 del 13-3-1999)

                     Estratto progetto di fusione                     
                                                                      
      Banca di Credito Cooperativo di Roma - Societa' cooperativa a
 responsabilita' limitata (denominazione assunta nell'assemblea
 straordinaria del 23 aprile 1995, come omologata Tribunale di Roma 3
 giugno 1995, in precedenza denominata Cassa Rurale ed Artigiana di
 Roma S.c. a r.l.) Gruppo Cassa Rurale ed Artigiana di Roma, con sede
 in Roma, viale Oceano Indiano n. 13/C, codice fiscale n. 01275240586
 e partita I.V.A. n. 00980931000, iscritta presso il registro delle
 imprese Tribunale di Roma al n. 93/55 ed all'Albo dei Gruppi
 creditizi al n. 8327.9.
      Banca di Credito Cooperativo di Amatrice - Societa' cooperativa
 a responsabilita' limitata, con sede in Amatrice al corso Umberto I
 n. 141, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00036050573, iscritta
 presso il registro delle imprese Tribunale di Rieti al n. 32 ed
 all'Albo degli enti creditizi al n. 310.
      1) La fusione avverra' per incorporazione della B.C.C. di
 Amatrice S.c. a r.l. nella B.C.C. di Roma S.c. a r.l. e pertanto la
 fusione stessa non dara' luogo alla costituzione di una nuova
 societa'.
      2) Essendo entrambe le societa' partecipanti alla fusione banche
 di credito cooperativo, la fusione, in conformita' alle norme legali
 e statutarie che le disciplinano, avverra' sulla base di un rapporto
 di cambio ragguagliato al valore nominale delle azioni e pertanto per
 una azione di L.50.000 della B.C.C. di Amatrice S.c. a r.l. verranno
 riconosciute dieci azioni della B.C.C. di Roma S.c. a r.l. del valore
 nominale di L. 5.000 ciascuna.
      3) Le azioni di spettanza dei soci della incorporata, in
 applicazione del rapporto di cambio, saranno ad essi attribuite su
 richiesta da presentarsi, presso entrambe le sedi delle due societa'
 partecipanti alla fusione, specificando il numero di azioni possedute
 dal richiedente.
      4) Ai fini di una eventuale distribuzione di utili, per i soci
 della societa' incorporata gli effetti decorreranno dal 1. gennaio
 1999.
      5) Le operazioni della societa' incorporata saranno imputate al
 bilancio della incorporante a decorrere dal 1. gennaio 1999 ai sensi
 dell'art. 2501-bis, n. 6 del Codice civile, e parimenti, dalla
 medesima data, decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art.
 123, comma settimo del decreto del Presidente della Repubblica 22
 dicembre 1986, n. 917.
      6) E' escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi
 a particolari categorie di soci e dalla fusione non deriveranno
 particolari vantaggi a favore degli amministratori.
      7) Il progetto di fusione e' stato depositato in data 5 marzo
 1999 presso il registro imprese del Tribunale di Roma e in data 8
 marzo 1999 presso il registro imprese del Tribunale di Rieti.
 
                          p. B.C.C. di Roma                           
                   Il presidente: C. Schwarzenberg                    
                                                                      
                        p. B.C.C. di Amatrice                         
                       Il presidente: A. Serva                        
                                                                      
S-3595 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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