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Errata corrige
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Estratto progetto di fusione Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c. a r.l. (denominazione assunta nell'assemblea straordinaria del 23 aprile 1995, come omologata Tribunale di Roma 3 giugno 1995, in precedenza denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma S.c. a r.l.) Gruppo Cassa Rurale ed Artigiana di Roma, con sede in Roma, viale Oceano Indiano n. 13/C, codice fiscale n. 01275240586 e partita I.V.A. n. 00980931000, iscritta presso il registro delle imprese Tribunale di Roma al n. 93/55 ed all'Albo dei Gruppi creditizi al n. 8327.9. Banca di Credito Cooperativo Valle Raio S.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, con sede in Tornimparte alla Strada Provinciale Amiternina Nord, partita I.V.A. n. 01286160666, iscritta presso il registro delle imprese Tribunale di L'Aquila al n. 3965 ed all'Albo degli enti creditizi al n. 8291.7. 1. La fusione avverra' per incorporazione della B.C.C. Valle Raio S.c. a r.l. nella B.C.C. di Roma S.c. a r.l. e pertanto la fusione stessa non dara' luogo alla costituzione di una nuova societa'. 2. Essendo entrambe le societa' partecipanti alla fusione Banche di credito cooperativo, la fusione, in conformita' alle norme legali e statutarie che le disciplinano, avverra' sulla base di un rapporto di cambio ragguagliato al valore nominale delle azioni e pertanto per una azione di L. 10.000 della B.C.C. Valle Raio S.c. a r.l. verranno riconosciute due azioni della B.C.C. di Roma S.c. a r.l. del valore nominale di L. 5.000 ciascuna. 3. Le azioni di spettanza dei soci della incorporata, in applicazione del rapporto di cambio, saranno ad essi attribuite su richiesta da presentarsi, presso entrambe le sedi delle due societa' partecipanti alla fusione, specificando il numero di azioni possedute dal richiedente. 4. Ai fini di una eventuale distribuzione di utili, per i soci della societa' incorporata gli effetti decorreranno dal 1. gennaio 1999. 5. Le operazioni della societa' incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal 1. gennaio 1999 ai sensi dell'art. 2501-bis, n. 6 del Codice civile, e parimenti, dalla medesima data, decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 123, comma settimo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. E' escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci e dalla fusione non deriveranno particolari vantaggi a favore degli amministratori. 7. Il progetto di fusione e' stato depositato in data 5 marzo 1999 presso il registro imprese del Tribunale di Roma e in data 8 marzo 1999 presso il registro imprese del Tribunale di L'Aquila. p. B.C.C. di Roma Il presidente: C. Schwarzenberg p. B.C.C. Valle Raio Il commissario straordinario: L. Perini S-3596 (A pagamento).